Estratto dalla Delibera n. 1756 del 24/05/2012


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani


vista l’istanza di alcuni praticanti depositata presso la Segreteria in data 4 (quattro) maggio 2012 acquisita al Prot. N°B28l, che qui si richiama;


dopo aver proceduto ad ampia ed approfondita discussione,


vista la L. n.27/20 12 e la mancanza di norma transitoria,


visto l’art. 9, co.6 della predetta legge;


visto l’art. Il delle preleggi il quale dispone in principio l’irretroattività della legge;


richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo la quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore regolare lo stato dei rapporti pendenti, valutando la scelta tra retroattività ed irretroattività con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali (cfr., in proposito, le sentenze. N.234/2007, 341/2006, 206/2004, 189/1992);


richiamato il parere emesso dal Capo dell ‘Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate trasmesso dal Ministro Avv. Prof. Paola Severino al Presidente del Consiglio Nazionale Forense in data 14 maggio 2012;


Tanto premesso,


rigetta l’istanza di cui innanzi e per l’effetto in osservanza alle disposizioni normative su richiamate dichiara che solo per i praticanti iscritti dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n.1I2012 poi convertito) il periodo di pratica è di 18 (diciotto) mesi ossia “tre semestri”.


Trani, lì 24 maggio 2012









Il Consigliere Segretario
Avv. Carlo Barracchia


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   Il Presidente 
Avv. Francesco Logrieco