Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dal Presidente del Consiglio Avv. Francesco Logrieco al Presidente della Corte di Appello, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani avente ad oggetto l’astensione dalle udienze degli avvocati


Trani, 8 marzo 2012


A Sua Eccellenza
Dr. Vito Marino CAFERRA
Presidente della Corte di Appello di Bari

Piazza Enrico De Nicola
70123 – BARI


All’Ill.mo Sig.
Dr. Filippo BORTONE
Presidente del Tribunale di Trani
Piazza Duomo
76125 – TRANI


All’Ill.mo Sig.
Dr. Carlo Maria CAPRISTO
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Piazza Duomo
76125 – TRANI


Oggetto: Astensione dalle udienze degli Avvocati


               


Come è noto alle SS. LL., il “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”, approvato dalla Commissione di Garanzia per la attuazione della Legge sullo Sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N°3 del 4 gennaio 2008, statuisce, all’articolo 3, commi primo e secondo, che


1) “Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria, affinche’ sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere  alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche’ agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.


2) Nel rispetto delle modalita’ sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorche’ non costituita parte civile.


Pertanto, in occasione della prossima astensione nazionale proclamata dalla Avvocatura nei giorni dal 15 al 23 marzo c.a., si invitano le SS.LL., ognuno per la rispettiva competenza, a sensibilizzare tutti i soggetti interessati – i Signori Magistrati, togati e onorari, i Signori Giudici di Pace e i Signori Cancellieri – che dipendono dagli Uffici Giudiziari intestati affinchè gli Avvocati, nel rispetto di quanto previsto dalla surrichiamata normativa, possano esercitare il loro legittimo diritto di astensione senza riceverne nocumento, a prescindere dal mezzo utilizzato per manifestare l’adesione.


Deferenti ossequi.


avv. Francesco Logrieco