Le delibere del Consiglio
sulla mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali prevista dal D. L.vo n. 28/2010


Numerosi Colleghi hanno interrogato il Consiglio sulle iniziative assunte in merito alla Mediaconciliazione, manifestando la loro contrarietà al nuovo Istituto.


In attesa di fissare un’assemblea nella quale il Consiglio illustrerà le iniziative assunte dall’Avvocatura italiana, che quasi all’unanimità ha manifestato la propria contrarietà al Regolamento,  tanto che nei prossimi giorni verrà depositato al TAR Lazio, da parte dell’O.U.A. e di numerosi C.O.A.,  un ricorso volto all’annullamento del D.M. n. 180/2010, è sembrato opportuno pubblicare nuovamente sia la delibera adottata dal nostro C.O.A. il 15/4/2010, sia la nuova deliberazione approvata il 10/11/2010.


Nel contempo si informano gli Iscritti che il nostro C.O.A., pur con le perplessità espresse mediante le suindicate delibere, ha ritenuto opportuno istituire un Organismo di conciliazione per garantire ai Cittadini un servizio qualificato e rigoroso, scevro da qualsiasi logica aziendalistica che, per il momento, appare l’unico obiettivo perseguito dalle società operanti sul mercato.

Il Consiglio dell’Ordine ha adottato due delibere che di seguito si riportano ed in osservanza al decreto legislativo n. 28/2010 ha istituito l’Organismo di Conciliazione redigendo sia lo Statuto che il Regolamento che possono essere letti nell’apposita sezione Organismo di Mediazione







Estratto dal Verbale n. 1659 del 15.04.10


8. Mediazione e Conciliazione
Il Consiglio, esaminato il decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010 di attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69 del 18.06.2009 in tema di “Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.03.2010; esaminati i documenti approvati dagli Ordini di Milano, Rimini, Forlì e Lagonegro, dall’Unione Fori Lombardi, dall’ Unione Fori Calabresi, dall’Unione Camere Civili, dall’A.N.F.
delibera
di condividere le preoccupazioni in merito al contenuto del decreto legislativo n. 28/2010, laddove stabilisce l’obbligatorietà della conciliazione, non prevede l’assistenza legale al cittadino che ricorre alla mediazione, sanziona con l’annullabilità del mandato l’inadempienza dell’avvocato al dovere di informazione, delega agli Ordini nuove gravose incombenze pur di non risolvere le inefficienze della giustizia statale attraverso una riforma organica della Giustizia, e nel complesso appare l’ennesimo strumento legislativo non idoneo a deflazionare la giustizia civile.
auspica
che il Governo ed il Parlamento vogliano intraprendere un confronto costruttivo con l’Avvocatura per discutere i rilievi formulati dalla stessa ed apportare le modifiche più opportune a tutela della dignità costituzionale dell’Avvocato e del diritto di difesa del cittadino.








Estratto dal Verbale n. 1681 del 10.11.10


4 Mediazione e Conciliazione
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, ferme le determinazioni, le doglianze e gli auspici di cui alla deliberazione assunta in data 15.04.2010, dopo ampia discussione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento da parte del C.O.A. dei corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione per conciliatore professionista; ritenuto che la formazione dei media-conciliatori non è omologabile alla formazione degli avvocati per contenuti, criteri, modalità e competenze; ritenuto opportuno ribadire in capo agli Ordini territoriali autonomia ed autodichia, compresa la facoltà di regolamentare l’obbligo di formazione ed aggiornamento professionale, in virtù delle funzioni attribuite appunto al Consiglio dell’Ordine sia dall’Ordinamento della professione di avvocato, sia dal codice deontologico (cfr. art. 13, canone II) di tutelare l’osservanza dei canoni di competenza, dignità e qualità della attività professionale; considerato, altresì, che il potere regolamentare in capo agli Ordini territoriali ai fini dell’attuazione della formazione professionale e della vigilanza sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, trova riscontro nell’art. 7 del regolamento della Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13.07.2007;
p.q.m.
delibera che, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, non saranno riconosciuti crediti formativi ai corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione per conciliatore professionista, ancorché organizzati e/o riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense.


4.1. Il Consiglio, premesso che in data 4 novembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 258 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 18/10/2010; sentita la relazione della Commissione interna; letto il regolamento dell’Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali di questo Ordine; lette ed approvate le integrazioni e modifiche apportate al detto regolamento alla luce del suindicato D.M.; delibera di approvare il detto regolamento, che si allega al presente verbale, mandando alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale.
IL Consiglio delibera, altresì, di approvare in via definitiva lo Statuto dell’organismo di mediazione costituito da questo ordine, con le modifiche oggi apportate per adeguarlo al regolamento ministeriale n. 180/2010, statuto che si allega al presente verbale, mandando alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale.