Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, 09/10/09, n. 6277
“A seguito della soppressione, con D.L. n. 78 del 2009, sia della previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia della previsione del litisconsorzio necessario, nei medesimi giudizi, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 1° luglio 2009 l’INPS è l’unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile”.
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N° 6277/09 Sent.
N° 88/A/09 R.G.L.
N°_______ Cron.
TRIBUNALE DI TRANI
* Sezione Lavoro *
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 88/A/09 R.G.A.C. Sezione Lavoro del Tribunale di Trani in data 09/01/09 e vertente
TRA
XXXXXX – parte ricorrente –
rappresentato e difeso dall’Avv. A. De Simone giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore legale.
E
INPS – parte resistente –
Rappresentato e difeso dal funzionario – dipendente G. Fratepietro ex art. 10 D. L. n. 203 del 30.09.2005 e domiciliato presso la sede Inps di Andria
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All’odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso l’istante, premesso di essere già stata riconosciuta invalida al 100%, ma che non le era stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, chiedeva nei confronti dell’istituto resistente dichiararsi il proprio diritto all’ottenimento di quanto richiesto dalla domanda amministrativa, con condanna, sussistendone il requisito sanitario, al pagamento dell’assegno e alle spese di lite con distrazione.
L’INPS si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè l’improcedibilità della domanda, e, nel merito la fondatezza della domanda della quale ne chiedeva il rigetto. Nessuno si costituiva per il Ministero dell’Economia e delle Finanze convenuto.
Espletata l’ammessa ctu e viste anche le risultanze documentali, all’udienza odierna la causa era discussa come da dispositivo del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’lNPS dovendo lo stesso ritenersi unico legittimato passivo atteso che l’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 02 dicembre 2005 n. 248, prevede il trasferimento all’inps delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri — datato 3 1 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 07.05.2007 — si è poi stabilito che l’Inps subentra nelle funzioni sopra citate a decorrere dal 1° aprile 2007 e si individuano le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate alla gestione delle nuove attività.
Fra l’altro, nessuna questione può esser più sollevata a riguardo alla luce del contenuto della circolare dello stesso istituto convenuto nr. 93 del 20.07.2009, secondo cui, fra le altre cose, “In particolare sono state soppresse sia la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia la previsione che nei medesimi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La norma, cosi come novellata, risulta la seguente: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali dell’INPS. Nei procedimenti giurisdizionali del presente comma l’INPS, limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti”.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio c.a. l’istituto è l’unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile.
Inoltre, il citato articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248, viene integrato con un ulteriore norma che ha effetti immediati sull’azione operative dell’istituto, e precisamente con il comma 6 bis che dispone: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore delle sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS”.
Appare evidente come la portata del comma 5 dell’articolo 20 del Decreto Legge 1° luglio 2009 numero 78, proceda nell’azione volta ad individuare nell’istituto il centro di responsabilità per la gestione coordinata delle attività e delle informazioni gestionali ed economiche connesse al processo di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Tale percorso, avviato con le disposizioni normative contenute nel DPCM 30 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007 con il quale è stata data attuazione all’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, è stato adesso integrato con le norme che riguardano direttamente la gestione delle attività legate al contenzioso sia per gli aspetti legali che per quelli medico legali…”.
Va altresì rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda in quanto vi e prova in atti che la parte ha dato ritualmente corso al previsto procedimento amministrativo.
Passando al merito della domanda la stessa va accolta in quanto sul dato sanitario vi è l’espletata ctu non contestata quanto alle sue risultanze dalle avverse parti resistenti, la quale afferma che la parte ricorrente ha diritto a percepire l’accompagnamento a decorrere dal 01/02/08 – e certifica l’impossibilità di deambulazione autonoma, nonché l’impossibilità per l’assistito di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno quotidiano, vi è poi prova documentale in atti da cui si evince che la ricorrente non è ricoverata presso alcun istituto di cura.
Il ctu, inoltre, nell’espletamento dell’incarico, emerge, per via documentale, aver adempiuto puntualmente ai suoi onere di comunicazione al Direttore della sede provinciale Inps, onde consentire all’istituto di partecipare a mezzo di propri consulenti, in maniera adeguata allo svolgimento delle operazioni.
Pertanto l’istante ha diritto a percepire l’indennità di accompagnamento dal__________ con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati e degli accessori di legge e alle spese di giudizio liquidate per intero, in considerazione dell’ avvenuto riconoscimento, da parte del Ctu, del beneficio chiesto dall’assistito, a far data dalla proposizione della domanda amministrativa, e distratte in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del tribunale di Trani, sezione lavoro, in composizione monocratica, definitivamente decidendo il presente ricorso così provvede:
– accoglie il ricorso e per gli effetti riconosciuta la parte ricorrente invalida al 100% con diritto all’accompagnamento, condanna l’INPS a corrispondergli l’indennità di accompagnamento dal 01/02/2008, oltre arretrati, e accessori di legge sugli stessi, e alle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 – di cui euro 10,00 per esborsi – oltre IVA e CAP con distrazione e anche alle spese dell’espletata ctu.
TRANI 09/10/09
Il G.L.
M.A. La notte Chirone
Depositato all’udienza del 09/10/09
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NOTA DELL’AVV. ANTONIO DE SIMONE
Trib. Trani, Sez. lav., 09/10/09, n. 6277
“LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DELL’INPS NEI GIUDIZI IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE A SEGUITO DEL D.L. N. 78/2009”
Il Tribunale di Trani, con la sentenza in commento, facendo integrale applicazione della recente normativa introdotta in materia di invalidità civile, afferma la legittimazione passiva esclusiva dell’Inps nelle controversie aventi ad oggetto, appunto, il riconoscimento dello status di invalido civile e del consequenziale diritto alla prestazione assistenziale a carico del predetto Istituto.
In proposito, giova ricordare che il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all’art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all’Inps “delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell’Inps al Ministero dell’Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite”.
Sennonché, occorre altresì rammentare che la non chiara formulazione di tale norma, come rettamente rilevato a più riprese dagli interpreti, nonché dalla stessa giurisprudenza di merito espressasi in materia (cfr. Trib. Trani, Sez. lav., dott.ssa Savelli, n. 6504/2009), aveva per la verità dato luogo ad irrisolti dubbi interpretativi, con conseguenti dirette ricadute sul piano pratico-operativo, in quanto, al 6° comma, prescriveva la notifica degli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché delle sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi, non solo all’Inps (presso le sedi provinciali), ma anche presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato; inoltre la stessa norma qualificava l’Inps non come unico legittimato passivo, bensì come “litisconsorte necessario”.
Ebbene, tali dubbi circa la veste eventualmente sostenibile di legittimato passivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati definitivamente superati a seguito della recente emanazione del D.L. 1.7.2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito, con modificazioni, in L. 3.8.2009, n. 102, che, con l’art. 20, dal titolo “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” , al 5° comma, ha apportato al testo dell’art. 10, 6° co., del D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa la parola “anche”;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia”;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile e”.
Pertanto, con l’eliminazione della duplice previsione sia della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità (e delle sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi) agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia della qualificazione dell’Inps come litisconsorte necessario nei medesimi giudizi, è evidente che alcun dubbio può ormai residuare sulla legittimazione passiva del predetto Istituto di previdenza, in via esclusiva, nei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto la materia de qua, a decorrere dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009.
Va aggiunto che l’Inps, dal canto suo, con circolare n. 93 del 20/07/09 (richiamata anche dalla sentenza del tribunale tranese), nel sottolineare la portata innovativa delle norme introdotte dal predetto decreto in materia di invalidità civile, rileva come le modifiche apportate al contenzioso procedano “nell’azione volta ad individuare nell’istituto il centro di responsabilità per la gestione coordinata delle attività e delle informazioni gestionali ed economiche connesse al processo di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”.
Va infatti rilevato che, dal 1° gennaio 2010, l’intero processo decisionale su status invalidante e riconoscimento delle relative prestazioni passerà in mano all’Inps, essendo previsto, dal precitato art. 20 del c.d. “decreto anticrisi”, che, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali saranno integrate “da un medico dell’Inps quale componente effettivo”, ed, ancora, che, “in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps” (art. 20, 1° co., D.L. n. 78/2009), che controllerà altresì “la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” (art. 20, 2° co., D.L. n. 78/2009).
Dunque, l’intento delle novità apportate dal decreto al processo di riconoscimento dello stato di invalidità civile – che, come detto, saranno operative dal 1° gennaio 2010 – è quello di realizzare una semplificazione del processo stesso, attraverso appunto le misure introdotte le quali dovrebbero garantire ai cittadini una maggiore equità di trattamento attraverso una drastica riduzione dei tempi di accertamento in via amministrativa dell’invalidità e, conseguentemente, un’accelerazione del processo di liquidazione delle prestazioni.
A tal proposito, non va dimenticato che, sempre a partire dal prossimo anno, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità non dovranno più essere presentate alle Asl, ma all’Inps il quale provvede a trasmettere, “in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali” (art. 20, 3° co., D.L. n. 78/2009).
Infine, l’art. 20, 5° co., D.L. n. 78/2009 ha apportato un’ulteriore modifica al contenzioso, inserendo, dopo il comma 6 dell’art. 10 del D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, il comma 6 bis che dispone: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore delle sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS”.
Avv. Antonio De Simone