Legge 23/12/2009 n. 291
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010).
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2009 – Suppl. Ordinario n.243
testo in vigore dal 01/01/2010)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga


la seguente legge:


(N. d. R. per ragioni di spazio e leggibilità si è preferito consentire il download del provvedimento come pubbilcato sulla Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei commi dal 212 al 220 che riguardano il settore Giustizia riprodotti in calce)


La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano


Estratto dell’art. 2 commi 212 – 220


212.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:




  • a) all’articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;


  • b) all’articolo 10:
    1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
    2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
    «6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche’ delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e’ in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;


  • c) all’articolo 13:
    1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 30.
    Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 120»;
    2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,»;
    3) il comma 4 e’ abrogato.

213.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula una o piu’ convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attivita’:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito.


214.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilita’ dello stesso.


215.
Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilita’ finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e crescita, alle pertinenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.


216.
All’articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che e’ fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».


217.
Al comma 4 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale».


218.
All’articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonche’ mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale».


219.
Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilita’ del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all’attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.


220.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o piu’ convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell’economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.