COMUNICATO STAMPA

L’Associazione Avvocati di Molfetta ha indetto per il giorno 22 marzo 2011 un’assemblea aperta a tutti gli avvocati del foro di Molfetta per discutere della entrata in vigore dell’obbligo della mediazione civile – previsto dall’art. 5 della D. Lgs 28/2010, che impone, per alcune materie, lo svolgimento della cosiddetta procedura di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria – e per assumere le determinazioni conseguenti.
Pressoché all’unanimità, i presenti hanno espresso la loro netta contrarietà a tale istituto, il quale desta non pochi dubbi di contrasto con il dettato costituzionale, perché limita e condiziona pesantemente il diritto di ogni cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, in quanto impone, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria (che non può essere proposta e che, se proposta, non può proseguire), lo svolgimento del procedimento mediaconciliativo, che è oneroso, che prescinde dalla valutazione delle situazioni di diritto e che non offre nessuna garanzia di competenza, serietà ed imparzialità dei soggetti chiamati a svolgere il ruolo di mediatori.
Molte perplessità sono state sollevate anche in merito al rapido fiorire di organizzazioni private che hanno costituito, nel giro di poco tempo, degli organismi di mediazione composti da professionisti di ogni tipo e categoria, della cui imparzialità ed indipendenza non v’è alcuna concreta garanzia.
Con la stessa delibera, gli avvocati convenuti in assemblea hanno stabilito di sensibilizzare gli organi di informazione locale su tale problematica, che non riguarda soltanto la categoria degli avvocati, ma lede i diritti costituzionali di ogni cittadino.
La legge sulla mediazione, infatti, nell’intento di deflazionare il carico degli uffici giudiziari in materia civile, stabilisce l’obbligo di attivare, prima dell’avvio di un giudizio ordinario in determinate materie (condominio, sinistri stradali, successioni, responsabilità medica, ecc.), una procedura diretta a favorire, attraverso l’intervento del mediatore, la definizione della controversia in via conciliativa.
L’intento di eliminare una conflittualità e di pervenire ad una conciliazione tra le parti è, in astratto, certamente lodevole, ma il vero problema è che i mediatori non sono costretti a tener conto delle situazioni di diritto (potendo pervenire ad una proposta conciliativa anche prescindendo dalle situazioni di diritto), che lo svolgimento di tale procedimento è decisamente oneroso per le parti (vi sono compensi che possono arrivare anche alla soglia dei diecimila euro per ciascuna parte, a seconda del valore della controversia), che il rifiuto di una proposta conciliativa, formulata dal mediatore, può condizionare pesantemente la regolamentazione delle spese del successivo giudizio (perché può escludere il diritto al rimborso delle spese a favore della parte che, pur vittoriosa, abbia rifiutato una proposta conciliativa sostanzialmente corrispondente alla pronuncia del giudice, ovvero può gravare più pesantemente la parte soccombente che abbia rifiutato di accettare una proposta conciliativa che comportasse un sacrificio non maggiore di quello stabilito in sentenza).
In altre parole, l’istituto della mediazione, a causa dei suoi caratteri di obbligatorietà e di onerosità, rende di fatto estremamente più gravoso il ricorso alla giustizia e determina più pesanti conseguenze (per effetto dell’ingente aggravio di costi) a carico di chi risulti alla fine – anche in completa buonafede – totalmente soccombente.
Noi avvocati di Molfetta riteniamo che tale istituto, almeno per i profili di obbligatorietà dello stesso, meriti totale abrogazione, ragion per cui riteniamo di dover continuare a lottare ed a protestare, unitamente alla nostra categoria ed a livello nazionale, per pervenire a questo risultato.
Crediamo anche opportuno che in questa battaglia debbano esserci al nostro fianco tutti i cittadini, poiché è interesse di tutti che il sacrosanto diritto di ognuno di ottenere giustizia in sede giudiziaria sia rispettato e tutelato, in quanto si tratta di un diritto costituzionalmente rilevante.
Non è accettabile che il problema del carico giudiziario civile sia affrontato, anziché con una seria ed approfondita riforma del sistema processuale, con questi sistemi che si risolvono in un vero e proprio pregiudizio per tutti i cittadini.
Non siamo contro una definizione in via conciliativa delle liti giudiziarie, ma desideriamo che tale tentativo vada effettuato dal giudice ed alla luce delle situazioni di diritto, non essendo accettabile che la mediazione avvenga al di fuori del diritto, dal momento che il diritto dovrà sempre illuminare la strada giudiziaria, costituendo la rotta da seguire per chi è chiamato all’arduo compito di amministrare la giustizia per i cittadini.
P.S. La tesi della incostituzionalità della obbligatorietà della mediazione ha poi trovato ulteriore preziosa conferma nell’ordinanza del 12 aprile 2011, emessa dalla Prima Sezione del T.A.R. del Lazio, con cui, nell’ambito di un ricorso proposto dall’O.U.A., oltre che da numerosi consigli dell’ordine e da colleghi, è stata dichiarata la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, degli artt. 5 e 16 del D. Lgs n°28 del 2010, nella parte in cui prevedono l’obbligatorietà della mediazione, la natura di condizione di procedibilità della stessa e la rilevabilità d’ufficio di tale condizione di procedibilità, oltre che nella parte in cui consente che organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione possano essere enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza. Non ci resta quindi che attendere pazientemente la pronuncia della Corte Costituzionale.