Direttive per lo svolgimento delle udienze civili
innanzi alla Sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani
( in vigore dal 1 giugno 2010)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA
in persona del Giudice monocratico, dott. Alfredo G. ALLEGRETTA,
– in considerazione dell’esigenza di ottimizzare le risorse disponibili al fine di garantire un proficuo svolgimento delle udienze e dei procedimenti civili;
– tenuto conto della finalità essenziale di razionalizzare i tempi di attesa delle parti, degli Avvocati e dei terzi coinvolti nei procedimenti suddetti;
– tenuto altresì conto del fondamentale rapporto di collaborazione istauratosi con l’Associazione Avvocati Andriesi e con l’Ordine degli Avvocati di Trani, e della necessità di attuare con le dette entità associative prassi virtuose che possano rappresentare un percorso organizzativo condiviso tra Magistratura ed Avvocatura, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il miglioramento dei servizi giurisdizionali civili in favore dell’utenza e di tutti i soggetti i cui interessi personali e patrimoniali siano coinvolti dall’attività della Giustizia civile;
– ritenuta l’opportunità di individuare regole di comune consenso per lo svolgimento delle udienze civili innanzi alla Sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani;
emana le seguenti:
DIRETTIVE
Art.1
Fase introduttiva del giudizio civile – Notifiche e comunicazioni
Il difensore avrà cura di indicare nell’atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 16 Legge n. 2/2009 presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento, evidenziando, fra questi, il mezzo preferito per le comunicazioni medesime.
Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell’indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, segnalando tempestivamente alla Cancelleria ed alle altre parti costituite tali variazioni.
Nei casi di comunicazioni effettuate dalla Cancelleria tramite telefax, i difensori provvederanno a confermare al mittente con gli stessi mezzi nel tempo più breve possibile la ricezione della comunicazione dell’atto.
In quei procedimenti nei quali dalla comunicazione del provvedimento decorre il termine per l’impugnazione, oltre che nel caso di provvedimento reso a scioglimento di riserva, la Cancelleria avrà cura di comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo.
Art. 2
Iscrizione a ruolo e pagamento del contributo unificato.
All’atto della iscrizione a ruolo i difensori utilizzeranno il modello previsto per l’iscrizione a ruolo con i codici a barre, prestando particolare attenzione all’indicazione del valore della causa e del versamento del relativo contributo unificato, precisando nelle Note del detto modello il valore della causa e l’ammontare del contributo versato nel caso in cui tali valori non siano indicati nell’atto introduttivo.
La Cancelleria provvederà alla verifica della correttezza dei dati conferiti dall’Avvocato all’atto della sua costituzione ed inviterà l’Avvocato, nel caso di omissioni, ad integrare i dati mancanti.
Nel caso di omissione della indicazione del valore della causa, la Cancelleria comunicherà all’Avvocato che la mancata indicazione del valore della causa ovvero il versamento non corretto del contributo unificato comporterà la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 3
Formazione del fascicolo di parte
Il difensore, nel predisporre il fascicolo di parte in osservanza di quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., dovrà:
a) produrre i documenti, numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, eventualmente indicandoli in calce all’atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l’indice originario (a tale proposito, appare auspicabile l’adozione di accorgimenti per consentire l’individuazione rapida di ogni singolo documento, quali, ad esempio, supporti sporgenti per la segnalazione a margine degli allegati); parimenti, in caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare l’inserimento all’interno del fascicolo dedicato, provvedendo all’aggiornamento dell’indice e rispettando la numerazione progressiva, con l’indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;
b) rilegare i fascicoli di parte, in modo da consentire una facile individuazione ed eventuale estrazione dei documenti;
c) inserire nell’intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di Ruolo Generale adeguatamente evidenziato;
d) ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.
Infine si raccomanda al difensore di:
e) depositare per le controparti una copia dei documenti che siano stati prodotti, eventualmente anche su supporto diverso dal cartaceo (floppy disk, cd-rom, etc.);
f) in caso di produzione di documenti in udienza, il difensore della parte ne darà atto a verbale, indicando specificatamente gli estremi identificativi di ciascun documento e contestualmente provvederà all’aggiornamento dell’indice del fascicolo di parte.
Art. 4
Orario delle udienze
Le udienze si terranno nell’ora stabilita nel verbale di udienza, ove stabilito.
Nella determinazione dell’orario della trattazione della causa, il Giudice terrà conto dei particolari motivi di urgenza rappresentati dagli avvocati, anche in funzione della eventuale sovrapposizione con altre udienze già fissate nella stessa fascia oraria o nello stesso orario.
Nel caso l’orario non sia stabilito, le udienze si terranno secondo le seguenti fasce orarie:
Meri rinvi, anche ex art. 183, VI comma, nn. 1-2-3, e trattenimento di cause in decisione: dalle ore 09.30 alle ore 9.59;
Prime udienze: dalle ore 10.00 alle ore 10.59;
Istruttoria, giuramento C.T.U. e assunzione delle prove orali: dalle ore 11.00 alle ore 12:59;
Procedimenti complessi, procedimenti cautelari: dalle ore 13.00 fino alle fine dell’udienza.
Sia il Giudice, sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.
In caso di mancata comparizione di alcune delle parti costituite all’orario fissato, il Giudice terrà conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento dell’udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell’orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, al fine di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa, ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.
Art. 5
Rinvii d’udienza
Il Giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa, ovvero differirà l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della Cancelleria.
Quando si renda necessario il rinvio dell’udienza, per impedimento del Giudice e anche del suo sostituto, verrà dato tempestivo avviso dalla Cancelleria ai difensori, mediante gli opportuni avvisi.
Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l’udienza fissata per l’assunzione delle prove, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà di tale evenienza l’altro difensore ed eventualmente insieme a lui si recherà dal Giudice per concordare una nuova udienza istruttoria.
Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., verrà adottato alla fine dell’udienza e comunque non prima di un’ora dall’orario fissato per la trattazione. L’eventuale rinvio di udienza all’orario specifico delle 12:45 sarà da intendersi come implicante l’informale indicazione delle parti di un probabile abbandono della controversia, ad es. per l’avvenuta positiva conclusione delle trattative in corso.
La contumacia della parte assente non potrà essere dichiarata prima del decorso di un’ora dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza e comunque non prima delle 11:00.
Art. 6
Assenza, sostituzione, impedimento all’udienza o segnalazioni da parte del difensore
All’udienza dovranno presenziare i difensori nominati, ovvero i sostituti da loro nominati e delegati per l’udienza, ovvero per l’intero giudizio.
La delega dovrà essere inserita nel fascicolo di parte o, in via del tutto eccezionale, depositata in Cancelleria nei tre giorni successivi all’udienza.
Gli Avvocati sono altresì facultati al deposito in Cancelleria di deleghe generali, ad es. fra componenti del medesimo Studio legale.
Almeno tre giorni prima della data dell’udienza fissata, i difensori segnaleranno tempestivamente al Giudice, agli altri difensori ed al consulente tecnico nominato:
- gli accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti; se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare istanza al Giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio, al fine di consentire la cancellazione della causa dal ruolo o l’estinzione;
- qualsiasi motivo ostativo ad una effettiva ed utile trattazione della causa, in particolare nel caso in cui la stessa venga per la discussione;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. che non saranno assoggettate a cancellazione dal ruolo, ma effettivamente trattate.
Nel caso di impedimento giustificato del difensore la causa dovrà essere rinviata, tenuto conto delle esigenze di tutte le altre parti costituite.
Della richiesta di rinvio e del motivo della medesima verrà dato atto a verbale.
Art. 7
Fase di trattazione
Udienza ex art. 183 c.p.c.
L’udienza ex art. 183 c.p.c., quale momento di colloquio processuale tra il Giudice e le parti costituite, sarà teso a delimitare il thema decidendum ed il thema probandum.
In tale udienza, il Giudice potrà rendere noto ai difensori i suoi orientamenti generali in diritto e dovrà programmare tutte le seguenti fasi processuali, mediante calendarizzazione delle attività ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., sentiti i difensori, con il loro accordo ed ove possibile, in funzione del carico di lavoro dell’Ufficio.
Art. 8
Memorie autorizzate
Modo di deduzione delle prove
I difensori dovranno redigere le memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1-2-3, cercando di distinguere le questioni di fatto, le questioni di diritto e le richieste istruttorie.
Nel dedurre le prove, le parti avranno cura di riportare in ordine, nelle dette memorie, l’indicazione e la formulazione definitiva dei mezzi di prova già dedotti nelle precedenti scritture (citazione e/o comparsa di risposta) e riprodurre il testo dei capitoli di prova orale, in modo da consentire al Giudice una rapida ed univoca individuazione delle prove richieste.
I difensori indicheranno i testi per ciascun capitolo ed, eventualmente, illustraranno succintamente la rilevanza/necessità del singolo capitolo di prova orale o del mezzo dedotto ai fini della decisione della causa.
Art. 9
Ammissione delle prove
Nell’ammettere le prove, il Giudice, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, avrà cura di:
- fissare l’udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione;
- provvedere preferibilmente in udienza, compatibilmente con la natura della causa e la complessità dell’articolato probatorio, senza ulteriormente riservarsi sull’ammissione delle prove, avendo già preso precedentemente conoscenza della causa e del contenuto delle memorie;
- riservare all’udienza di assunzione un tempo presumibilmente sufficiente ad esaurire la prova o, in caso di attività istruttoria particolarmente complessa, programmare – previo confronto con i difensori – l’assunzione in più udienze, ove tecnicamente possibile.
Art. 10
Fase istruttoria
Assunzione delle prove orali
Nell’assumere la prova orale il Giudice, ai fini di un più ordinato svolgimento della prova stessa avrà cura di:
- verbalizzare per prima cosa la risposta del teste o dell’interpellato così come viene data, con le eventuali aggiunte e precisazioni che il teste o l’interpellato facessero spontaneamente ovvero su richiesta del difensore o, per esigenze di chiarezza, su domanda del Giudice;
- dare modo ai procuratori delle parti, rivolgendosi al Giudice, di contestare al teste le incongruenze o contraddizioni o il contrasto con circostanze altrimenti risultanti agli atti, dandone atto a verbale;
- disporre l’accompagnamento coattivo o la condanna alla sanzione da versarsi alla Cassa Ammende quando il teste non abbia giustificato, anche attraverso il difensore della parte che lo ha indicato, la mancata comparizione per almeno due udienze e non siano presumibili cause giustificative.
In ordine all’assunzione della prova orale, i difensori dovranno evitere di intervenire durante l’escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma potranno proporre le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è stata effettuata su tutti i capitoli di prova articolati.
Art. 11
Consulenza tecnica d’Ufficio
Nella richiesta di c.t.u. il difensore formulerà una proposta di quesito.
Qualora non vi sia contestazione sui fatti ricostruiti dalle parti o quando si riveli opportuno, eventualmente anche a fini conciliativi, il Giudice disporrà la c.t.u. sin dalla prima udienza e fisserà per la comparizione del consulente tecnico nominato e per il giuramento l’udienza immediatamente successiva.
Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nella scelta del consulente tecnico il Giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti; del pari, eviterà la nomina di consulenti che abbiano stabili e continuativi rapporti di consulenza o professionali con una delle parti in causa.
La sussistenza di tali rapporti verrà segnalata dalle parti medesime al momento del conferimento dell’incarico.
Per le c.t.u. di carattere ripetitivo potrà essere adottato un quesito standard unico, salvo gli eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.
E’ auspicabile, al fine di consentire alle parti ed al consulente tecnico di poter interloquire sulla definitiva formulazione del quesito nel corso dell’udienza di conferimento dell’incarico, che il Giudice formuli il quesito stesso già in sede di ordinanza ammissiva della c.t.u. e di nomina del professionista.
Sentiti i difensori ed il c.t.u., il Giudice potrà fissare l’inizio delle operazioni peritali ovvero delegare al nominato c.t.u. la fissazione dell’inizio delle operazioni peritali da comunicare tempestivamente ai difensori esclusivamente con raccomandata a.r..
Art. 12
Formulazione del quesito
Nel conferire l’incarico il Giudice:
- autorizzerà il nominato c.t.u. al ritiro dei fascicoli di parte, che verranno ridepositati in Cancelleria congiuntamente al deposito della relazione peritale;
- autorizzerà la nomina di consulenti di parte fino all’inizio delle operazioni peritali, salva la nomina fatta dal difensore direttamente in udienza;
- raccomanderà al consulente tecnico di rispettare il termine fissato per il deposito della relazione e, in caso di impedimento, di chiedere tempestivamente proroga, avvertendolo che eventuali ritardi non giustificati potranno condizionare il conferimento di incarichi futuri e, comunque, determineranno la riduzione del compenso a norma di legge;
- fisserà un termine entro il quale il consulente tecnico avrà cura di far pervenire l’elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai consulenti tecnici di parte ed ai difensori delle parti, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- fisserà un successivo termine entro il quale le parti potranno far pervenire al consulente tecnico eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno essere comunicate, per conoscenza, anche alle altre parti costituite, parimenti a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- fisserà un ulteriore termine per il consulente tecnico per il deposito dell’elaborato peritale in Cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei consulenti di parte o dei difensori della parti, corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle sue conclusioni;
- disporrà che il fondo spese venga versato al consulente tecnico dalla parte onerata al più tardi entro la data di inizio delle operazioni peritali, autorizzando comunque il consulente a sospendere l’inizio delle operazioni peritali fino all’avvenuto versamento dell’acconto;
- preciserà che il consulente tecnico non potrà ricevere dalle parti documenti non prodotti nei fascicoli di parte nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo accordo dei difensori delle parti;
- disporrà in ordine ai documenti che il c.t.u. potrà acquisire, in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o 2711 c.c..
Art. 13
Attività del Consulente
Il consulente tecnico avrà cura di:
- preavvisare il Giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all’udienza fissata per il giuramento, segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;
- concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste;
- avvisare le parti dell’avvenuto deposito della relazione;
- depositare, per ogni parte costituita, copia cartacea della relazione e degli allegati; in alternativa il c.t.u. potrà inviarne copia in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore costituito;
- depositare la nota spese all’atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare: il valore di causa e le vacazioni; le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella; le eventuali ragioni di particolare complessità dell’incarico.
Art. 14
Fase cautelare
Costituzione in giudizio
Il Giudice potrà assegnare un termine ordinatorio alla parte resistente per la costituzione in giudizio prima dell’udienza, al fine di una più sollecita ed efficace trattazione della causa.
In ogni caso, per quanto possibile, la parte resistente avrà cura di costituirsi entro un termine che consenta al Giudice ed alla controparte lo studio degli atti di causa.
Art. 15
Giudizi di sfratto o licenza per fine locazione
Il difensore dovrà indicare come udienza di comparizione delle parti l’udienza fissata come da calendario delle udienze civili in vigore presso l’Ufficio in intestazione per la trattazione dei procedimenti di sfratto o finita locazione, attualmente prevista per quella dell’ultimo martedì di ciascun mese.
Nel caso in cui, per tale data, l’udienza non venga tenuta, ovvero nel caso in cui venga indicata una udienza per una data diversa rispetto a quella fissata dal calendario, il Giudice a verbale provvederà a rinviare l’udienza alla prima data utile per la trattazione del giudizio assegnando al difensore un termine per la rinotifica all’intimato dell’atto introduttivo e del provvedimento di rifissazione dell’udienza.
Al fine di garantire all’Ufficio i tempi necessari per la registrazione dei procedimenti in entrata, gli atti introduttivi di procedure di sfratto o finita locazione, depositati in Cancelleria nei sette giorni antecedenti alla successiva udienza “sfratti” fissata come da calendario, saranno da considerarsi come differiti d’ufficio all’udienza “sfratti” fissata per il mese successivo.
Resta onere dell’attore intimante rinotificare l’atto introduttivo del procedimento per la nuova data d’udienza così come differita.
Nel caso di sfratto per morosità, qualora l’attore proponga contestualmente ricorso per decreto ingiuntivo relativo ai canoni scaduti e non corrisposti, dovrà essere formato apposito e separato fascicolo contenente il rilasciato provvedimento di sfratto con separata istanza di concessione di detto decreto. Con il provvedimento per ingiunzione verranno liquidate le spese del procedimento svoltosi, in ossequio al disposto dell’art. 664 c.p.c.
Art. 16
Fase decisoria
Comparse conclusionali e repliche
A seguito del deposito in Cancelleria delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, le Parti sono facultate all’invio della versione informatica delle medesime alla casella istituzionale di posta elettronica di cui il Giudice medesimo è titolare (alfredogiuseppe.allegretta@giustizia.it).
Le Parti hanno altresì facoltà di consegnare, in allegato alla versione cartacea delle memorie conclusive, un supporto informatico a lettura ottica (CD-ROM) contenente i files di tutti i documenti prodotti dalle parti nel procedimento civile e degli atti del fascicolo d’ufficio.
Per motivi di sicurezza informatica, i documenti allegati, privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, dovranno essere trasmessi solo nei seguenti formati: .rtf , pdf , .txt.
E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti files nei formati previsti dal comma precedente.
L’Ufficio ritiene preferibile l’adozione del formato .rtf, eventualmente compresso in un singolo file .zip.
Il campo “Oggetto” della mail dovrà essere composto con i nomi delle parti principali separate dal segno “/”, seguito dal n. R. G. del procedimento trattenuto in decisione.
Nessun rilievo potrà essere dato all’eventuale contenuto della mail di accompagnamento agli allegati di cui al comma primo del presente articolo.
Le direttive di cui al presente articolo possono essere applicate, oltre che alla fase conclusiva del processo, anche altresì a tutte le fasi processuali potenzialmente decisorie quali ad es. le riserve con concessione di termine per note o alle istanze cautelari con richiesta di provvedimenti emanati inaudita altera parte.
Art. 17
Liquidazione delle spese
Il Giudice nella sentenza o nel provvedimento di condanna avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile:
- quanto ai provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, la data di decorrenza di interessi e rivalutazione con indicazione dei relativi parametri. In relazione a ciò, i legali avranno cura di indicare nella nota spese il valore della causa, lo scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi, riportando analiticamente spese, anticipazioni, diritti ed onorari;
- quanto alle spese di lite liquidate in favore del difensore, il Giudice si atterrà al rispetto dei diritti spettanti al procuratore della parte in funzione delle attività effettivamente svolte e documentate, anche se non riportate nella specifica; gli onorari dovranno essere liquidati in misura non inferiore ai minimi previsti dal D.M. Giustizia n. 127/2004. Prescindendo dalla indicazione nella specifica, il Giudice dovrà in ogni caso porre le spese della c.t.u. espletata a carico della parte obbligata al definitivo pagamento;
- il rispetto integrale delle presenti direttive potrà costituire comportamento processuale valutabile al fine di una liquidazione delle spese congruamente orientata verso gli onorari massimi previsti dal D.M. Giustizia n. 127/2004.
Art. 18
Norme transitorie e finali
Restano ferme tutte le norme processuali e sostanziali che regolano il processo civile, le quali non possono ritenersi in alcun modo derogate dalle presenti direttive.
Le direttive si applicheranno ai procedimenti in corso e saranno operative a decorrere dal 1 giugno 2010.
Esse verranno comunicate agli Ill.mi Sigg.ri Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Trani, Bari e Foggia.
Si dispone inoltre l’affissione del presente provvedimento nei locali della sezione distaccata di Andria in modo che ne sia data adeguata pubblicità e la diffusione del medesimo tramite il sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Trani.
Si dispone altresì la comunicazione del presente provvedimento a S.E. il Presidente del Tribunale di Trani, affinchè espressamente lo avalli.
Andria, il 23 aprile 2010
Il Giudice
Dott. Alfredo G. Allegretta