Regolamento Organismo di Mediazione
Organismo di Mediazione
finalizzata alla Conciliazione delle controversie civili e commerciali del foro di Trani

REGOLAMENTO
dell’Organismo di Mediazione del Foro di Trani


Art. 1: Ambito di Applicazione


Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
La qualificazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.


Art. 2: La Segreteria


La Segreteria dell’O.M.T. amministra il servizio di mediazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia, né devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D. lgs. n. 28/10 chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione é tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e il relativo esito. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile, previamente comunicate agli iscritti.
La Segreteria deve indicare e verificare che su ogni atto dell’O.M.T. siano riportati gli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel Registro ed il numero progressivo attribuito al procedimento.
La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento nonché l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione:
a) forma il fascicolo del procedimento e annota la domanda nell’apposito registro anche telematico;
b) consegna alla parte istante ricevuta comprovante l’avvenuto deposito della domanda di mediazione;
c) anche avvalendosi della procedura telematica, individua il mediatore e gli comunica l’avvenuta designazione per posta elettronica certificata ed una segnalazione a mezzo di SMS;
d) avuta conferma dell’accettazione dell’incarico da parte del mediatore, comunica alla parte istante (a mezzo pec) nonché alla parte chiamata, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione:
– il nominativo del mediatore designato;
– la data e il luogo dell’incontro di mediazione;
– le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10;
– l’avviso che della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice, secondo il dettato dell’art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
Il Coordinatore dell’O.M.T., senza indugio, deve presentare i dati raccolti e i documenti conservati al Responsabile del registro degli organismi di conciliazione che ne faccia richiesta, ex art. 12 del D.M. 222/2004, per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal citato regolamento.
A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.


Art. 3: Il Mediatore


Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’O.M.T. designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
Requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco predetto sono l’iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani, ed il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180, modificato con D.L. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3 lett. b, del D.L. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
I mediatori iscritti nell’Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dell’art. 4 del presente regolamento, e mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto dell’O.M.T.
Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l’O.M.T.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 4 del presente regolamento.
La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
Il mediatore non potrà svolgere in seguito, in favore delle stesse parti, in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore deve informare immediatamente l’O.M.T. ed eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell’imparzialità dell’attività svolta.
Nel caso in cui le parti non scelgano altro mediatore di comune accordo, l’O.M.T., avvalendosi della procedura telematica, provvederà alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’O.M.T. medesimo.
Le parti possono richiedere all’O.M.T., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza l’O.M.T. nominerà un altro mediatore.
L’O.M.T. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’O.M.T. medesimo.
Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di legge o dalle tariffe professionali. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.


Art. 4: Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.


Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini previsto dall’art. 5 del presente regolamento.
Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.


Art. 5: Riservatezza del procedimento


Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o delle sessioni non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutte le altre parti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell’O.M.T., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.


Art. 6: Attivazione del Procedimento


Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito dell’istanza presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione, accompagnata dall’attestazione di pagamento dell’indennità prevista nei decreti ministeriali e in modo particolare dalle tabelle A e B allegate al regolamento pubblicato sul sito internet www.ordineavvocatitrani.it nella sezione organismo di mediazione, ovvero, nei casi di cui al successivo art. 15, dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la difesa dei non abbienti.
Il mancato pagamento dell’indennità e/o mancato deposito della documentazione richiesta, comporta l’irricevibilità dell’istanza.
La parte o le parti dovranno presentare la domanda compilando apposita la istanza, pubblicata sul sito www.ordineavvocatitrani.it e che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge:
-dati identificativi delle parti;
– sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
-copia, laddove esistente, della clausola di mediazione
– dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere
– dati identificativi degli avvocati che assisteranno la parte nel procedimento con attenzione scritta del relativo potere;
– indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali é stato determinato;
– eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l’incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari;
– eventuale dichiarazione dell’istante di accollarsi, anticipandoli, i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell’eventuale accordo, susseguente all’espletamento del procedimento;
– richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli la proposta.
Le parti dovranno, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all’esperto, secondo il tariffario previsto dalle norme vigenti o dalle tariffe professionali.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’O.M.T.
La Segreteria dell’Organismo, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, comunica alle parti il mediatore e il tirocinante designato nonché la data di inizio della mediazione.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ma non agli atti e documenti messi a disposizione del Mediatore e ad esso riservati, salvo che la parte abbia espressamente dichiarato, pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di volerli scambiare con la controparte.


Art. 7: Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione


La parte che aderisce al tentativo di mediazione, prima che l’incontro abbia luogo, deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell’O.M.T.
A tale dichiarazione dovrà essere allegata attestazione di pagamento dell’indennità prevista dai decreti ministeriali, ovvero, nei casi di cui al successivo art. 13, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per la difesa dei non abbienti.
Il mancato pagamento dell’indennità e/o mancato deposito della documentazione richiesta, comporta l’impossibilità dell’interessato a partecipare alla mediazione. In tale circostanza, il mediatore è tenuto a stilare la dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione.
La parte dovrà, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all’esperto, secondo le norme vigenti e le tariffe professionali.
La parte, se non previsto all’interno dell’istanza, deve comunicare alla Segreteria, chi la rappresenterà o si presenterà per essa il giorno indicato per la comparizione munito di apposita attestazione scritta del relativo potere.


Art. 8: Designazione del mediatore


L’O.M.T. designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, i cui nominativi sono comunque inseriti nel su indicato elenco, attraverso il Sistema Informatico che lo individuerà, avvalendosi di un algoritmo, scegliendolo dall’apposito Elenco. L’algoritmo prevede la selezione su base matematica a rotazione, avuta considerazione dei seguenti parametri: 1) numero degli incarichi; 2) valorizzazione degli stessi; 3) incarico svolto a titolo gratuito nel caso di patrocinio a spese dello stato. Dopo il primo anno, l’algoritmo potrà essere integrato dai seguenti parametri: 4) valutazione del Mediatore in rapporto al gradimento, espresso dalle parti, sul suo operato; 5) preferenza espressa dal Mediatore per non più di tre materie. In quest’ultimo caso i parametri relativi all’algoritmo verranno modificati in modo tale da tener conto dell’incidenza percentuale di tali materie in rapporto all’intero, avuta considerazione del numero delle mediazioni rilevate nell’anno precedente.
In assenza del sistema informatico l’Organismo nominerà il mediatore seguendo comunque i suindicati parametri.


Art. 9: Incontro di Mediazione


Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’O.M.T. Tale luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del coordinatore dell’Organismo.
L’O.M.T. provvederà a fissare la data del primo incontro entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.
E’ necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l’incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell’O.M.T.
Il mediatore dirige l’incontro senza formalità, predisponendo, ove necessario, il calendario del procedimento, incontrando le parti congiuntamente o separatamente, qualora lo ritenga opportuno. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D.L.vo. n. 28 del 2010.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28/10 quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità di mediazione e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
Quando l’accordo non sia raggiunto, é fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono.
In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta salvo quanto disposto dall’art. 10.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la propria proposta, invitandole a far pervenire allo stesso, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all’individuazione di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Trani, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto. La nomina é subordinata all’adesione delle parti e all’impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale,dalle norme di legge o dalle tariffe professionali. All’esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto, relativamente ai casi di incompatibilità, di imparzialità del mediatore e di osservanza delle regole di riservatezza.
Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, l’istanza di conciliazione proposta all’O.M.T. produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.
Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell’iscrizione dell’O.M.T. nel registro.


Art. 10: Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica.


Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9 comma 5, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.
La Segreteria informa l’altra o le altre parti che l’istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell’altra parte.


Art. 11: Esito del Procedimento


Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando: a) le parti raggiungono un accordo amichevole, b) le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore, c) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 10, d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento, e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
In tutti i casi in cui si sia tenuto l’incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all’incontro di mediazione.
Nell’ipotesi sub a) al verbale é allegato l’accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.
Nell’ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta.
Nell’ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si é concluso per la mancata partecipazione della parte. Ove l’incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Una copia dell’attestazione comprovante l’esito dal procedimento di mediazione, sarà rilasciata alle parti, previa richiesta e verifica dell’avvenuto versamento delle spese ed indennità, mentre l’originale sarà conservato presso l’ OM.T.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio.


Art. 12: Spese e indennità del procedimento di mediazione


Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro.
Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente regolamento l’indennità spettante agli organismi di conciliazione ed ai mediatori per l’attività prestata.
Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte un importo di euro 40.00, oltre IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento del deposito della sua adesione al procedimento, pena l’irricevibilità della domanda.
La parte istante dovrà altresì rifondere all’Organismo di mediazione le spese sostenute per la comunicazione alle parti chiamate in mediazione.
Per le indennità di mediazione è dovuto, da ciascuna parte aderente l’importo indicato nelle Tabelle allegate al Presente Regolamento che deve essere corrisposto per intero almeno 2 giorni prima dell’inizio del primo incontro di mediazione; in caso contrario, la Segreteria può sospendere il procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento prosegue con la fissazione dell’incontro di mediazione.
E’ comunque facoltà della Segreteria dichiarare concluso il procedimento per mancato pagamento delle spese di mediazione.
Nel caso in cui la parte aderente al tentativo di conciliazione si presenti all’incontro senza provvedere al pagamento dell’indennità il mediatore è tenuto a formare un verbale di mancata partecipazione della parte medesima.
Le indennità di mediazione comprendono l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti e sono dovute in solido da ciascuna parte, anche nell’eventualità di abbandono del procedimento.
L’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A:
a) Può essere aumentato, dall’O.M.T. su istanza del mediatore, in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) Deve essere aumentato, dall’O.M.T. su istanza del mediatore, in misura non superiore a un quarto nel caso di successo della mediazione;
c) Deve essere aumentato, dall’O.M.T. su istanza del mediatore, di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo n. 28/2010;
d) Nelle materie di cui all’art. 5 c. 1 del D.Lvo n. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) Nell’ipotesi in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento l’indennità spettante al mediatore è ridotta ad € 40,00 per il primo scaglione, e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni oltre oneri come per legge.
f) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima l’O.M.T. decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
g) Le indennità di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione per intero. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D. L.vo 28 del 2010. In ogni caso, nelle ipotesi di all’art. 5 c. 1 del decreto legislativo l’O.M.T. e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori , di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11del decreto legislativo.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’ interessi si considerano come un’unica parte.


Art. 13: Indennità per i non abbienti


Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’O.M.T. A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l’O.M.T., apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’O.M.T. lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.


Art. 14: Registro ammissioni gratuito patrocinio


L’O.M.T. tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.
Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
L’O.M.T. può disporre il riconoscimento di un’indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio, in rapporto all’attività svolta, al successo della mediazione ed all’eventuale corresponsione di indennità da parte del Ministero.


Art. 15: Durata del Procedimento


Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a proroga.


Art 16: Responsabilità dell’Organismo.


L’O.M.T., non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, non riconducibili a suo comportamento non diligente, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento e all’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.
Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione







Tabella A


Indennità per la mediazione nelle materie facoltative









































Valore della lite


per ciascuna parte

Fino a Euro 1.000

Euro 65,00

Da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 130,00

Da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 240,00

Da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 360,00

Da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 600,00


Da Euro 50.001 a Euro 250.000
o valore indeterminabile


Euro 1.000,00

Da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 2.000,00

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 3.800,00

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 5.200,00

Oltre Euro 5.000.000

Euro 9.200,00


Allegato B


Indennità per la mediazione nelle materie obbligatorie già ridotte









































Valore della lite


per ciascuna parte

Fino a Euro 1.000

Euro 43,00

Da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 87,00

Da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 160,00

Da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 240,00

Da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 400,00


Da Euro 50.001 a Euro 250.000
o valore indetermnabile


Euro 667,00

Da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 1.000,00

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 1.900,00

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 2.600,00

Oltre Euro 5.000.000

Euro 4.600,00


Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali. ( N.d.r. Per conoscere in dettaglio l’importo dell’indennità cliccare qui )
Modalità di pagamento: bonifico bancario