CRONACA DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
di Domenico Monterisi – Delegato OUA


Cari Colleghi in molti mi hanno chiesto di riassumere i contenuti ed i risultati della manifestazione di protesta svoltasi mercoledì scorso, 16 marzo, al Teatro Capranica di Roma e lo faccio ben volentieri, certo di aver vissuto, con tanti colleghi provenienti da tutt’Italia, una giornata storica e per certi versi irripetibile.


Innanzitutto, devo ringraziare uno per uno i circa 100 avvocati del Foro di Trani, che hanno preso parte alla manifestazione, raggiungendo Roma con l’autobus organizzato dall’Ordine, oppure con mezzi propri. La loro adesione compatta e composta mi inorgoglisce ed è stata molto apprezzata dai vertici dell’OUA.


Alla manifestazione ha preso parte più di duemila avvocati, che hanno gremito il Teatro, costringendo molti dei presenti ad assistere in piedi e in condizioni di fortuna.


Sul palco si sono succeduti gli interventi del Vice Presidente della Cassa Nazionale Forense,. Avv. Marcello Colloca, del Presidente Nazionale dell’AIGA, Avv. Giuseppe Sileci; del Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, Avv. Renzo Menoni, della Presidente dell’Associazione Nazionale Foresne, Avv. Ester Perifano, dei Presidenti degli Ordini di Napoli, Francesco Caia, di Milano, Paolo Giuggioli, di Firenze, Sergio Paparo e di Bari, Manuel Virgintino.


Ha concluso i lavori il Presidente dell’OUA; Avv. Maurizio De Tilla, il cui appassionato discorso, interrotto da numerose ovazioni, è stato solennemente suggellato dalle note dell’Inno di Mameli, cantato da una platea, che ha manifestato quel senso di unità dell’Avvocatura, che si era andata smarrendo prima e dopo il Congresso di Genova.


E’ stata notata e più volte sottolineata dalla disapprovazione dei partecipanti l’assenza del Consiglio Nazionale Forense e dei suoi rappresentanti, stigmatizzata anche dall’affissione di striscioni piuttosto espliciti.


Ciononostante, volendo trarre le somme della manifestazione, il suo successo – indipendentemente dalle effettive possibilità di influenzare le future scelte del Legislatore e di condurre ad una sostanziale modifica della disciplina della media-conciliazione, che mortifica la professione forense e danneggia pesantemente i cittadini – va individuato soprattutto nella ritrovata coesione ed unità di intenti, che componenti così diverse dell’avvocatura hanno dimostrato.


Non vi nascondo che, in seno all’assemblea dell’OUA, come avevo già esposto nella mia precedente relazione, c’erano forti titubanze circa l’opportunità dell’astensione e dell’indizione di una manifestazione nazionale, per le conseguenze letali che un eventuale flop avrebbe potuto determinare sull’Organismo.


La manifestazione, fortemente voluta da Maurizio De Tilla e ben sostenuta da tutti i delegati ed in particolare da quelli del sud (posso affermare che la presenza tranese, in proporzione al numero di iscritti, era senz’altro la più numerosa) è stata un vero successo, suggellato da servizi giornalistici sui maggiori quotidiani nazionali, sul TG1, e su SKY news, in passato sempre poco attenti a dare voce alle nostre proteste.


Adesso tutti ci chiediamo che avverrà. Maurizio De Tilla ha già ottenuto un’audizione dal Presidente della Camera Fini e dal Ministro dell’Interno Maroni, cui manifesterà la delusione dell’Avvocatura per il comportamento tenuto dal Governo e dal Ministro Alfano, che ha preferito partecipare ad un convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti (proprio sulla mediazione!!!), piuttosto che confrontarsi con gli avvocati italiani.


Intanto, siamo giunto al 21 marzo e quindi, volenti o nolenti, dobbiamo confrontarci con questa assurda legge.


Certamente, le iniziative di lotta non cesseranno, fintanto che non otterremo quei risultati che i duemila colleghi di Roma, a nome dell’intera avvocatura, hanno sollecitato a gran voce sotto il Palazzo di Montecitorio, malgrado l’incessante pioggia che non ci ha dato un attimo di tregua.


Il giorno 25 si riunirà a Roma una nuova assemblea dell’OUA, che traccerà il bilancio delle iniziative di protesta in corso di esecuzione (secondo alcune stime fatte veicolare dalla Presidenza dell’OUA la partecipazione all’astensione sarebbe stata massiccia ed avrebbe raggiunto il 90% dei colleghi) e l’opportunità di proseguirle ed in quale forma.


Come tutti sapete, il 21 marzo alle ore 10,00 a Trani presso la Biblioteca storica del Consiglio dell’Ordine ci sarà una nuova assemblea in cui discuteremo questi temi e attendo di conoscere il Vs. pensiero in ordine alle istanze che dovrò rappresentare in seno all’assemblea dell’OUA.


Ma l’obbligo deontologico, oltre che professionale, nei confronti dei nostri clienti, ci impone di confrontarci con la legge ed assumere le opportune decisioni, che ci consentano di scardinare il suo assurdo meccanismo, senza danneggiare i cittadini che a noi si rivolgeranno.


L’OUA ha predisposto un documento che riepiloga le sette eccezioni di illegittimità costituzionale della nuova disciplina, che consiglierei di sollevare sia in sede giudiziaria, già nel corpo dell’atto di citazione, sia nella domanda di mediazione ex art.4 del D. Lgs. 28/2010. Mi impegno sin d’ora a farvi tenere una copia del documento (di nove facciate, per cui non riassumibile in questa breve relazione), che potrete richiedermi via mail al mio indirizzo di posta elettronica domenico.monterisi@gmail.com.


Molti dei presenti a Roma sono rimasti particolarmente incuriositi dall’intervento dell’Avv. Sergio Paparo di Firenze, il quale, nel comunicare che il suo Ordine ha da tempo costituito un Organismo di Conciliazione (che peraltro fra i fondatori vede oltre all’Ordine di Firenze, anche l’Ordine dei Commercialisti e quello dei Notai) già accreditato dal Ministero, ha spiegato che nel regolamento dell’Organismo medesimo sono stati introdotti i seguenti principi: a) obbligatorietà della difesa tecnica, nel senso che per le materie per le quali è prescritto il tentativo di mediazione “obbligatorio” ex art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010, il Direttivo dell’OCF ha deliberato di inserire nel nuovo regolamento (in corso di approvazione) l’obbligatorietà della presenza di un difensore nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale – per cui le parti in tali casi non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore; b) il divieto per il mediatore di formulare una proposta di mediazione se la stessa non sia stata richiesta congiuntamente dalle parti; c) un sistema tariffario minimo in caso di mancata adesione o mancata partecipazione alla procedura della parte invitata nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione.


Nel sito dell’Organismo di Conciliazione di Firenze www.conciliazionefirenze.org, viene poi spiegato che: 1) Il costo, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento pari a € 48,00 (iva inclusa) e le spese di mediazione, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia; le “spese di mediazione” comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. OCF applica le tariffe così come previste dalla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010; 2) per le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio per legge (art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010), le tariffe sono ridotte di un terzo; le spese di avvio del procedimento (€ 48,00) vanno versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento dell’adesione e, comunque, le spese di mediazione devono obbligatoriamente essere versate prima dell’incontro di mediazione.


Viene, tuttavia, precisato che: “ove l’incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, per il quale sarà dovuto un diritto fisso ulteriore (in aggiunta quindi alle spese di avvio della procedura) di sole € 48,00 (iva inclusa)”.


La lettura di questo Regolamento mi pone l’interrogativo se sia possibile adeguare a tali principi il Regolamento dell’Organismo di Conciliazione istituito dal nostro Ordine.


Una prima lettura del Regolamento mi porta alle seguenti conclusioni: a) il principio secondo cui il mediatore può redigere la proposta solo ove richiesto da entrambe le parti è già previsto dal regolamento in questione (art. 9, comma V), con la sola eccezione (che non mi trova personalmente concorde, ma non è poi così rilevante) delle controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica (art. 10); b) non è invece prevista l’obbligatorietà della difesa tecnica; va rilevato che anche Regolamento dell’Organismo di Mediazione istituito dall’Ordine di Trani, all’ultimo comma dell’art. 1, prevede la difesa tecnica obbligatoria. Tale scelta è condivisibile e quale Delegato OUA non posso che compiacermene; c) il meccanismo del pagamento delle spese di mediazione, in caso di mancata adesione di una delle parti, non è a mio avviso molto chiaro e potrebbe essere meglio chiarito con una norma interpretativa, che consenta il superamento dell’obbligo, sancito dall’art 12, per la parte che ha promosso la mediazione di pagare le spese (anticipandone prima del primo incontro di mediazione il 50%) anche nelle ipotesi in cui l’altra parte non aderisca alla mediazione (sulla scorta di quanto previsto da Firenze). Anche perché nello stesso Regolamento dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine di Trani, esiste una norma che consente un’interpretazione in tale senso. Invero, l’art. 11 prevede, quale ipotesi di definizione del procedimento quella (sub c) della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione.
Orbene, in questo caso, in cui l’attività dell’Organismo sarebbe limitata alla sola convocazione delle parti, non avrebbe senso il pagamento dell’intera indennità, anche perché si creerebbe un’assurda disparità di trattamento fra la parte che ha dovuto promuovere la procedura di mediazione (per non incorrere nella improcedibilità del giudizio) e la parte che, invitata alla mediazione, sottraendosi alla stessa, non sarebbe tenuta ad alcun pagamento.
Altra questione che andrebbe chiarita anche per evitare questa disparità di trattamento è quella di verificare se anche la parte che attiva la mediazione – perché necessitata a farlo per evitare l’improcedibilità del successivo giudizio – possa dichiarare la sua intenzione di non conciliare sin dalla domanda di attivazione della procedura. In prima battuta, direi che questo non dovrebbe essere possibile, perché altrimenti l’obbligatorietà della procedura sarebbe del tutto “virtuale”. Resta, tuttavia, una disparità di fondo fra chi la mediazione la promuove (che per facilità chiameremo attore) e chi alla mediazione viene chiamato (convenuto), in quanto il pagamento delle spese di mediazione dipenderà esclusivamente dal comportamento di quest’ultimo.
Del resto quando le leggi vengono scritte così male, le conseguenze sono evidenti!!!


Ritengo che la questione vada approfondita e, certamente, l’OUA lo farà, come certamente lo farà il Consiglio dell’Ordine di Trani e l’Organismo di Conciliazione dallo stesso costituito.


A tal fine, segnalo quelle che sono le linee guide sin qui predisposte dall’OUA, quale vademecum che l’avvocato dovrà seguire allorché il suo cliente gli proporrà una controversia rientrante nell’ambito di operatività del D.Lgs. 28/2010.


A) Posizione dell’attore in giudizio




  1. Informare anzitutto il cliente sui contenuti della “mediaconciliazione obbligatoria” illustrando lo svolgersi della procedura, con i costi relativi, la possibilità da parte del conciliatore di formulare una proposta senza il consenso delle parti (che, come abbiamo visto, per quanto riguarda l’Organismo di Conciliazione istituito dall’Ordine di Trani, vale solo per le materie della r.c.a. e della responsabilità medica), la ricaduta di tale proposta sul giudizio di merito, la possibile incompetenza e inidoneità del conciliatore (scelto per sorteggio o in ordine alfabetico) ed infine le ragioni di incostituzionalità della normativa.


  2. Dopo la doverosa informazione, chiedere al cliente se intende intraprendere siffatta procedura stragiudiziale o invece solo avviare la procedura (come prescrive l’art. 5 del d.l. n. 28/2010), allegando alla domanda nota in cui si illustrano le ragioni di incostituzionalità del d.l. n. 28/2010, e notificare subito dopo l’atto di citazione con fissazione dell’udienza a 4 mesi e 15 giorni (nota bene: a norma dell’art. 6 del d.l., il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi e tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione).
    Chiarire al cliente che l’art. 5 del decreto n. 28/2010 stabilisce che “il giudice ove rilevi che la mediazione è gia iniziata, ma non si è conclusa (nel termine di quattro mesi) fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6”. Non c’è, quindi, alcun pericolo di pronuncia di improcedibilità.


  3. Dopo la informativa fare, in ogni caso, sottoscrivere al cliente la informativa sulla “mediaconciliazione”. Solo nell’ipotesi in cui il cliente non sia favorevole alla mediaconciliazione obbligatoria, limitarsi a presentare la domanda di conciliazione sottoscritta dalla parte insieme a memoria dove si denunciano le carenze delle normativa e si illustrano le questioni di illegittimità costituzionale del decreto legislativo.

B) Posizione del convenuto in giudizio




  1. Informare il cliente con le stesse modalità previste per l’attore. Nel caso che la parte convenuta intenda contestare la procedura di mediaconciliazione obbligatoria, dedurre con una memoria scritta le questioni di incostituzionalità ed aggiungere (se ricorre l’ipotesi) la prospettazione che l’attore ha scelto la Camera di conciliazione più conveniente o lontana dalla residenza del convenuto, e ciò traendo vantaggio dall’assenza di un criterio legale che preveda la competenza territoriale (analogamente a quanto stabilito dal c.p.c. per il giudizio di merito).

Vi terrò costantemente informati di tutte le iniziative di protesta e di supporto all’attività dei Colleghi che l’OUA assumerà nei prossimi giorni e Vi saluto cordialmente.


Avv. Domenico Monterisi