REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale


composta dai Signori:
Giovanni de Roberto – Presidente
Saverio Felice Mannino – Consigliere
Luigi Lanza – Consigliere
Domenico Carcano – Consigliere
Carlo Citterio – Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


decidendo sul ricorso proposto dai Procuratore delia Repubblica del Tribunale di Napoli,contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli che ha assolto, perchè il fatto non sussiste (omissis) nato il 29 agosto 1981, accusato del delitto ex art 334 C.P, in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dai Consigliere Luigi Lansa.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona dei Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso.


CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO


Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto perchè il fatto non sussiste, (omissis), accusato del delitto ex art. 334 C.P., in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.
L’assoluzione è stata motivata sotto il profilo che il fermo -cui era sottoposto il ciclomotore- va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex art. 334 C.P..
Di contrario avviso è invece il Procuratore delia Repubblica ricorrente il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che può, tra l’altro, preludere ad un provvedimento di confisca: da ciò la piena applicabilità dei disposti normativi dell’art. 334 C.P., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 C.P., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi dell’art. 214, D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.
Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile rlconducibilità del “fermo amministrativo” alla nozione di “sequestro amministrativo”, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.
Il ricorso va quindi rigettato.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2009
Depositato in cancelleria il 19 novembre 2009