STATUTO
dell’Organismo di Mediazione
del Foro di Trani


DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1


Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 04.03.2010 n. 28 è istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (d’ora in avanti C.O.A), con delibera n. 673 del 09 settembre 2010, l’Organismo di Mediazione del Foro di Trani (d’ora in avanti O.M.T.).


TITOLO I
ORDINAMENTO INTERNO
Art. 2: Sede dell’O.M.T.


L’O.M.T. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani in P.zza Duomo n. 10 Trani, salvo diversa disposizione di quest’ultimo.


Art. 3: Personale dipendente


L’O.M.T. si avvale del personale dipendente del C.O.A. che delega, allo scopo, almeno due dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Il dipendente ha l’obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto altresì divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.


Art. 4: Composizione O.M.T.


L’O.M.T. è composto da cinque membri nominati dal C.O.A. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati esterni purché questi ultimi abbiamo acquisito almeno quindici anni di iscrizione continuativa all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani.
I Componenti dell’O.M.T. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Il Coordinatore dell’O.M.T. è il Presidente del C.O.A.
Al suo interno l’O.M.T. elegge a maggioranza di voti il segretario ed il tesoriere.
I componenti dell’O.M.T. restano in carica per un biennio, rinnovabile per una sola volta in coincidenza con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all’insediamento del nuovo C.O.A.


Art. 5: Funzioni del Coordinatore.


Il Coordinatore convoca e coordina le sedute dell’O.M.T. fissando i punti all’ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell’O.M.T.
Il Coordinatore può delegare singole funzioni a uno dei componenti dell’O.M.T.


Art. 6: Funzioni del Segretario.


Il Segretario coadiuva il Coordinatore, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell’Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.


Art. 7: Convocazione dell’O.M.T.


L’O.M.T. viene convocato dal Coordinatore senza necessità di formalità particolari, ed anche “ad horas”, con comunicazione telefonica, e-mail, via fax.
L’O.M.T. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.
In caso di assenza del Coordinatore ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani.
Le riunioni dell’Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Coordinatore dell’O.M.T., e custodito nella segreteria.
Le decisioni dell’Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Coordinatore o del suo delegato facente funzioni.


Art. 8: Compiti dell’O.M.T.


Il Consiglio dell’Ordine è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell’O.M.T.
L’O.M.T. ha i seguenti compiti:
a) Redigere ed aggiornare periodicamente l’Elenco dei Mediatori.
b) Tenere il Registro degli affari di mediazione, anche a mezzo di supporto informatico.
c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione dei Mediatori, anche avvalendosi della procedura telematica, facendo salva la possibilità delle parti di scegliere congiuntamente il mediatore per il proprio procedimento.
d) Esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori.
e) Vigilare sul rispetto, da parte del Mediatore designato, degli obblighi previsti all’art. 12, comma 3, lettere a), b) e c) del presente Statuto.
f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dello stesso dall’esercizio delle funzioni o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall’Elenco dei Mediatori.
g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal medesimo.
h) Trasmettere, al termine del procedimento, la scheda di valutazione del servizio, sottoscritta dalla parte con le indicazioni delle proprie generalità, per via telematica al Responsabile della tenuta del Registro presso il Ministero, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
i) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero.
j) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.
k) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.
I componenti l’O.M.T., salvo quanto previsto all’art. 4, comma 3, lett. B), secondo periodo, del D.M. 222/04, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro ministeriale.


Art. 9: Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro.


L’O.M.T. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine con la dicitura: “iscritto al n. 181 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 18 del decreto legislativo 04 marzo 2010, n. 28”.
A far data dal secondo anno di iscrizione dell’O.M.T. nel Registro Ministeriale, l’O.M.T. è tenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo a trasmettere il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.
E’ fatto obbligo all’O.M.T. di comunicare immediatamente al Responsabile del Registro ministeriale tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione nel Registro.
L’O.M.T. provvede senza indugio ad inviare al Responsabile del Registro ministeriale il verbale attestante l’esito positivo della conciliazione.
L’O.M.T. prevede la possibilità per il mediatore di svolgere gratuitamente il tirocinio assistito secondo le modalità di eseguito meglio descritte.


Art. 10: L’Elenco dei Mediatori


L’O.M.T. per svolgere le sue funzioni si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati che siano in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180.
L’O.M.T. è tenuto a redigere l’Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati.
L’O.M.T. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all’aggiornamento dell’Elenco dei Mediatori.
L’Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.


Art. 11: Il Mediatore


Il mediatore deve essere un avvocato iscritto all’Albo del Foro di Trani e deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180 e deve partecipare, nel biennio, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti procedimenti di mediazioni svolti presso questo Organismo.
Il Mediatore non deve:
– aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali;
– aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
– essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
– essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
– aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
– essere iscritto ad altri organismi di conciliazione ed a tali fini si obbliga a sottoscrivere apposita dichiarazione di esclusività.


Art. 12: Il Tirocinio Assistito


In rispetto dell’art. 1 del D.M. 145 del 2011 ed al fine di consentire ai mediatori, iscritti presso questo Organismo, di conservare tale qualifica, l’O.M.T. garantisce al mediatore la possibilità di svolgere, gratuitamente, il tirocinio assistito affiancando altro mediatore in un procedimento.
La designazione del tirocinante avverrà in contemporanea alla nomina del mediatore e secondo lo stesso criterio di turnazione.
La mancata partecipazione del tirocinante al procedimento di mediazione sarà oggetto di valutazione da parte dell’O.M.T.


Art. 13: Degli obblighi del Mediatore


Il Mediatore non deve assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera; né percepire compensi direttamente dalle parti.
Il Mediatore è tenuto ai seguenti obblighi:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l’incarico da assumere;
b) informare immediatamente l’O.M.T., ed eventualmente le parti, dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell’opera;
c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venir meno dei requisiti previsti all’art. 11.


TITOLO II
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 14: Del Mediatore


Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l’O.M.T.
Il Mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di ufficio.


Art. 15: Designazione Mediatore e del tirocinante


Su istanza dell’interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale, fermo restando la possibilità delle parti di scegliere congiuntamente il Mediatore, l’O.M.T., anche avvalendosi della procedura telematica, provvede a designare con propria delibera, il Mediatore ed il tirocinante, notiziando gli stessi della natura della controversia e delle parti in causa.
Il designato Mediatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti dell’O.M.T., la insussistenza di motivi di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico nonché la propria imparzialità.
In caso di dichiarata incompatibilità l’O.M.T. provvede a designare nuovo Mediatore.
Il designato mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d’ufficio dall’Elenco dei Mediatori.


TITOLO III
LE INCOMPATIBILITA’ ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI
Art. 16: Incompatibilità – imparzialità


Il Mediatore designato dall’O.M.T. a svolgere la propria opera deve dichiarare:
1. di non essere incompatibile con l’affare assegnatogli;
2. di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate nei dieci anni precedenti;
3. che i collaboratori del proprio studio nonché i Colleghi soci ed associati non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione nei dieci anni precedenti;
4. di essere e rimanere imparziale indipendente e neutrale nei confronti delle parti che esperiscono il tentativo di conciliazione;
5. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di astensione previste nell’art. 51 c.p.c.;
6. di osservare il presente Statuto le norme di comportamento per Mediatori dell’O.M.T.;
7. di accettare il compenso previsto dal Tariffario dell’O.M.T. e dalle circolari dallo stesso emanate.


Art. 17: Procedimento di cancellazione o sospensione dall’elenco


Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall’art. 13 comma 2 lettere a), b) e c) è sospeso immediatamente dall’Elenco, in via cautelare, ed è sostituito nell’incarico da un nuovo mediatore.
L’O.M.T. prima di deliberare la sospensione invita il Mediatore a fornire chiarimenti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il procedimento si concluderà:
a) con la riammissione del Mediatore nelle funzioni;
b) con la cancellazione dall’Elenco dei Mediatori, nel qual caso l’O.M.T. dovrà immediatamente notiziare il C.O.A. per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare.
Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l’O.M.T. provvede a sentire il Mediatore, nel più breve tempo possibile, senza alcuna formalità.
L’accertamento dei fatti esposti comporterà la sospensione cautelare del Mediatore dall’incarico, e la sua immediata sostituzione, con la trasmissione degli atti al C.O.A.
Delle sospensioni e/o cancellazioni dall’Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.


TITOLO IV
LA CONTABILITA’ DELL’O.M.T.
Art. 18: Dei mezzi dell’O.M.T.


L’O.M.T., per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza strumenti, mezzi e personale del C.O.A., ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.


Art. 19: Entrate e Uscite


Sono entrate dell’O.M.T. i proventi derivanti dall’attività di conciliazione.
Sono uscite dell’O.M.T. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.
Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A., previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell’O.M.T.


Art. 20: Controlli sulla gestione contabile dell’O.M.T.


Il controllo sulla gestione contabile dell’O.M.T. è affidata al C.O.A., che lo esercita tramite il proprio Consigliere Tesoriere.
L’O.M.T. è comunque tenuto a depositare il rendiconto contabile-finanziario, entro il 31 Ottobre di ciascun esercizio finanziario, presso la Tesoreria del C.O.A.
Il C.O.A., entro il successivo 30 novembre provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua approvazione.
In caso di mancata approvazione il rendiconto viene trasmesso, con la relazione del Consigliere Tesoriere, al Responsabile del Registro per quanto di competenza dello stesso.


Art. 21: Delle entrate


Le entrate dell’O.M.T. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell’O.M.T., in particolare per le seguenti voci di bilancio:
– “spese personale”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell’Ordine assegnati all’O.M.T.;
– “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attività dell’O.M.T.;
– “spese postali e telefoniche “: maggiori spese postali e telefoniche derivante dall’attività dell’O.M.T.;
– “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall’attività dell’O.M.T.


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 22: Cancellazione dal Registro.


Nel caso di cancellazione dell’O.M.T. dal Registro i procedimenti di mediazione pendenti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, all’Organismo di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio più vicina.


Art. 23: Allegati


Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante, le tabelle delle indennità da corrispondere all’O.M.T. da ciascuna parte.
Tali tabelle verranno aggiornate ogni tre anni.


Art. 24: Entrata in vigore


Lo Statuto dell’O.M.T. è in vigore dalla data dell’iscrizione dello stesso nel Registro ministeriale.








Allegato A


Indennità per la mediazione nelle materie facoltative









































Valore della lite


per ciascuna parte

Fino a Euro 1.000

Euro 65,00

Da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 130,00

Da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 240,00

Da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 360,00

Da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 600,00

Da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 1.000,00

Da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 2.000,00

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 3.800,00

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 5.200,00

Oltre Euro 5.000.000

Euro 9.200,00


Allegato B


Indennità per la mediazione nelle materie obbligatorie









































Valore della lite


per ciascuna parte

Fino a Euro 1.000

Euro 43,00

Da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 87,00

Da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 160,00

Da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 240,00

Da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 400,00

Da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 667,00

Da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 1.000,00

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 1.900,00

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 2.600,00

Oltre Euro 5.000.000

Euro 4.600,00


( N.d.R. L’ importo dell’indennità si intende al netto degli oneri fiscali. Per conoscere in dettaglio l’importo dell’indennità cliccare qui )