Prot. 179/2009
Trani, 23 gennaio 2009
ILL.MO DOTT. CORTE DI APPELLO |
OGGETTO: Proposta tabellare per il triennio 2009/2011
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, esaminata la “segnalazione tabellare per il triennio 2009-2011” pervenuta dalla segreteria di Presidenza di codesto Tribunale in data 16 gennaio 2009; apprezzata la compiutezza ed obbiettività del documento organizzativo generale; e considerata la situazione attuale dell’Ufficio, caratterizzata da una preoccupante riduzione nell’organico, sia dei magistrati che del personale amministrativo, ritiene opportuno formulare i seguenti rilievi e suggerimenti.
1- Si premette che il progetto tabellare è conforme alle indicazioni preliminari formulate da questo Consiglio con lettera del 14/10/2008, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione dell’Area Penale e dell’Area Civile, assicurando la presenza di almeno due magistrati ordinari per ciascuna delle sezioni distaccate, ed un terzo magistrato per le sezioni di Barletta e di Ruvo di Puglia, i cui carichi di lavoro hanno raggiunto una significativa criticità.
Tuttavia, per quanto riguarda la Sezione distaccata di Molfetta, l’assegnazione del secondo giudice, con funzioni di giudice civile, individuato all’esito di interpello nella persona del dr. Riccardo Leonetti, appare una mera dichiarazione di intenti, laddove “l’esecutività della presente disposizione resta comunque subordinata alla copertura dei posti in organico del Tribunale attualmente vacanti”.
Il differimento dell’assegnazione, qualunque fosse la durata, non è condivisibile a fronte dei seguenti carichi nel settore civile: n. 1248 procedimenti civili pendenti; n. 47 cause in attesa di emissione della sentenza; n. 391 procedimenti rinviati per la precisazione delle conclusioni (fino al mese di marzo 2011).
Un Giudice civile è assente a Molfetta oramai da molti anni, e la tensione nel Foro è elevata, tanto che in molti denunciano la irragionevole durata dei processi e paventano il ricorso alla legge n. 89/2001.
La situazione si aggraverà nei prossimi mesi, per cui si sollecita l’anticipata assegnazione del dr. Leonetti con provvedimento urgente. La trattazione dei procedimenti di espropriazione immobiliare potrebbe essere delegata temporaneamente ad uno dei magistrati addetti all’Area Civile presso la sede centrale, i cui carichi di lavoro sono sicuramente inferiori a quelli delle sezioni distaccate.
2- Per quanto riguarda la Sezione distaccata di Canosa di Puglia, è auspicabile l’assegnazione di un secondo magistrato a tempo pieno, con funzioni di giudice penale, soprattutto in vista del trasferimento presso la Corte di Appello del dr. Francesco Rizzi, attualmente coassegnato a Canosa e Andria, con funzioni di Coordinatore di entrambe le Sezioni.
3- Il Consiglio non condivide la conservazione della divisione della Sezione civile in due aree “A” e “B”, perché produce evidenti disfunzioni nell’amministrazione della Giustizia e nella distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati assegnati alle due aree, situazione questa che si aggraverà con la imminente riduzione del numero dei magistrati. Il che significa che, almeno fino a quando i posti vacanti non verranno assegnati, continuerà ad essere necessaria la collaborazione dei G.O.T., che la Corte di Appello di Bari ha ripetutamente censurato. L’imminente trasferimento del cons. Luciano Guaglione presso la Corte Territoriale rende ancora più inutile la divisione della Sezione Civile in due aree, perché l’area “B” non potrà essere operativa fino alla riassegnazione dei posti vacanti.
La riunificazione della Sezione Civile consentirebbe di superare la fase emergenziale attraverso una equilibrata riorganizzazione e ridistribuzione delle competenze tra i vari Uffici, attribuendo alla sede centrale gruppi omogenei di procedimenti a)cause di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; b) cause in materia di diritto bancario,escluse quelle assoggettate al rito societario già di competenza della sede centrale; c)esecuzioni mobiliari presso il terzo debitore, che, attualmente, una volta iscritte a ruolo presso la sede centrale, vengono trasferite presso le sedi distaccate in virtù del precedente decreto n. 15 emesso dal Presidente del Tribunale di Trani in data 6/2/2004 (ndr. le distorsioni create dal menzionato decreto sono state evidenziate nella nota iniviata il 14/10/2008).
4- Il Consiglio non condivide assolutamente la fissazione dell’udienza collegiale e della camera di consiglio alla stessa ora (11,30), perché crea gravissimi disagi agli Avvocati e all’utenza. E’ stato ripetutamente segnalato alla Dirigenza che tale prassi provoca un affollamento dell’angusto corridoio antistante l’aula di udienza, che mortifica la dignità degli astanti, provoca malori nelle stagioni più calde, lede la privacy, e viola le più elementari regole di sicurezza, perché l’evacuazione dell’edificio sarebbe impossibile in condizioni di emergenza.
Il Consiglio suggerisce di tenere l’udienza in Camera di Consiglio alle ore 10,00, senza ritardi, e l’udienza Collegiale alle ore 11,30.
5- In merito alla indicazione specifica degli orari di comparizione delle parti, appare sicuramente apprezzabile lo sforzo di razionalizzare l’attività di udienza, ma così come avviene attualmente gli operatori e l’utenza non percepiscono alcun beneficio, considerato che: a) la fissazione di un gruppo di cause allo stesso orario è inutile, e provoca soltanto malumore, perché gli Avvocati e clienti giungono in udienza convinti di poter trattare la causa all’orario programmato, cosa che evidentemente resta una pura illusione; b) la pubblicizzazione degli orari di udienza lo stesso giorno o il giorno prima è altrettanto inutile, perché né consente agli Avvocati di organizzare l’attività d’udienza, né evita l’affollamento delle aule e la comprensibile confusione. Di contro, sarebbe opportuno che il calendario delle udienze, con l’indicazione specifica degli orari, venisse pubblicizzato con largo anticipo (almeno la settimana precedente) mediante affissione nelle cancellerie e diffusione sul sito istituzionale www.ordineavvocatitrani.it.
6- Il Consiglio,infine, segnala la necessità di assicurare agli affari riguardanti la volontaria giurisdizione, lo stato e la capacità delle persone ed il diritto di famiglia una corsia preferenziale, e quindi tempi di definizione più contenuti rispetto a quelli attuali.
7- Il Consiglio condivide il percorso delineato nella segnalazione tabellare in commento, volto a sottrarre progressivamente ai Giudici onorari i ruoli ordinari e le competenze non delegabili agli stessi secondo l’Ordinamento giudiziario e la circolare del C.S.M.
Con osservanza.
Avv. Francesco Logrieco