Di seguito pubblichiamo la Delibera del Consiglio sull’invito rivolto al Ministro della Giustizia a non contrastare gli emendamenti di proroga all’entrata in vigore della Mediaconciliazione, adottata nella seduta del Consiglio del 10/02/2011


IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI


PREMESSO CHE


1) Il D.Lgs. n. 28/2010 prevede che a partire dal 20.03.2011 diventa obbligatorio il ricorso alla mediazione, senza necessità dell’assistenza dell’avvocato, per le seguenti materie: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2) Tale previsione confligge insanabilmente da un lato con il diritto, che deve essere riconosciuto a ciascun cittadino, di poter liberamente decidere di quale strumento avvalersi per la tutela dei suoi diritti, e dall’altro snatura completamente quella che è la caratteristica peculiare della conciliazione: la sua volontarietà. In tal modo, anche per il copioso ed illogico numero di materie per le quali costituisce condizione di procedibilità e per il pochissimo tempo a disposizione per consentire la formazione di un adeguato numero di mediatori professionalmente qualificati, l’istituto è destinato al fallimento e comporterà per il cittadino solo un ulteriore inaccettabile aumento dei tempi e dei costi per ottenere giustizia. Il tutto pure in palese violazione del dettato costituzionale (art.24 cost comma II), che stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, di cui la mediazione deve essere ritenuta parte, sia per la sua obbligatorietà tanto da costituirne condizione di procedibilità, che per i rilevanti riflessi che può avere sul processo. A quanto appena detto si aggiunga che in tal modo all’Avvocato è impedito di poter adempiere compiutamente all’obbligo di informazione del cliente previsto dall’art.40 del codice deontologico forense.
3) Il meccanismo obbligatorio previsto dal D.Lgs 28/2010 si traduce nei fatti in un vero e proprio bavaglio posto all’avvocatura alla quale verrà impedito di svolgere il suo ruolo di difesa che si deve estrinsecare anche nella possibilità di raccogliere la libera scelta del cittadino di fare ricorso o meno alla procedura di mediazione.
4) Nel Congresso Nazionale Forense, svolto a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010, è stata approvata con il voto unanime di tutti i delegati una mozione con la quale si stigmatizza il grave vulnus al diritto di difesa e conseguentemente alla libertà provocato dal D.Lgs 28/2010 e contestualmente invita gli organi istituzionali e politici dell’avvocatura ad attivarsi per indurre il potere legislativo a rivedere la normativa introdotta dal D.Lgs 28/2010.
5) La imposizione dell’obbligatorietà della mediaconciliazione ostacolerà l’accesso alla giustizia con evidenti profili di incostituzionalità e con aggravio dei costi per i cittadini.
6) In sede di discussione del “Milleproroghe” i senatori di tutti gli schieramenti politici hanno presentato emendamenti per lo slittamento ad un anno dell’efficacia del D.Lgs 28/2010 al fine di consentire un sereno confronto diretto alla modifica del D.Lgs 28/2010.
7) L’avvocatura è favorevole alla proroga di un anno ed è decisamente contraria a un rinvio limitato ad alcune materie dell’efficacia del D.Lgs n. 28/2010.


TUTTO CIO’ PREMESSO


IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI


Invita il Ministro della Giustizia a non contrastare gli emendamenti di proroga per ulteriori dodici mesi delle disposizioni di cui all’art. 24 del D.lgs 28/2010 al fine di utilizzare questo aggiuntivo lasso di tempo per modificare gli aspetti critici della normativa nell’interesse dei cittadini