ORDINE AVVOCATI TRANI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 24.01.2013


Addì 24, del mese di gennaio, dell’anno 2013, alle ore 11,00 presso la Biblioteca Storica dell’Ordine si è riunita l’assemblea straordinaria degli iscritti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:




  1. geografia giudiziaria: accorpamento delle Sezioni distaccate e problemi logistici;


  2. soppressione e accorpamento degli uffici del Giudice di Pace;


  3. varie ed eventuali

L’assemblea, presieduta dal Presidente dell’Ordine, Avv. Francesco Logrieco

OMISSIS


Dopo ampia discussione, alla unanimità dei presenti


PREMESSO




  • che il Governo ha provveduto con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 07.09.2012, in attuazione della L. 14.09.2011 n. 148 di conversione del D.L. 13.08.2011 n. 138, a rivedere e modificare le circoscrizioni giudiziarie, prevedendo la soppressione di n. 667 uffici del Giudice di Pace, di n. 220 Sezioni distaccate di Tribunale e di n. 31 Tribunali;


  • che tale intervento legislativo presuppone la rideterminazione delle piante organiche sia dei Magistrati che del personale amministrativo, nonché significativi interventi sull’edilizia giudiziaria;


  • che l’Avvocatura ha impugnato in sede giurisdizionale i suindicati provvedimenti per eccesso di delega e per una pluralità di vizi e/o illegittimità;

RILEVATO




  • che la soppressione delle Sezioni distaccate acquisterà efficacia a partire dal 13.09.2013 (decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore dei DD.Lgs. suindicati);


  • che la riforma comporterà rilevanti ricadute sull’organizzazione degli uffici nella fase transitoria;


  • che l’art. 8 del D.Lgs. n.155 prevede che in caso di particolari specificità e per ragioni organizzative e funzionali, il Ministro della Giustizia possa autorizzare la utilizzazione per un periodo massimo di cinque anni degli immobili ospitanti le Sezioni distaccate soppresse;

CONSIDERATO




  • che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, nella seduta del 16.07.2012, dopo aver rimarcato che la redistribuzione territoriale del servizio Giustizia deve essere realizzata secondo i parametri dell’efficienza e della prossimità al territorio e alla popolazione che vi abita, e che l’edilizia giudiziaria del Distretto è totalmente inadeguata, ha evidenziato tutta la criticità ed incongruenza della sancita redistribuzione territoriale, posto che la soppressione indiscriminata delle Sezioni distaccate non comporterà alcuna riduzione di costi, ma riverserà sulle già precarie, frammentate, inadeguate e insufficienti strutture giudiziarie di Trani un elevatissimo contenzioso;


  • che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 12.12.2012 (pratica n.13/PO/2012 Prime misure organizzative riguardanti le Sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n.155/2012) ha chiarito che il Legislatore non ha inteso sopprimere sin dal 13.09.2012 le Sezioni distaccate (le quali pertanto per ulteriori 12 mesi da tale ultima data devono ritenersi pienamente operative), e che le soluzioni organizzative da adottarsi debbano essere realizzate attraverso le ordinarie procedure di variazione tabellare e l’utilizzo del rimedio previsto dall’art. 48 quinquies dell’O.G.;


  • che l’edilizia giudiziaria tranese non consente assolutamente, allo stato, di accorpare le Sezioni distaccate e gli Uffici del Giudice di Pace soppressi, attesa le specificità del territorio, la popolosità dei bacini di utenza degli uffici soppressi, e la gravosità dei carichi di lavoro delle Sezioni, sicuramente sovradimensionati rispetto alla Sede centrale;

RIBADITO




  • che la classe forense è parte imprescindibile dei procedimenti decisionali inerenti la riorganizzazione e redistribuzione sul territorio degli Affari giudiziari, come riconosciuto dall’art. 48 quinquies Ordinamento Giudiziario (…il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del Tribunale siano tenute in una Sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una Sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra Sezione distaccata. Sentiti il Consiglio Giudiziario e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti …”), e più recentemente dall’art. 37 del D.L. n. 98/2011;


  • che tutti gli immobili adibiti a sezioni distaccate, compreso quello di Barletta, hanno i requisiti per essere utilizzati per un periodo non superiore a cinque anni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 155/2012

SOLLECITA


– il Presidente del Tribunale, previa consultazione dei soggetti istituzionali indicati nel comma 2 del citato art. 8 D.Lgs. 155/2012, a richiedere al Ministro della Giustizia la utilizzazione di tutti gli edifici delle sezioni distaccate a servizio del Tribunale, per il periodo massimo contemplato, onde consentire all’ufficio giudiziario accorpante (Trani) di realizzare gli interventi occorrenti all’adeguamento degli edifici esistenti ed alla predisposizione di nuove idonee strutture, in particolare la realizzazione della cittadella giudiziaria;


– l’Associazione Nazionale Magistrati e le Organizzazioni Sindacali del personale amministrativo a contrastare la paventata sensibile riduzione delle piante organiche del Tribunale, che l’Avvocatura istituzionale ha già denunciato nelle sedi competenti;


INVITA


il Presidente del Tribunale a differire al 13 settembre 2013 l’efficacia di ogni provvedimento inerente la riorganizzazione e la redistribuzione degli affari giudiziari delle sezioni distaccate accorpate, nonché a REVOCARE il decreto n. 36 del 21/12/2012, assegnando alla sezione distaccata di Canosa di Puglia un magistrato togato per la effettiva amministrazione della Giustizia, oggi affidata esclusivamente a giudici onorari in deroga alla normativa primaria;


DENUNCIA


l’assordante silenzio in merito alle sorti degli Uffici dei Giudici di Pace già soppressi.








Il Consigliere Segretario
Avv. Carlo Barracchia


Il Presidente
Avv. Francesco Logrieco