ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI


Dispensa contenente testo:




  1. art. 84 disp. att. cod. proc. civ.;

  2. art. 57 cod. proc. civ.;

  3. art. 83 disp. att. cod. proc. civ.;

  4. art. 58 cod. proc. civ.;

  5. artt. 108, 109, 112, 116, 118 (I comma), 119, 120 e 141 (II comma) D.P.R. n. 1229/1959 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari“)

  6. delibera assemblea generale straordinaria del 13 marzo 2012;

  7. modalità di attuazione sciopero bianco deliberato in detta assemblea straordinaria.

Con riferimento al deliberato dell’ “Assemblea Generale Straordinaria del 13 marzo 2012” dell’Ordine degli Avvocati di Trani (ali. n. 1) ed al successivo deliberato dello stesso Ordine contenente le “Modalità di attuazione dello sciopero bianco” (all. n. 2), si trascrivono le disposizioni alle quali fare riferimento:


A) Art. 84 disp. att. cod. proc. civ.: Svolgimento delle udienze.
Le udienze del giudice istnittorc non sono pubbliche.
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere alla udienza in silenzio, salvo che non ottengono dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ai interloquire.
Le parti e i lori difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.


B) Àrt. 57 cod. proc. civ.: Attività del cancelliere.
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziarì e delle parti.
Egli assiste ìl giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato a processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.


C) Art. 83 disp. att. cod. proc. civ.: Ordine di trattazione delle cause.
Il giudice istruttore fìssa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli artìcoli precedenti.


D) Art. 58 cod. proc. civ. Altre attività del cancelliere.
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.


E) D.P.R. n. 1229/1959 – “Ordinamento degli Ufficiali Gìudiziari”.
Art. 108.
L’ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall’autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell’ufficio cui è addetto o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente.
Per l’inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l’inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi più gravi, con l’ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.


Art. 109.
L’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.
Il cancelliere che riceve dall’ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.


Art. 112.
L’ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d’impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, i! quale ne rilascia ricevuta alla cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
L’inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente è punita con la censura, salvo quanto dispone l’art. 67 per il caso di recidiva.


Art. 116.
L’ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiali;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somma (1).
Deve inoltre tenere:
1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall’ufficio del registro;
2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.
Nelle preture (2) ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l’ufficiale giudiziario Ì registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del primo comma sono unificati.
Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell’ufficiale giudiziario dirigente.
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’ari. 5 della L. 11 giugno 1962, n. 546.
(2) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.


Art. 118, I comma.
L’ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l’ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.


Art. 119.
L’ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito con l’ammenda disciplinare, alla quale, nei casi più gravi, può essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all’art. 67.
Ove, poi, dalla reiterazione e gravita delle infrazioni accertate possa desumersi l’abitualità dell’ufficiale giudiziario a commetterli, può farsi luogo alla sua destituzione,
Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all’art. 73 può essere ordinata, oltre che dal Ministro, dal Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.


Art. 120.
Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore (1), nell’esercizio del potere di sorveglianza di cui all’art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni; danno all’ufficiale giudiziario o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l’assistenza, autorizzata dall’ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale cornpete, nei casi previsti dalla legge, l’indennità di missione determinata ai sensi dell’art. 32, ultimo comma (2).
Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura (1) possono procedere da soli i •n cancellieri ispettori (2).
(1) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.
(2) Gli ultimi due commi sono stati sostituiti al secondo comma del testo originario dall’ari. 6 della L. 11 giugno 1962, n. 546
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Art. 141. II comma.
Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti devono versare una congrua somma in deposito. L’ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell’art. 116 e rilasciare ricevuta alla parte.