Dalla Sezione Distaccata di Andria del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA
in persona del Giudice monocratico, dott. Alfredo G. ALLEGRETTA
RITENUTA
l’opportunità di istituire una procedura di trasmissione degli atti e documenti prodotti dalle parti nel procedimento civile, onde consentire una gestione razionale dei medesimi con particolare riguardo alla fase decisoria
EMANA
le seguenti direttive:
Art. 1
“A seguito del deposito in Cancelleria delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, le Parti sono facultate all’invio della versione informatica delle medesime alla casella istituzionale di posta elettronica di cui il Giudice medesimo è titolare (alfredogiuseppe.allegretta@giustizia.it).
Le Parti hanno altresì facoltà di consegnare, in allegato alla versione cartacea delle memorie conclusive, un supporto informatico a lettura ottica (CD-ROM) contenente i files di tutti i documenti prodotti dalle parti nel procedimento civile e degli atti del fascicolo d’ufficio.”
Art. 2
“Per motivi di sicurezza informatica, i documenti allegati, privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, potranno essere trasmessi solo nei seguenti formati: .rtf , pdf , .txt.
E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file nei formati previsti dal comma precedente.
L’Ufficio ritiene preferibile l’adozione del formato .rtf, eventualmente compresso in un singolo file .zip.”
Art. 3
“Il campo “Oggetto” della mail dovrà essere composto con i nomi delle parti principali separate dal segno “/”, seguito dal n. R. G. del procedimento trattenuto in decisione.(1)”.
Art. 4
“Nessun rilievo potrà essere dato all’eventuale contenuto della mail di accompagnamento agli allegati di cui all’art. 1.”
Art. 5
“Restano ferme tutte le norme processuali e sostanziali che regolano la fase conclusiva del processo, le quali non possono ritenersi in alcun modo derogate dalle presenti direttive.”.
Il Giudice
Dott. Alfredo G. Allegretta
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(1) Ad es. Tizio/Caio R.G. 10000/10, ovvero Tizio + 1/Caio + 7 R.G. 10001/10, ovvero Tizio/Caio (contumace) R.G. 10000/11.