Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Trani
Il Presidente
Trani, 6 febbraio 2012
Prot. A317/2012
ILLUSTRE SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. FILIPPO BORTONE
TRANI
OGGETTO: Art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012 n. 1
Illustre Presidente,
l’abrogazione delle tariffe professionali a seguito dell’entrata in vigore, in data 24 gennaio 2012, dell’art. 9 del D.L. 24/1/2012 n. 1, ha determinato gravi difficoltà nell’indicazione delle spese legali negli atti proecetto, nelle note da presentare all’autorità giudiziaria, nella liquidazione del regolamento delle spese processuali, nella liquidazione delle parcelle relative all’asistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili chein quelli penali, nonchè nella liquidazione delle prestazioni di attività difensiva svolta quale difensore d’ufficio nei casi di cui all’art. 32 disp. att. C.p.p.
Occorre rammentare che il citato art. 9 dispone che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista deve essere determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente.
Fermo restando che fino al 23 gennaio 2012 la liquidazione delle spese processuali dorà essere regolamentata sulla base dele tariffe previgenti e che “ la misura del compenso … deve essere adeguata all’importanza dell’opera“, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia, un criterio omogeneo di liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’attività svolta potrebbe ricavarsi soltanto dalle previgenti tariffe professionali dell’avvocato.
A tal fine Le rivolgo istanza di applicazione della soluzione operativa sopra suggerita, o di altra soluzione da concertare con questo Consiglio, da applicare a tutto il Circondario e per tutte le liquidazioni giudiziali fino alla emanazione del decreto del Ministero della Giustizia.
Deferenti ossequi.
Avv. Francesco Logrieco