OBBLIGO PER GLI AVVOCATI PENALISTI DI DOTARSI DI PEC


INUTILIZZABILITA’ DELLA PEC @postacertificata.gov.it o @gov.it


Si comunica a tutti gli iscritti che l’art. 16 del D.L.18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 in data 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ( c.d. Decreto Crescita 2.0) ha stabilito l’obbligatorietà delle notificazioni a persone diverse dall’imputato, a mente di quanto stabilito dall’art. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 1541, comma 2 c.p.p., solo presso la casella di pec del destinatario.


Il comma sesto dell’art. 16 prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita` si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.


Pertanto si invitano tutti gli iscritti che non vi abbiano provveduto a dotarsi di idonea pec e di darne tempestiva comunicazione al Consiglio per consentire la corretta comunicazione al Ministero ai fini del il riconoscimento nel Sistema Informatico del Ministero dell’iscritto e della sua casella di pec


Infine si ribadisce quanto già avvertito con comunicazione pubblicata su questo sito in data 24/04/2012 che la casella di posta elettronica certificata @postacertificata.gov.it o altra casella di posta elettronica certificata @gov.it che il sistema informatico del Ministero della Giustizia non riconosce come valide tali caselle di posta elettronica con la conseguenza che le comunicazioni inviate a tale indirizzo pec sono rinviate al mittente; ciò legittima la cancelleria ad effettuare la comunicazione o la notificazione presso la cancelleria.
Pertanto si invitano i colleghi che abbiano tale casella di pec di dotarsi di idonea casella di pec riconosciuta dal Ministero della Giustizia.


Il Referente Informatico del Consiglio
Avv. Francesco Tedeschi


 





 

Di seguito si riproduce l’art. 16 commi da 4 a 10 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 in data 17 dicembre 2012


4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e` redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e` effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita` si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo` indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle 34 pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e` possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:



a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono gia` stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.


10. Con uno o piu` decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita` dei servizi di comunicazione, individuando:



a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.