Legge n. 18 febbraio 2009 n. 9
di conversione del decreto legge n. 200 del 22/12/2008
Misure urgenti in materia di semplificazione normativa
( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20-2-2009 – Suppl. Ordinario n.25)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008 , n. 200


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1.
Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente




  • 1. Sulla base delle intese gia’ acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attivita’ volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, (( secondo le finalita’ di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l’attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, )) altresi’, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. (( Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza e’ realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. ))


  • 2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita’ connesse all’attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell’utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o piu’ decreti finalizzati:
    a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, delle attivita’ degli organismi e degli enti statali operanti nell’ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalita’ di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali gia’ impegnato nel programma di cui al comma 1;
    b) al coordinamento con le attivita’ in corso per l’attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    c) alla determinazione di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l’adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


  • 3. Le attivita’ del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    (( Non e’ in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell’ambito delle attivita’ coordinate ai sensi del presente decreto. ))


  • 4. Il comma 584 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e’ abrogato.

Art. 2.
Abrogazioni espresse




  • (( 1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato 1, salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.


  • 1-bis. Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita’ dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo’ chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l’utilizzo di tali fondi. All’esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.


  • 1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l’impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull’ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri. ))


  • 2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato 1. (( L’atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e’ trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.


  • 2-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e’ trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri». ))

Art. 3.
Modifiche all’Allegato A (( annesso al )) decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ))




  • 1. Sono soppresse dall’Allegato A (( annesso al )) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell’Allegato 2.


  • (( 1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi’ soppresse:
    a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
    b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
    c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;
    d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;
    e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
    f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;
    g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
    h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
    i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
    l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
    m) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
    n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
    o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;
    p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
    q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.
    ))

Art. 4.
Entrata in vigore




  • 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.