Dalla Sezioen Distaccata di Andria del tribunale di Trani riceviamo e puibblichiamo


AVVISO


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI


SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA



in persona del Giudice coordinatore, dott.ssa Margherita GRIPPO, e del Giudice tutelare, dott. Alfredo G. ALLEGRETTA,


rilevato che in talune fattispecie di volontaria giurisdizione si manifesta la difficoltà di reperire persone disponibili all’assunzione dell’incarico di tutore, protutore, curatore, curatore speciale ed amministratore di sostegno;


rilevata l’opportunità di istituire un Albo che raccolga i nominativi di coloro che vogliano manifestare disponibilità in tal senso per le esigenze dei procedimenti di volontaria giurisdizione incardinati presso la Sezione distaccata in epigrafe;


rilevata altresì l’opportunità che di tale Albo facciano parte avvocati nel pieno esercizio della professione e di indiscussa dirittura morale;


considerato che, in base all’art. 379 c.c., l’Ufficio tutelare è gratuito, ma il Giudice tutelare, considerata l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità;


rilevata l’opportunità di integrare e modificare il precedente avviso di analogo tenore depositato in Cancelleria il 03.03.2010;


P.T.M.


Art. 1


È istituito presso la Sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani l’Albo dei Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno.


Art. 2


Hanno titolo all’iscrizione in detto Albo gli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trani con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo professionale.


È inoltre requisito imprescindibile l’assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso.


Art. 3


Le domande di iscrizione all’ Albo dei Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno potranno essere presentate in carta libera, con l’indicazione del nome, del cognome, dell’indirizzo, del domicilio professionale, oltre che dei contatti telefonici e telematici dell’aspirante.


La domanda dovrà altresì contenere l’autocertificazione, effettuata nelle forme di legge, dell’anzianità di tre anni di iscrizione all’Albo professionale e dell’assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


Art. 4


Le domande potranno essere presentate alla Dirigente delle Cancellerie in servizio presso la Sezione, Dott.ssa Anna Stella Tesse, entro e non oltre giorni sessanta dall’avvenuto deposito del presente provvedimento in Cancelleria. Le domande presentate oltre i detti termini o prive dei su indicati requisiti di regolarità non saranno prese in considerazione.


Art. 5


Previa verifica delle regolarità delle domande presentate, la Cancelleria formerà l’Albo dei Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno e lo consegnerà nella disponibilità del Giudice tutelare per le esigenze dell’Ufficio.


Art. 6


I termini per la presentazione della domanda, salvo eccezionali esigenze dell’Ufficio, verranno riaperti decorsi cinque anni dalla data di scadenza del presente avviso.


Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente avviso, per conoscenza, a S. E. il Presidente del Tribunale di Trani e al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani, oltre che per l’affissione del medesimo in modo che ne sia assicurata la massima pubblicità, anche attraverso i siti internet istituzionali in uso.


Andria, il 8 marzo 2010


Il Coordinatore
Dott.ssa Margherita Grippo


Il Giudice tutelare
Dott. Alfredo G. Allegretta


Il Cancelliere Dirigente
Dott.ssa Anna Stella Tesse