Dal Dott. Vitagliano Pasquale – Dirigente presso la Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione inviata ad un collega in tema di diritti di copia.
In riferimento alla Sua e-mail avente ad oggetto la legittimità dell’assoggettamento al pagamento del diritto di copia sena certificazione di conformità nel caso in cui l’utente si limiti a fotografare un documento processuale, Le espongo quanto segue:
1. il diritto di copia non ha natura di corrispettivo e non è una voce di spesa, come Lei stesso ha dovuto riconoscere. Il diritto di copia costituisce una tassa che il contribuente corrisponde in ragione del servizio reso dal personale dell’amministrazione giudiziaria. Ed il servizio offerto dalla pubblica amministrazione non si esaurisce nell’attività materiale di riproduzione del documento. l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ha più volte precisato che il personale delle cancellerie e/o segreterie debba comunque provvedere alla riscossione dei diritti di copia previsti dall’art. 267 (senza certificazione di conformità), secondo gli importi indicati nella tabella 6 del decreto, anche nel caso di rilascio di copia degli atti mediante la fotocopiatura degli stessi a cura e spese dei difensori, ipotesi questa più ampia di quella lamentata da Lei;
2. L’art. 269 del T. U. Spese di Giustizia prescrive il pagamento del diritto di copia di documenti anche su supporto diverso da quello cartaceo. Per queste copie è previsto il pagamento di un diritto ben più alto, non certo commisurabile in via diretta ed esclusiva all’attività materiale svolta, che nel caso è infatti quasi nulla.
Tutto ciò premesso, si ribadisce e si conferma la legittimità dell’esazione del diritto di copia anche allorché il documento fosse riprodotto con uno strumento tecnologico (una macchina fotografica, nel caso di specie), utilizzato dallo stesso avvocato richiedente. Anzi, va precisato – senza impelagarsi nella pur non vana questione della previa autorizzazione di un’attività di riproduzione in proprio dei documenti (basterebbe immaginare l’ipotesi limite che tutti gli avvocati si mettessero a fotografare e/o scansionare i fascicoli) – che in questo caso andrebbe applicata la tassa più elevata per la riproduzione non cartacea degli atti: € 4,14 x 1,44 MB.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali salutiIl direttore amministrativo
dott. Pasquale Vitagliano