Dal Delegato OUA riceviamo e pubblichiamo

 


 

PERSI TRA LIBERALIZZAZIONI, TARIFFE, PARAMETRI, PREVENTIVI E…PRECETTI
di Domenico Monterisi

Stiamo assistendo forse al definitivo abbandono di un modo di concepire la professione che ci accompagna da quasi un secolo. Certo, tutti eravamo e siamo consapevoli che in molti aspetti la professione dovesse essere modernizzata, ma di qui a stravolgerla completamente in pochissimo tempo ce ne passa.


Mai come in questi mesi, che prendono l’avvio dal luglio 2011, si sono succeduti interventi legislativi, alcuni anche in profonda contraddizione fra di loro, che sono intervenuti non soltanto sulle concrete modalità di svolgimento della nostra attività professionale, ma anche e soprattutto sulla natura stessa dell’attività professionale, sempre più messa alla pari di un indeterminato servizio commerciale.


Prima di passare a qualche commento e suggerimento, meglio confrontarci – come è sempre opportuno per il giurista – con le norme.
Base obbligatoria di partenza è l’ art. 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, non ancora convertito in legge.
Malgrado le forti critiche formulate nei confronti della norma anche dalla politica (la Commissione Giustizia del Senato, con un proprio documento, ne ha chiesto formalmente l’abrogazione, cfr.: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=626945) i 2.400 emendamenti presentati al Senato, uniti all’importanza strategica che il Governo attribuisce al provvedimento, non ci lasciano grandi speranze su determinanti novità in sede di conversione, che probabilmente avverrà a colpi di fiducia.
Questo il testo completo dell’art. 9: Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullita’ della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potra’ essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra’ essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) e’ soppressa.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dunque, punto di partenza (anche ideologico) della norma è l’abrogazione immediata (la legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in G.U. il 24/1/2012) delle tariffe.
Il secondo comma prevede, poi, che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.
Tali parametri, ad oggi non ancora fissati, non potranno, tuttavia, costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e consumatore o microimpresa, pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell’art.36 del codice del consumo.
L’avvocato dovrà pattuire per iscritto, al momento del conferimento dell’incarico professionale, il compenso per le prestazioni da svolgere. Dovrà, inoltre, informare l’assistito del “grado di complessità dell’incarico”; si dovrà premurare di indicare gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, sebbene non vi sia (ancora) nessuna norma che renda obbligatoria la stipula della polizza medesima. Infine, il preventivo scritto relativo al compenso dovrà essere redatto solo su richiesta dell’assistito, dovrà essere adeguato all’importanza dell’opera da prestare e dovrà essere omnicomprensivo. Eventuali violazioni determineranno una responsabilità disciplinare.


Riepilogando schematicamente:




  1. ENTRATA IN VIGORE DECRETO: Il decreto-legge n. 1 del 2012 è entrato in vigore il 24 gennaio 2012.


  2. SOPPRESSIONE TARIFFE FORENSI Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.


  3. PREVENTIVO: Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale.


  4. ACCORDO SCRITTO TRA AVVOCATO ED ASSISTITO : L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.). Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.


  5. ACCORDO TRA AVVOCATO E CONSUMATORE O MICROIMPRESA Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola relativa alla determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).


  6. COMPENSO ADEGUATO, COMPLESSITA’ INCARICO E POLIZZA ASSICURATIVA: In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell’ esercizio dell’attività professionale ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.


  7. DETERMINAZIONE ACCORDO SUL COMPENSO: Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite, una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.


  8. ILLECITO DISCIPLINARE: L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 ( indicazione complessità incarico, costo completo di ogni onere ed indicazione della polizza) costituisce illecito disciplinare.


  9. APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI: In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.


  10. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO PER L’AVVOCATO : In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria. Ma su questo argomento, ci soffermeremo successivamente.


  11. PARERI DI CONGRUITA’ DEI COMPENSI: E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.


  12. REDAZIONE NOTA SPESE DECRETI INGIUNTIVI E CAUSE IN DECISIONE: La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.

Quante novità: ma è così vero?
A tale quesito ha risposto di no qualche interessante commentatore. Fra tutti segnalo l’interessantissimo articolo di Claudio Colombo pubblicato sul sito internet di informazione giuridica Altalex (http://www.altalex.com/index.php?idnot=16973).
Il commento è convincente nell’osservare come la norma sia stata scritta con eccessiva fretta, senza per esempio prevedere le conseguenze di un’abolizione tout court delle tariffe, senza indicare un minimo spazio temporale, precedente all’entrata in vigore, per consentire al Ministro vigilante l’emanazione del decreto contenete i parametri utili per la liquidazione giudiziale delle spese, che ha prodotto interpretazioni strane e contraddittorie. Si è passati dalla vera e propria negazione di giustizia da parte di quei Giudici ( cfr. con Giudice di Pace di Lecce, sent. 596/2012 del 2/2/2012) che hanno addirittura omesso la liquidazione delle spese, alla prima rimessione della questione alla Corte Costituzionale ( cfr. con Tribunale Cosenza, ord. 1/2/2012, in http://altalex.com/index.php?idnot=17108), fino al mantenimento dello status quo e cioè alla possibilità di poter continuare a fare riferimento alle tariffe, malgrado la loro abolizione, in mancanza del criterio sostitutivo soltanto preannunciato dal frettoloso Legislatore ( cfr. Tribunale Varese, 3/2/2012 (Est. Buffone), in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/6892.php.). Quest’ultima soluzione appare quella preferibile, anche perché fondata su solide base ermeneutiche.
Ad una simile conclusione ci conduce anche il dato empirico che a tutt’oggi, i Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Milano, il Presidente della Corte d’Appello di Brescia, quello del Tribunale di Verona, il Presidente del Tribunale di Roma (concludo qui la mia rassegna, ma probabilmente saranno tantissimi gli altri capi di Uffici Giudiziari che hanno deciso nello stesso modo), hanno già dato direttive ai Magistrati operanti nei rispettivi uffici di continuare ad applicare la tariffa forense.
Come saprete, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, con nota del 6 febbraio, si è rivolto al Presidente del Tribunale di Trani, sollecitando un provvedimento in tal senso. Al momento di chiudere quest’articolo non sono a conoscenza della risposta del Presidente, ma non dubito del fatto che anch’egli si adeguerà al condivisibile – sia sul piano pragmatico che su quello squisitamente giuridico – orientamento di tanti altri suoi colleghi.
Così come auspico che noi avvocati saremo in grado di trattare questa materia con la dovuta cautela e non iniziando a fare eccezioni processuali o addirittura impugnazioni (opposizioni a precetto, o a decreto ingiuntivo) fondate su questo (presunto) vuoto normativo.
Nell’articolo citato innanzi, l’Autore affronta anche un altro paio di tematiche interessanti: a) l’eccessivo ricorso del Legislatore alla minaccia della sanzione disciplinare, con un’inconsueta invasione del campo deontologico. Colombo, infatti, si interroga “se sia opportuno che sia la legge dello Stato a sancire direttamente la natura di illecito disciplinare di determinate condotte od omissioni, nell’ambito di un sistema ordinistico, quale ancora è – ed è destinato a rimanere, stando ai provvedimenti legislativi sinora approvati – quello delle professioni”; b) il richiamo dei parametri, vietato nei rapporti fra professionista e consumatore o microimpresa, rischia di rientrare dalla finestra, perché, dichiarata la nullità della clausola che li richiamasse, in un rapporto divenuto a questo punto contenzioso, il Giudice non potrà che fare riferimento a quei parametri per liquidare il corrispettivo dovuto al professionista, che, di certo, avrà diritto al compenso, quand’anche la pattuizione inerente la sua quantificazione fosse dichiarata nulla.
Un altro piccolo supporto. Sempre su Altalex, a cura di una valente delegata OUA del Trentino, la Collega Barbara Lorenzi, troverete un buon modello contrattuale, da prendere come base per regolare i rapporti con i Vs. clienti (http://www.altalex.com/index.php?idnot=17027).


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E adesso velocemente qualche notizia di politica forense. Perché immagino che, di fronte a questi sconquassi, qualcuno legittimamente si chiederà e l’OUA che fa?
L’OUA con il proprio deliberato del 20/1/2012 (http://www.oua.it/Documenti/Comunicato%20stampa%2020.1.2012.doc), assunto alla presenza e con la condivisione piena del Presidente del CNF, Prof. Avv. Guido Alpa, e del Presidente della Cassa Forense, Avv. Alberto Bagnoli, nonchè di numerosi Presidenti degli Ordini e delle Unioni Regionali, ha assunto importanti decisioni per manifestare il proprio dissenso nei confronti del decreto sulle liberalizzazioni e dei tanti altri provvedimenti che riguardano la procedura civile, la mediazione civile, il diritto societario. Innanzitutto, come vi è senz’altro già noto, sono stati proclamati due giorni di astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, per i giorni 23 e 24 febbraio. L’Unione Camere Penali, con molto senso di responsabilità, ha accantonato le proprie prese di distanza dall’OUA, proclamando l’astensione per gli stessi due giorni.
Il 23 febbraio, primo giorno di astensione, si terrà a Roma, presso il cinema Adriano, una grande manifestazione nazionale, cui tutti gli avvocati italiani sono invitati a partecipare in grande numero. Il giorno dopo, in tutti i Tribunali d’Italia, si svolgeranno analoghe manifestazioni, probabilmente nelle forme di assemblee degli avvocati, aperte alla cittadinanza, agli amministratori locali ed ai parlamentari, oltre che ovviamente alla stampa.
Sia per consentire la partecipazione al maggior numero di colleghi del foro di Trani alla manifestazione di Roma, sia per l’organizzazione della manifestazione del gorno dopo, la Consulta delle Associazioni si è già riunita e, di concerto con il Consiglio dell’Ordine, redigerà un programma che Vi verrà presto presto reso noto.
Qualcuno si è chiesto se l’astensione sia da considerarsi ancora un valido strumento di protesta. Da altri si è, invece, lamentato che due giorni di astensione e per giunta così lontani nel tempo rispetto alla data di approvazione ed decreto costituiscano una protesta tropo blanda.
Come al solito, non si tratta mai di decisioni facili, nè tanto meno di decisioni gradite a tutti e nella stessa misura. La decisione di spostare in là la data delle astensione è stata determinata da due ordini di ragioni: 1) innanzitutto avere uno spazio di trattativa, nel termine bimestrale di approvazione della legge di conversione, per dialogare con la politica e tentare una mediazione con un miglioramento della disciplina; 2) consentire agli Ordini di potersi dedicare con la necessaria tranquillità ed attenzione al rinnovo dei Consigli.
È opportuno che vi segnali che l’attività di interlocuzione con la politica ha dato qualche effetto e il citato (negativo) parere della Commmissione Giustizia del Senato ne è una chiara dimostrazione. Nulla di cui esaltarsi, perchè il rischio “fiducia” è dietro l’angolo.
L’OUA ha incontrato la maggior parte dei gruppi parlamentari ottenendo ascolto e molta condivisione di idee, sia sulla sostanziale inefficacia delle misure adottate rispetto alle finalità economiche e di rilancio della competitività che hanno ispirato l’abolizione delle tariffe, sia in ordine all’errore di non prevedere una disciplina transitoria, sia, infine, sull’assurdità della disciplina relativa al Tribunale dell’Impresa. Speriamo che questi segnali di attenzione si traducano in veri e propri risultati in sede di conversione della legge.
Infine, Vi ricordo che il 23 e 24 marzo, a Milano, si terrå il Congresso Straordinario forense, che avrà come titolo: “I diritti non sono merci – liberalismo, non liberismo”, in cui si discuterà del futuro assetto della professione, che dovrà essere obbligatoriamente disciplinato entro il 23/8/2012. Trattandosi di congresso straordinario, vi parteciperanno gli stessi delegati del Congresso di Genova. Chiaramente, si auspica una partecipazione ben più ampia di quella dei soli delegati, sia per l’importanza dei temi in discussione, sia per dare, anche attraverso l’immagine di un congresso ricco di presenza, il segno di quell’unità, che tante, troppe volte nel passato ci è mancato. Proprio per garantire la massima partecipazione, la quota di iscrizione al congresso sarà molto bassa (non superiore a 100 euro) e sarà un congresso all’insegna del risparmio e dell’austerità.
Prima di lasciarVi, mi tocca fare i complimenti e gli auguri di buon lavoro a Francesco Logrieco e tutti i colleghi eletti insieme a lui.
Anche questa esperienza, per molti versi inedita, di elezioni forensi con due liste antagoniste è passata, forse con qualche asprezza di troppo. A tutti piace la democrazia ed il sano confronto delle idee, un pò meno il trasferire alle elezioni forensi i malvezzi delle competizioni elettorali politiche.
Ringrazio tutti per l’attenzione e rinnovo la disponibilità a rispondere a tutte le domande ed eventuali curiosità sui temi di politica forense o su altre questioni che ho tralasciato anche per motivi di spazio (Tribunale delle Imprese, modifiche al codice di procedura civile, ecc.), anche utilizzando il mio indirizzo di posta elettronica: domenico.monterisi@gmail.com.
Cordialmente.


Domenico Monterisi.