CAMERE PENALI


BARI – FOGGIA-LUCERA – TRANI


Bari, 11.7.2012





















Ill.ma
Presidente III Sezione Penale
Tribunale di Bari


 


Ill.mo
Presidente della Corte di Appello
di Bari


 


Ill-mo sig.
Presidente del Tribunale di Bari


 


Ill.mo
Consiglio Giudiziario presso
la Corte di Appello di Bari


 


Ill.mo
Consiglio Superiore della Magistratura


 


Ill.mi
Presidenti degli Ordini degli Avvocati
del Dsitretto di Bari


 


Ill.mo
Presidente dell’Unione delle Camere
Penali Italiane


 


Ill.mo
Presidente distrettuale ANM


 


 


 


 


 


 


 


e p.c.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Prot. n. 1/2012 C.P. distr.


Oggetto: ritardo nel deposito delle motivazioni del riesame e nella fissazione degli appelli ex art. 310 c.p.p.


Egregio Presidente,


numerose segnalazioni stanno pervenendo alle Camere Penali del distretto in ordine alla situazione di difficoltà che si sta creando nell’ambito della sezione da Lei presieduta per i tempi lunghi del deposito delle motivazioni delle ordinanze del riesame e degli stessi appelli in materia de libertate, questi ultimi, peraltro, notoriamente fissati con notevole ritardo rispetto alla previsione normativa.


Pur prendendo atto dell’impegno di tutti i Giudici della III sezione e delle difficoltà conseguenti ai carichi di lavoro, da Lei più volte anche pubblicamente denunziate, dopo la riduzione dell’organico della sezione, dobbiamo evidenziare come il ritardo del deposito delle motivazioni delle ordinanze, crei una situazione di stallo in quanto, in mancanza di conoscenza degli elemtni valutati dal Tribunale, è preclusa alla difesa la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa siainnanzi al G.I.P. sia nella proposizione di eventuali impugnazioni, così prolungando ulteriormente i tempi già lunghi per definizione dei ricorsi, il tutto con una grave limitazione dei diritti dei soggetti coinvolti.


I lunghi termini per la definizione degli appelli, inoltre, come già sottolineato più volte da questa associazione, alterano completamente gli equilibri previsti dal codice nella fase cautelare delle indagini preliminari, di fatto impedendo quel controllo sui provvedimenti de libertate emessi dal G.I.P. che il Legislatore ha previsto nel termini di venti giorni.


Peraltro, la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è già pronunziata sulla obbligatorietà del rispetto dei termini di legge fissati a tutela della libertà personale.
Significativa a riguardo la nota sentenza 3.7.2007 (ricorso n. 16508/04), con cui lo Stato Italiano è stato condannato al risarcimento del danno per un appello definito pochi giorni dopo i termini previsti dall’art. 310 c.p.p.


Tenuto conto che, senza dover guardare lontano, in realtà giudiziarie certamente caratterizzate da notevoli carichi di lavoro come quelle di Lecce e Taranto, le motivazioni vengono tempestivamente depositate e gli appelli vengono regolarmente fissati nei termini di legge, riteniamo doveroso, a tutela dei diritti ed a garanzia della libertà dei cittadini pretendere che si trovino le soluzioni più adeguate perchè a Bari venga rispettata la previsione normativa.


Pertanto, tenuto conto del delicato ruolo distrettuale della sezione anche al fine di evidenziare la grave situazione e provocare una volta per tutte una effettiva presa di coscienza della situazione da parte dei Capi degli uffici giudiziari, del Consiglio Giudziario e dello CSM, abbiamo invitato i colleghi a presentare, decorsi i termini di cinque giorni, dal deposito del dispositivo, nei riesami e di venti giorni dalla proposizione degli appelli, formale istanza di definizione del procedimento ai sensi della normativa vigente.


Siamo certi che questa nostra iniziativa sarà utile per riportare all’attenzione anche dell’opinione pubblica una situazione che non può piùessere ignorata o tollerata.


Anche in un momento di difficoltà per il sistema Giustizia, i diritti fondamentali devono essere garantiti.


Se in uno stato democratico la libertà è il bene primario delle persone, in una situazione di carenza di organico, la tutela di questo fondamentale diritto deve essere, comunque, privilegiata anche se tale impegno dovesse limitare l’esercizio di altre funzioni giudiziarie.


Con osservanza.


I Presidenti


Avv. Egidio Sarno, Avv. Gianluca Ursitti, Avv. Raffaele Lepore, Avv. Tullio Bertolino