Formazione professionale continua
di Francesco Logrieco


Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 gennaio u.s., ha deliberato “di concedere agli iscritti soggetti all’obbligo formativo, la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi”, qualora non avessero conseguito il numero di crediti previsto per il primo triennio (n.d.r. 60 di cui 12 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia), entro il 31 luglio 2011, fermo restando in ogni caso l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011-2013.
Il nostro Consiglio ha recepito la deliberazione del C.N.F., per cui nella seduta del 27 gennaio c.a. ha deliberato di prorogare al 31 luglio 2011 il termine ultimo per depositare la relazione sintetica autocertificata di cui all’art. 6 del regolamento.
Appare utile chiarire che i Colleghi muniti di tesserino magnetico e registrati, quindi, nel sistema “Riconosco”, potranno assolvere l’obbligo di cui all’art. 6 del cit. regolamento depositando la stampa riassuntiva, debitamente sottoscritta, dei crediti acquisiti attraverso la partecipazione agli eventi formativi.
Trani, 28 gennaio 2011


Il Presidente
Avv. Francesco Logrieco


____________


N.d.R. Riteniamo opportuno e doveroso riportare in calce sia l’estratto dalla Delibera del CNF n. 2 del 22/01/2011 che l’estratto della Delibera del COA di Monza, che assume atteggiamento critico verso la decisione del CNF.


Estratto dalla delibera del CNF della seduta straordinaria del 22/01/2011


IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
nella seduta amministrativa straordinaria del 22 gennaio 2011,


OMISSIS


considerato che




  • il regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 ha introdotto I’obbligo della formazione professionale continua degli awocati e che in sede di prima applicazione il numero dei crediti formativi da maturare è pari a 50, di cui almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia;


  • il 31.12.2010 si è concluso il primo triennio di formazione professionale continua;


  • sono state superate, grazie all’impegno da parte degli Ordini, le difficoltà organizzative inizialmente incontrate nell’offrire ai propri iscritti la possibilità di partecipare ad eventi formativi tendenzialmente gratuiti;


  • si può ritenere che oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione dell’obbligo formativo, sia diffusa la convinzione che la formazione e l’aggiornamento professionale siano attività imprescindibili per I’esercizio della professione, oltre a costituire interessante momento di incontro e confronto con i colleghi;


  • è doveroso procedere ad una prima verifica atterrta e puntuale sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, sia per ottenere un quadro dello stato della formazione che per la presenza di riflessi deontologici per l’adempimento dell’obbligo;


  • va in ogni caso considerato che si è trattata di una fase sperimentale impegnativa quanto alle modalità di offerta e di assolvimento dell’obbligo formativo, per cui anche l’aspetto deontologico va considerato con il necessario buon senso

DELIBERA


di concedere agli iscritti soggetti all’obbligo formativo, la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previd enza e deontologia.
Il recupero dei crediti formativi mancanti, purché nel numero massimo di 15, dovrà awenire entro il 3I.7.20II, fermo restando in ogni caso I’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011-20I3.







Estratto dalla Delibera del COA di Monza del 26/01/2011


b) Circolare n. 2-C-2011 CNF
Il Consiglio di Monza, esaminata la delibera del CNF, manifesta il proprio dissenso nei riguardi della decisione di concedere un periodo di moratoria per regolarizzare l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte di coloro che hanno mancato l’obiettivo per un numero di crediti inferiore o uguale a 15 nel triennio 2008/2010. Siffatta decisione svilisce, gravemente, l’impegno e la serietà dei consigli dell’ordine che, come quello di Monza, hanno affrontato la programmazione dell’offerta formativa e l’organizzazione degli eventi assumendosi oneri non indifferenti in termini di risorse economiche e umane. Parimenti la delibera offende e frustra tutti quegli iscritti che nel rispetto del regolamento emanato dal CNF hanno coscienziosamente assolto l’obbligo formativo. Manda alla segreteria di inviare la presente delibera al CNF, al Presidente dell’Unione Lombarda ed a tutti gli Ordini d’Italia.









f.to Il Consigliere Segretario
Avv. Michele Andrea Erba

     

 f.to Il Presidente
Avv. Francesca Sorbi