CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI


TRANI


Prot. A1977/2012
Trani, 8 ottobre 2012


Ill.mo Sig. Presidente
Dr. Filippo Bortone
Tribunale di Trani


OGGETTO: Linee Guida per l’applicazione uniforme nel Circondario del Tribunale di Trani dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali dettati dal D.M 20 luglio 2012 n. 140


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani nella seduta del 27.9.2012 (delibera n.1671) -pur avendo espressamente deliberato di non condividere il D.M. 20 luglio 2012 n0140 nonché i criteri che lo hanno ispirato (sostanziali, economici e persino di diritto transitorio) e pur riservandosi ogni iniziativa al riguardo di concerto con le altre componenti dell’ Avvocatura -con spirito di responsabilità istituzionale ha stabilito di elaborare e sottoporre all’attenzione della S.V. alcune proposte per la stesura di un Protocollo recante le Linee Guida per l’applicazione uniforme nel Circondario del Tribunale di Trani dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali dettati dal D.M. citato; e tanto inserendosi nel solco di altre iniziative similari adottate ad es. dalla Commissione “Osservatorio sulla Giustizia Civile“, dal Direttivo di “Valore Prassi“, dal Tribunale di Verona e da altre autorevoli realtà del mondo giudiziario.


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PROPOSTA N. 1


Premesso


a) che l’art. 9 del Decreto Legge n.1/2012, convertito in Legge n.27/2012 ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali vigenti e l’adozione di parametri tramite Decreto Ministeriale, al fine di consentire la liquidazione giudiziale dei compensi;
b) che i parametri adottati con D.M. n. 140/2012, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento per determinare il compenso;
c) che l’art. 1 comma 7° D.M. citato, espressamente prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso sono vincolanti per la liquidazione stessa“;
d) che le tariffe forensi, pur formalmente abrogate, restano applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai “diritti” per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, alla luce dei costanti principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui “il Giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell Javvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine e,conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita” (cfr. per tutte Cass. Civ. n.8160/2001);
e) che gli “onorari” di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale” (cfr. Cass. Civ. n. 1010/1996 e n.6275/ 1988);
f) che l’art 41 del D.M. n.140/2012 presenta numerosi profili di illegittimità costituzionale, variamente decisi dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Varese. 26 settembre 2012 -Tribunale Verona, 27 settembre 2012 -Tribunale Cremona, 13 settembre 2012 -Tribunale Termini Imerese, 17 settembre 2012 -T.A.R. Brescia, 10 settembre 2012, n. 1528);


tanto premesso e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani propone che:







Il Giudice in sede di liquidazione giudiziale delle competenze, in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa, qualora reputi incongruo il compenso (tenuto conto della qualità e quantità dell’opera prestata, del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata) può disapplicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta tale soluzione e guardando alle vecchie regole come canoni orientativi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata


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PROPOSTA N.2


Premesso


a) che deve escludersi che Fabrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella;
b) che infatti l’art. 9 del D.L. n. 1/12, come convertito’dalla legge n. 27/12, commi l e 5, dispone unicamente l’abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso, mentre in alcuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcelle da parte dei COA si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l’art. 2233 c.c., né l’art. 636 C.p.c., né soprattutto l’art. 14, lett. d) del R.D.L. n. 1578/33 -che tale potere istituisce -devono ritenersi abrogati;
c) che, per l’effetto, la funzione di opinamento è mantenuta; ditalchè nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, il COA dovrà fare riferimento alle tariffe, se il relativo procedimento è stato instaurato prima del 23 luglio 2012 (data di scadenza del periodo di applicabilità transitoria delle tariffe ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12, come modo in sede di conversione); mentre per quanto concerne le attività condotte successivamente all’abrogazione delle tariffe, il COA può fare riferimento ai parametri ministeriali, pur non essendo a ciò obbligato;


tanto premesso e ritenuto, il Consiglio dell ‘Ordine degli Avvocati di Trani propone che:







Nei giudizi per la liquidazione degli onorari dell’avvocato nei confronti del cliente il Giudice continuerà ad emettere il provvedimento monitorio sulla scorta della parcella del professionista corredata dal parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 636 c.p.c. e 14 lett. d del R.D.L. n. 1578/33.


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PROPOSTA N.3


Premesso


a) che i parametri dettati dal D.M. n. 140/2012 relativamente ai compensi giudiziali per la fase monitoria, prevedono scaglioni di valore troppo ampi e sono privi di valori medi di riferimento per ciascun scaglione (avendo invece indicato valori minimi e massimi);
b) che resta ferma in ogni caso Fassenza di vincolatività dei parametri suindicati nonché la facoltà del ricorrente di chiedere una liquidazione difforme con apposita nota motivata e allegata al ricorso;
c) che occorre comunque assicurare un aumento progressivo e proporzionale, tra i minimi e i massimi, ai parametri indicati dal D.M. 140/2012 in rapporto almeno alle fasce di valore individuate come soglia per il calcolo del contributo unificato;
d) che il compenso risulta oggi comprensivo anche delle attività accessorie e delle spese generali del professionista e che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie determinerà un aggravio di costi per tutti i professionisti;
tanto premesso e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani propone l’adozione della seguente tabella orientativa per il calcolo del compenso giudiziale della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo:























































IMPORTO


SPESE


COMPENSO


TOTALE

fino a € 5.200,00

€ 65,50


€ 500,00


€ 565,50

fino a € 26.000,00

€ 126,00


€ 800,00


€ 926,00

fino a € 52.000,00

€ 248,00


€ 1.100,00


€ 1.348,00

fino a € 120.000,00

€ 353,00


€ 1.400,00


€ 1753,00

fino a € 260.000,00

€ 353,00


€ 1.700,00


€ 2.053,00

fino a € 520.000,00

€ 551,00


€ 2.000,00


€ 2.551,00

fino a € 1.000.000,00

€ 756,00


€ 2.200,00


€ 2.956,00

fino a € 1.500.000,00

€ 756,00


€ 2.400,00


€ 3.156,00

oltre a € 1.500.000,00 

€ 756,00


€  3.000,00


€ 3.156,00


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PROPOSTA N.4


Premesso


a) che le prestazioni professionali qualificate come “diritti” dalle abrogate tariffe professionali non sono divenute gratuite ma sono conglobate nel compenso stabilito dal parametro ministeriale;
b) che l’incidenza percentuale del valore di tali prestazioni sul compenso complessivo del professionista è inversamente proporzionale al valore economico della controversia;
c) che il parametro ministeri aIe sembra aver adeguato agli indici Istat (e peraltro nemmeno all’attualità) i valori numerici delle sole prestazioni qualificate come “onorario” dalla”Vecchia tariffa;
d) che la voce “compenso” comprende anche le spese generali e le spese accessorie non imponibili;
e) che i valori medi di liquidazione previsti negli scaglioni da Ofino ad € 50.000,00 appaiono manifestamente penalizzanti per l’attività effettivamente prestata dai professionisti


tanto premesso e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani propone che:







La liquidazione dei compensi in misura non inferiore al parametro del valore medio di liquidazione aumentato del 50% per le controversie di valore fino ad € 25.000,00 e del 30% per le controversie di valore fino ad € 50.000,00 


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Le proposte che precedono e l’organizzazione dei ruoli in vista del raccorpamento delle Sezioni distaccate potrebbero essere discusse nell’ambito del tavolo di concertazione.
Tuttavia, in attesa della costituzione del tavolo, sarebbe opportuno che i Signori Magistrati del settore civile concertassero le prassi applicative dei parametri, atteso che sono stati segnalati orientamenti diversi nel circondario ed anche negli stessi uffici.


Deferenti ossequi.


Il Presidente del C.O.A.
Avv. Francesco Logrieco