LEGGE 30 luglio 2010, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 30/07/2010 – Suppl. Ordinario n.174)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1




  1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonche’ del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.


  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 luglio 2010.







( N. d. R. si riporta in calce l’art. 48 bis con il quale è stato disposto l’aumento del contributo unificato. Sull’argomento si suggerisce la lettura del contributo dell’avv. Francesco Tedeschi dove è possibile reperire gli importi aggiornati)


Art. 48-bis Assunzione di magistrati




  1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste dalla normativa vigente per l’anno 2010, e’ autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia’ concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l’anno 2010, di 16 milioni di euro per l’anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l’utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.


  2. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:



    1. Il contributo unificato e’ dovuto nei seguenti importi:
      a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
      b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
      c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
      d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
      e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
      f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
      g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.


    2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 132».