DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/2011
in vigore dal 13/08/2011)
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
( omissis)
5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e’ disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e’ disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinche’ ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attivita’ professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e’ disposta nei confronti di tutti gli associati.”.
( omissis)
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso
e all’esercizio delle professioni e delle attivita’ economiche
- In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attivita’ economica privata sono libere ed e’ permesso tutto cio’ che non e’ espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e contrasto con l’utilita’ sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. - Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
- Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attivita’ e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui al comma 1 puo’ avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.
- L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita’ dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attivita’ risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita’ di offerta che garantisca l’effettiva possibilita’ di scelta degli utenti nell’ambito della piu’ ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione e’ libero e il suo esercizio e’ fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e’ consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o, in caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria, della sede legale della societa’ professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra’ essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra’ essere complessivamente superiore a tre anni e potra’ essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e’ un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e’ resa nell’interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale e’ incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attivita’ professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e’ libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. - Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attivita’ economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta’ di impresa.
- Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attivita’ economiche devono garantire il principio di liberta’ di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attivita’ economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
- Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita’ economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
- Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita’ economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attivita’ economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorita’ amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno gia’ licenze o autorizzazioni per l’esercizio di una attivita’ economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la societa’ con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita’ economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione o di una attivita’ economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita’ economica in piu’ sedi oppure in una o piu’ aree geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio di una attivita’ economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attivita’ economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attivita’ svolta. - Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
- Singole attivita’ economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, puo’ essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorita’ per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta’ economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui e’ destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o, nel caso di societa’, sulla sede legale dell’impresa. - All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare sostituire la lettera d) con la seguente:
“d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all’articolo 1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che puo’ essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessita’ e ai tempi dell’eventuale valorizzazione.
Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e delle finanze; in caso di verifica negativa della compatibilita’ finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato.