SENT. N. 253/09
N. 542/C/06 R.G.
N.1073/09 CRON.
N. 79/09 REP.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Molfetta, dott. Giuseppe Picca, ha pronunciato la presente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 542/C/2006 R.G. posta in deliberazione all’udienza del 10 marzo 2009


TRA


SOCIETA’ XXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, YYYYYYY, elettivamente domiciliata in Molfetta, via (Omissis),           
presso lo studio dell’avv.M. M., che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione


-ATTRICE-


CONTRO


AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/2, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro-tempore, Dott. ZZZZZZZZZZZ, rappresentata e difesa dall’avv. A. D. per procura generale alle liti autenticata con atto per Notaio Paola Napoletano (rep. N. 20194; racc. n. 3421), elettivamente domiciliata in Molfetta, strada Provinciale per Terlizzi n. 112 e successivamente, ai sensi della L.R. Puglia n. 39 del 28/12/2006, ASL BA, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G. C. del Foro di Bari in virtù di deliberazione a stare in giudizio n. 1112 del 23/09/2008, nonché di procura a margine dell’atto di costituzione e memoria difensiva, elettivamente domiciliata in Bari, Lungomare Starita n. 6, presso lo studio dell’avv. C.


-CONVENUTA-


NONCHÉ


COMUNE DI MOLFETTA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Molfetta, via Quintino Sella n. 13 mt. 5, presso
lo studio dell’avv. A. C., che lo rappresenta e difende giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30 gennaio 2007 e mandato ad litem conferito in calce all’atto di chiamata in causa. 


-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-


Oggetto: Risarcimento danni per € 2.250,53


CONCLUSIONI


All’udienza del 10 MARZO 2009, cosi i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni:
-per l’attrice Societa XXXXXXX:
“Deposita comparsa conclusionale alla quale si riporta per intero e ne chiede l’accoglimento di tutte le domande libellate. All’uopo deposita Nota spese”.
-per il Comune di Molfetta terzo chiamato in causa:
“Si riporta a tutti gli scritti difensivi esibisce e deposita seconda comparsa conclusionale che scambia con le controparti ed insiste per tutte le conclusioni rassegnate nelle note difensive”.
– per la convenuta ASL BA, già AUSL BA/2: nessuna


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2006, la società XXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro-temPore YYYYYYY, conveniva in giudizio la AUsl Ba/2, in applicazione dell’art. 6 dela Legge della Regione Puglia n. 12/1995, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.250,53 a titolo di risarcimento danni provocati all’autovettura di sua proprietà Alfa Romeo tg. ********.  Assumeva l’attrice che la suddetta autovettura il giorno 23 novembre 2005, alle ore 24.00 circa, mentre percorreva la S.S. 16 bis in territorio di Molfetta, aveva investito un cane randagio che aveva attraversato la carreggiata, subendo ingenti danni materiali. Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Ba (già AUSL BAI2) impugnando e contestando ogni addebito.
Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva perché, a suo dire, la responsabilità del sinistro era da ascrivere al Comune di Molfetta, che non aveva provveduto ad edificare il canile sanitario o ad ampliare quello esistente. Nel merito, eccepiva l’infondatezza e genericità della domanda.
All’udienza del 23/11/2006, veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Molfetta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune stesso, eccependo, a sua volta, il difetto di legittimazione passiva in quanto la responsabilità era da ascrivere unicamente alla AusI BA/2, che, ai sensi dell’art. 6 L.R. Puglia n. 12/95 dovrebbe provvedere al recupero dei cani randagi.
Istruita la causa (interrogatorio formale e prova per testi), la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17 giugno 2008.
Il giudicante però, ritenendo opportuna una C.T.U. tecnica per la dei danni e la loro compatibilità con il sinistro in oggetto rimetteva la causa a ruolo. Esperita la C.T.U., la causa passava infine in decisione all’udienza del 10 marzo 2009.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e provata con la conseguente condanna della ASLBA (ex ASL BA/2) al risarcimento dei danni.
Sulla fondamentale e preliminare questione relativa alla legittimazione passiva spettante o meno alla ASL o al Comune di Molfetta, ovverosia alla responsabilità solidale di entrambi, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, già emerso con la sentenza del 7 dicembre 2005 n. 27001, è stato ribadito nella recentissima sentenza del 3 aprile 2009 n. 8137.
Nella stessa, infatti, si legge: “In seguito al riordino sanitario conseguente al d. lgs n. 502 del 1992, risulta reciso il “cordone ombelicale” fra Comune e USL con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie dipendenti dalla Regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Ne consegue che la locale azienda sanitaria deve essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune.
In tale prospettiva questa stessa sezione (la III civ.) – con riferimento ad una controversia di risarcimento danni verificatasi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull’omessa vigilanza su cani randagi, affidata dall’art. 6 della L.R. 3 aprile 1985, n. 12, Regione Puglia, alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali — ha già avito modo di affermare (con sentenza del 7 dicembre 2005, n. 27001) il principio applicabile anche caso in esame, secondo cui la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.
Va quindi dichiarata per il presente giudizio la esclusiva legittimazione passiva della ASL BA con esclusione del Comune di Molfetta da ogni implicazione, non potendosi imputare allo stesso i danni connessi all’evento di cui è causa.
Passando al merito, la dinamica dell’incidente descritta dalla parte attrice ha trovato conferma nella deposizione testimoniale resa da ######## all’udienza del 12 giugno 2007: “Ero trasportato a bordo dell’autovettura dell’attrice Alfa 146, condotta da YYYYYYY, e rientravamo da una cena di lavoro. Nel mentre percorrevamo la S S 16 bis provenienti da Bisceglie, all’altezza dello svincolo Molfetta Zona Industriale, un cane attraversava la sede stradale nel mentre sopraggiungevamo. Ricordo che YYYYYYY, pur
tentando la frenata, non riuscì ad evitare l’impatto con il cane randagio e lo investì in pieno. Riconosco nelle foto che la S.V. mi mostra, allegate al fascicolo di parte attrice, i danni provocati dall’impatto.
Subito dopo l’impatto ci fermammo, constatammo i danni e verificammo che il cane, di grossa taglia, forse un pastore tedesco, era privo di collare e giaceva per terra esamine.
Lo stesso C T U, nella depositata relazione ha affermato che dalla documentazione fotografica in atti, “è possibile riscontrare con chiarezza la compatibilità dei danni subiti con le ipotesi formulate sulla causa del sinistro difatti sono visibili le deformazioni alla carrozzeria dovute all’impatto con il cane randagio nonché i danni subiti dal radiatore del motore e dell’aria condizionata”.
I riscontri istruttori confermano, quindi, la dinamica del sinistro così come descritto, dalla parte attrice. Emerge, conseguentemente, la responsabilità della ASL BA (già ASL BA/2) nella causazione del sinistro per omessa vigilanza sui cani randagi.
Circa il quantum, le conclusioni della C.T.U. appaiono logiche ed accoglibili, tenuto conto della riscontrata corrispondenza fra i danni come risultano dalla documentazione fotografica prodotta e la descrizione dei danni così come indicati dalla autofficina “§§§§§§§” e dalla autocarrozzeria “§§§§§§§”.
Gli stessi danni vanno, quindi, determinati in complessivi € 2.250,53.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dal di dell’evento e fino al soddisfo — ma non la rivalutazione monetaria in assenza di prova del relativo danno.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla C.T.U., seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Molfetta, dott. Giuseppe Picca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società XXXXXXX, rappresentata e difesa dall’avv. M. M. con atto di citazione notificato il 19 luglio 2006, nei confronti della Ausl BA/2, successivamente ASL BA, e, per chiamata in causa del terzo nei confronti del Comune di Molfetta, disattesa ogni diversa istanza così provvede:
– Dichiara che la legittimazione passiva spetta alla ASLBA (già AUSL BA/2) e non al Comune di Molfetta.
– Accerta e dichiara che la responsabilità esclusiva del sinistro in oggetto spetta alla ASL BA (già AUSL BA/2) e per l’effetto:
– Condanna la ASL BA già AUSL BA/2), in persona del Direttore Generale pro-tempore, al risarcimento dei danni, in favore della società attrice XXXXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore, rag. YYYYYYY, danni che si liquidano nella somma complessiva di € 2.250,53, oltre interessi di legge dal dì dell’evento al soddisfo.
– Condanna la ASL BA (9ià AUSLBA/2) al pagamento delle spese processuali in favore di
a) Società XXXXXXX in persona di chi sopra, spese che si liquidano in complessivi € 3.260,00 di cui € 105,00 per esborsi, €2.155,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore, del procuratore anticipatario. nonché al pagamento di € 332,58 oltre accessori di legge. già liquidate dalla stessa parte attrice al C.T.U. 
b) Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro-tempore terzo chiamato in causa dalla stessa ASLBA (già AUSL BA/2), spese che si liquidano in complessivi e 2.579,55 di cui € 18.55 per sborsi. € 1.416,00 per diritti ed € 1.145,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Molfetta ii 24 aprile 2009 
Il CANCELLIERE C2


Il Giudice di Pace
dott. Giuseppe Picca


Depositata in originale nella cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Molfetta il 24/04/09.


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Nota


Giud. Pace Molfetta 24 aprile 2009, n. 253 – RISARCIMENTO DANNI DA RANDAGISMO: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA SOLO ALLA ASL (E NON ANCHE AL COMUNE) – Antonio DE SIMONE


Massima
“Con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle Usl e fondata sull’omessa vigilanza sui cani randagi, affidata – dall’art. 6 l. reg. Puglia 3 aprile 1995 n. 12 – alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.


Nota di commento
La sentenza in commento affronta una nota fattispecie già in passato sottoposta al vaglio della giurisprudenza, ovvero quella riguardante l’azione di risarcimento danni provocati dal fenomeno del randagismo, occupandosi, in particolare, di risolvere la questione preliminare della legittimazione passiva, rispetto alla quale mostra di recepire in toto l’orientamento formatosi in seno ai giudici di legittimità.
Nella specie, si trattava di un’azione proposta da una Società per i danni riportati dalla autovettura di sua proprietà, a seguito dell’investimento di un cane randagio che aveva attraversato la carreggiata, e per il risarcimento dei quali veniva convenuta in giudizio la Azienda Sanitaria Locale BA (ex Ausl BA/2), nonché, successivamente, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Molfetta.
Orbene, nella specie, il Giudice di Pace adìto afferma la sussistenza esclusiva della  legittimazione passiva della ASL con esclusione del Comune convenuto da ogni implicazione, al quale vengono ritenuti non imputabili i danni connessi all’evento in parola.
Tale conclusione è confermativa – come anticipato – della posizione assunta già dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 27001 del 07/12/2005, la quale, in un’analoga fattispecie di risarcimento danni riportati da una minore a causa dell’aggressione di cani randagi, ha risolto la questione della legittimazione passiva richiamando la Legge 3 aprile 1995, n. 12 della Regione Puglia, intervenuta a disciplinare la materia nell’ambito della Legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), la quale, all’art. 6, dispone che il recupero dei cani randagi spetta ai servizi sanitari delle unità sanitarie locali, le quali sono organi che esercitano funzioni proprie dei Comuni. 
Ed è sulla scorta della medesima Legge regionale che il Giudice di merito molfettese ha individuato e dichiarato la legittimazione passiva della ASL BA per i danni in questione, in quanto ente localmente deputato al controllo del fenomeno del randagismo.
Lo stesso giudice di merito adìto, poi, analizza anche la posizione delle unità sanitarie locali o delle aziende sanitarie locali verso i Comuni ed, anche sotto tale profilo, fa proprio l’insegnamento della Suprema Corte che, dapprima con la sentenza precitata, e successivamente con la recentissima pronuncia n. 8137 del 03/04/2009 – entrambe menzionate dal giudice di merito nella decisione annotata  – ha chiarito e ribadito che “in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Quindi, muovendo dal presupposto fondamentale per cui – alla stregua del suddetto ragionamento –  la locale azienda sanitaria deve essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune, i giudici di legittimità hanno recentemente ribadito la legittimazione passiva delle sole ASL, facendo anche in tal caso applicazione di una Legge regionale, la n. 16/2001 appartenente alla Regione Campania, che ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L., responsabili – secondo l’art. 5 lett. c) della stessa legge – dell’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti e del loro trasferimento presso i canili pubblici (cfr. Cass. n. 8137/2009, cit.).
In argomento, tra i vari giudici di merito, anche il Tribunale di Bari si è uniformato a tale orientamento rilevando che “la legge Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 “affida espressamente ai Servizi veterinari delle Usl il recupero dei cani randagi, che poi dovrebbero trovare in concreto accoglienza nei canili sanitari di cui al successivo art. 8 oppure nei rifugi di cui all’art. 9 stessa legge (i quali ultimi sono pur sempre vigilati dai Servizi veterinari delle Usl); pertanto, l’individuazione, per legge, di uno specifico obbligo di intervento a carico delle Usl (ora Asl) per il recupero dei cani randagi in ordine all’approntamento, a cura della competente Asl, di idonee attività e/o iniziative di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attraverso il recupero dei cani vaganti, rende configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. della detta Asl, quale ente localmente deputato al controllo del fenomeno del randagismo” (Trib. Bari 11/06/2007, n. 68, in Resp. civ. e prev. 2007, 9, 1950).


Avv. Antonio De Simone