Estratto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita’ 2012).

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 265 del 14-11-2011 – Suppl. Ordinario n.234
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


(omissis)


Art. 10
Riforma degli ordini professionali e societa’ tra professionisti




  1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».


  2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
    «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».


  3. E’ consentita la costituzione di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.


  4. Possono assumere la qualifica di societa’ tra professionisti le societa’ il cui atto costitutivo preveda:
    a) l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da parte dei soci;
    b) l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento;
    c) criteri e modalita’ affinche’ l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla societa’ sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
    d) le modalita’ di esclusione dalla societa’ del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.


  5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti.


  6. La partecipazione ad una societa’ e’ incompatibile con la partecipazione ad altra societa’ tra professionisti.


  7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi’ come la societa’ e’ soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.


  8. La societa’ tra professionisti puo’ essere costituita anche per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali.


  9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia’ vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


  10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.


  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e’ abrogata.


  12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

(omissis)


Art. 25
Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile




  1. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
    b) all’articolo 133, il terzo comma e’ abrogato;
    c) all’articolo 134, il terzo comma e’ abrogato;
    d) all’articolo 136:
    1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
    «Il biglietto e’ consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
    2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
    «Salvo che la legge disponga diversamente, se non e’ possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e’ rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;
    3) il quarto comma e’ abrogato;
    e) all’articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice puo’ autorizzare per singoli atti» sino a: «l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
    f) all’articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
    g) all’articolo 183, il decimo comma e’ abrogato;
    h) all’articolo 250, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
    «L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo’ essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
    i) all’articolo 366:
    1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
    2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
    «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.»;
    l) all’articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio’ non e’ possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».


  2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio’ non e’ possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
    b) all’articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio’ non e’ possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».


  3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalita’ previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
    b) all’articolo 3, il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
    «3-bis. La notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8»;
    c) all’articolo 4:
    1) al comma 1, dopo le parole: «puo’ eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
    2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;
    3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. La notifica puo’ essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
    d) all’articolo 5:
    1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1. Nella notificazione di cui all’articolo 4 l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
    2) al comma 2, al primo periodo e’ premesso il seguente:
    «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
    3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».


  4. All’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
    «7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente».


  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26
Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile
pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello
.




  1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.


  2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso di cui al comma 1.


  3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.

Art. 27
Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del
contenzioso civile pendente in grado di appello




  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 283 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Se l’istanza prevista dal comma che precede e’ inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo’ condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e’ revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
    b) all’articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell’appello e’ collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo’ delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
    c) all’articolo 351:
    1) al primo comma, dopo le parole
    : «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
    2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo’ provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e’ stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
    d) all’articolo 352 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo’ decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies»;
    e) all’articolo 431 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e’ inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo’ condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e’ revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
    f) all’articolo 445-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e’ inappellabile».


  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28
Modifiche in materia di spese di giustizia




  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 13, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione ed e’ raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
    b) all’articolo 14, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, e’ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».


  2. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all’erario per un periodo di cinque anni.


  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e’ stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.