Dalla Presidenza del Tar Puglia riceviamo e pubblichiamo
Tribunale Amministrativo Regionale |
Ai Signori Presidenti
– del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
BARI
– del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
FOGGIA
– del Consiglio dell’Ordine degli Avvcati di Trani
TRANI
– del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
LUCERA
– della Camera Amministrativa di Bari
BARI
OGGETTO: Art. 3, comma 2 del Codice del processo amministrativo – Dovere di chiarczza e di sinteticità nella stesura degli atti processuali.
Con lettera in data 20 dicembre 2010, che si allega, il Presidente del Consiglio di Stato ha invitato il Foro a collaborare al conseguimento dello scopo – la riduzione dei tempi di definizione delle controversie – che la disposizione in oggetto persegue, dando anche specifiche indicazioni circa la consistenza degli atti difensivi.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler dare ampia diffusione del contenuto della suddetta nota, invitando gli iscritti a volersi conformare ai principi della chiarezza e della sinteticità nella redazione dei ricorsi e, in genere, degli scritti difensivi presentati dinanzi a quest’organo di giustizia.
Si ringrazia sin d’ora della cortese collaborazione.
Corrado Allegretta
Caro Professore ( N. d. R. Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte – Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti – Roma)
I’articolo 3, corruna 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, dispone che: “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera cbiara e sintetica”.
Si tratta di una disposizione di particolare importanza, che recepisce il principio di economia processuale sul quale da tempo insistono anche il legislatore ed il giudice cornunitario, ma la cui completa attuazione postula la cooperazione di tutti gli operatori della giustizta: una sentenza adeguatamente molivata, ma chiara e sintetica, necessariamente presuppone che anche gli attì di parte presenúno gli stessi caratteri.
Sin dall’entrata in vigore del Codjce del processo amministrativo ho sollecitato ii personale di rnagistratura ad un doveroso e puntuale rispetto di tale disposizione. Peraltro, affinché 1o scopo che persegue – la riduzione dei tempi di definizione clelle controversie – possa trovare concreta attuazione è necessario che anche il Foro contribuisca a tale obiettivo, depositando ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, ín 20-25.
Ove la complessità del gravame renda necessario utilizzare un numero maggiore di pagine superando i limiti approssimativamente indicati, sarebbe opportuno formulare all’inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell’atto stesso, di non di una cinquantina di righe ( un paio di pagine).
Appare in ogni caso indispensabile, in armonia con il principio di sinteticità degli atti, limitarsi, nelle memorie, ad un mero richiamo di quanto già scritto nell’atto introduttivo del giudizio, evitando un’inutile riproposizione di concetti precedentemente espressi o addirittura la reiterazione, sotto forma di memoria, del testo dello scritto difensivo già depositato.
Nella consapevolezza che la reciproca collaborazione tra personale di magisttatura e Foro renderà effettivo il ptincipio introdotto dall’art. 3 c.p.a., colgo I’occasione per ringraziarLa anticipatamente della preziosa collaborazione che Ella certamente assicurerà.
Con i più cordiali saluti ed ossequi
Pasquale de Lise