Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Trani


Il Presidente


Trani, 6 febbraio 2012


Prot. A317/2012


ILLUSTRE SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. FILIPPO BORTONE
TRANI


PREG.MO SIG.
DIRIGENTE CANCELLERIE
DR. GIULIO BRUNO
TRANI


OGGETTO: esenzione del contributo unificato degli interventi nelle procedure esecutive.


La cancelleria delle esecuzioni immobiliari, a partire dall’approvazione della legge di stabilità 2012, richiede il pagamento del contributo unificato al momento del deposito del ricorsoper intervento ex art. 499 cpc.


A parere dello scrivente l’interpretazione dell’art. 28 della legge 12/11/2011 n. 183 ( “Modifiche in materia di spese di giustizia”), formulata dalla cancelleria non appare corretta e desta perplessità.


Invero, l’art. 28, comma 3, dispone: ” La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta“.


La chiarezza del dato testuale consentirebbe di affermare che l’art. 28 riguarda esclusivamente i giudizi di cognizione ordinaria, e non anche le procedure esecutive.


Non è senza conseguenze il riferimento all’intervento autonomo ( art. 105, comma 1 cpc) perdistinguerlo dall’intervento adesivo ( art. 105, comma 2, cpc), distinzione questa estranea all’intervento nell’espropriazione forzata ( art. 499 cpc).


La non applicabilità dell’art. 28 alla espropriazione forzata può evincersi da ulteriori argomenti:


a) il comma 3 obbliga la parte a dichiarare ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda.


Senonchè, il contributo unificato nel processo esecutivo viene pagato in misura fissa e non in base al valore del credito per cui si procede.


b) Il creditore che interviene senza titolo, per esempio in virtù di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, da un lato sarebbe costretto a pagare il contributo unificato, dall’altro, dovrebbe subire gli effetti della estinzione della procedura esecutiva in caso di inattività del creditore procedente e/o dei creditori intervenuti in virtù di titolo esecutivo. La qualcosa non appare conforme ai principi di equità fiscale e del giusto processo.


Alla luce delle considerazioni che precedono, Le chiedo di disporre la sospensione della esazione del contributo unificato per gli interventi nei procedimenti di espropriazione forzata, per non pregiudicare ulteriormente l’accesso alla giustizia.


Non è superfluo evidenziare che il cancelliere al momento del deposito del ricorso per intervento, potrebbe annotare gli estremi della procedura e procedere al recupero del contributo unificato, nelle forme previste dalla legge, nel caso in cui l’Amministrazione, tempestivamente interpellata sulla questione, dovesse fornire una interpretazione estensiva dell’art. 28 in senso conforme alla cancelleria tranese.


Di contro, nel caso in cui l’opzione interpretativa dovesse risultare favorevole al creditore intervenuto, il recupero del credito ( contributo unificato) richiederebbe una procedura complessa ed onerosa.


Deferenti ossequi.


Avv. Francesco Logrieco