DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012
entrata in vigore dal 15/08/2012)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;


Emana


il seguente regolamento:


Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Definizione e ambito di applicazione




  1. Ai fini del presente decreto:
    a) per «professione regolamentata» si intende l’attivita’, o l’insieme delle attivita’, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e’ consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalita’;
    b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).


  2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2
Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale




  1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate e’ libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.


  2. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attivita’ professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e’ ammessa solo su previsione espressa di legge.


  3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita’ anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio delle funzioni notarili.


  4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalita’ del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della societa’ tra professionisti.

Art. 3
Albo unico nazionale




  1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.


  2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

Art. 4
Libera concorrenza e pubblicita’ informativa




  1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicita’ informativa avente ad oggetto l’attivita’ delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.


  2. La pubblicita’ informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.


  3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5
Obbligo di assicurazione




  1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.


  2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.


  3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6
Tirocinio per l’accesso




  1. Il tirocinio professionale e’ obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e’ finalizzato a conseguire le capacita’ necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.


  2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale e’ tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale e’ condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e’ necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.


  3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianita’ di iscrizione all’albo, e’ tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita’ e non puo’ assumere la funzione per piu’ di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attivita’ professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.


  4. Il tirocinio puo’ essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio puo’ essere altresi’ svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universita’ pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


  5. Il tirocinio puo’ essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purche’ le relative discipline prevedano modalita’ e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio.


  6. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


  7. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio puo’ avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.


  8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.


  9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, puo’ consistere altresi’ nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali
    trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.


  10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
    a) le modalita’ e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta’ e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
    b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
    c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
    d) le modalita’ e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonche’ quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneita’ di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita’ o gettoni di presenza.


  11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneita’ dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e’ applicabile al tirocinio.


  12. Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale e’ compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.


  13. Le regioni, nell’ambito delle potesta’ a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.


  14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto gia’ previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7
Formazione continua




  1. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.


  2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.


  3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
    a) le modalita’ e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attivita’ di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
    b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
    c) il valore del credito formativo professionale quale unita’ di misura della formazione continua.


  4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita’ possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.


  5. L’attivita’ di formazione, quando e’ svolta dagli ordini e collegi, puo’ realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.


  6. Le regioni, nell’ambito delle potesta’ a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.


  7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8
Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni
regolamentate diverse da quelle sanitarie




  1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.


  2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu’ di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica.


  3. Ferma l’incompatibilita’ tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede e’ composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e’ chiamato a designare. I criteri in base ai quali e’ effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.


  4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianita’ anagrafica.


  5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.


  6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.


  7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto.


  8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.


  9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita’ d’iscrizione all’albo.


  10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.


  11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.


  12. Il ministro vigilante puo’ procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facolta’ di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.


  13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.


  14. Restano altresi’ ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati


Art. 9
Domicilio professionale




  1. L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui e’ iscritto, salva la facolta’ di avere ulteriori sedi di attivita’ in altri luoghi del territorio nazionale.

Art. 10
Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso




  1. Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo’ essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu’ di dodici mesi.


  2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.


  3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e’ valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.


  4. Il praticante puo’, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.


  5. In attuazione del presente decreto, l’attivita’ di praticantato presso gli uffici giudiziari e’ disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita’, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attivita’ e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita’, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all’emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.


  6. Il praticante avvocato e’ ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e’ stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu’ consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e’ determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III
Disposizioni concernenti i notai


Art. 11
Accesso alla professione notarile




  1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell’Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea.


  2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e’ valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali


Art. 12
Disposizione temporale




  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.


  2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall’Unione europea.

Art. 13
Invarianza finanziaria




  1. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell’ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

Art. 14
Entrata in vigore




  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 372