DELIBERA DEL 31/05/2011 n. 1709
Il Consiglio
- considerato che l’Ordinamento della professione di avvocato ed il codice deontologico riservano agli Ordini territoriali la facoltà di regolamentare l’obbligo di formazione e di aggiornamento professionale, nonché il compito di tutelare l’osservanza dei canoni di competenza, dignità e qualità dell’attività professionale;
- che il potere regolamentare in capo agli Ordini territoriali, ai fini dell’attuazione della formazione professionale e della vigilanza sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, trova riscontro nell’art. 7 del regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 13.07.2007;
- che la determinazione della quantità dei crediti formativi che ciascun iscritto deve acquisire nel corso di ciascun anno non può prescindere dalle condizioni organizzative dell’Ordine e delle Associazioni che promuovono gli eventi, dagli impegni professionali degli stessi Iscritti, dalla qualità delle proposte formative e dalla possibilità effettiva di vigilare sul sistema;
- che i risultati del triennio sperimentale della formazione continua, malgrado i notevoli sforzi organizzativi hanno evidenziato criticità di non agevole soluzione, soprattutto, per quanto riguarda le modalità di accreditamento e di vigilanza sulla effettiva partecipazione;
- che anche altri Ordini hanno ritenuto opportuno confermare, per le ragioni su esposte, il numero totale dei crediti del primo triennio 2008/2010;
PQM
- delibera che il numero dei crediti che dovranno essere acquisiti nel triennio 2011/2013 sia determinato in complessivi sessanta, di cui quindici nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento e previdenza), pari a venti crediti per ogni anno formativo di cui cinque nelle materie obbligatorie;
- delibera, altresì, di modificare il regolamento per la formazione professionale continua approvato da questo ordine con deliberazione n. 1567 del 26.02.2008, art. 2, nel seguente modo:
lettera b) comma 5: nei trienni successivi a partire dal 01.01.2011 almeno venti crediti formativi all’anno, di cui almeno cinque crediti in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia forense.
Dispone che il presente deliberato ha efficacia con decorrenza 01.01.2011.