Tribunale di Bari, sezione seconda civile


Sentenza del 9 dicembre 2008, n. 2857


Svolgimento del processo


Con ricorso del 4 dicembre 2003 D. P. A., premesso che occupava con la famiglia l’alloggio popolare re sito in Bari, via … pal. S, sin da quando il precedente occupante G. G., non in grado di provvedere in proprio alle esigenze quotidiane, si era trasferito in una casa di riposo dove era morto il 19 novembre 1994; che ai sensi della legge regionale n. 1/22003 aveva diritto alla regolarizzazione del rapporto locativo; che aveva presentato la domanda di concessione in sanatoria; che l’I.A.C.P. aveva rigettato la istanza, emettendo in data 24 settembre 2003 il decreto di rilascio dell’immobile in quanto occupato senza titolo; che il decreto, notificato l’8 novembre 2003, era illegittimo, avendo l’ente attribuito rilievo alla data di stipula del contratto Enel, del 21 dicembre 1994, e alla successiva regolarizzazione anagrafica nel gennaio 1995, e non al presupposto della occupazione di fatto, in realtà perdurante dal gennaio 1994; tutto ciò premesso, chiedeva che, previa sospensione della esecuzione, il provvedimento fosse annullato o comunque dichiarato invalido, con vittoria di spese.


Notificati il ricorso e il decreto di comparizione, si costituiva l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante, con comparsa depositata il 10 febbraio 2004. Deduceva che le circostanze esposte non integravano un diritto alla occupazione dell’alloggio né un diritto alla assegnazione in sanatoria. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Veniva disposta la integrazione dei documenti. Sulle conclusioni precisate dal solo convenuto I.A.C.P. alla udienza del 25 novembre 2007, la causa veniva riservata per la decisione.


Motivi della decisione


La mancata comparizione dell’attore alla udienza finale e la omessa precisazione delle conclusioni, valutate in relazione al complessivo comportamento processuale, ivi compresa la impugnazione del provvedimento di diniego della sanatoria dinanzi al T.A.R di Puglia e la presentazione di ulteriore istanza di assegnazione in sanatoria ai sensi della sopravvenuta legge regionale n. 1/2005, inducono a ritenere come abbandonata la domanda. Nondimeno, l’I.A.C.P. ha insistito nella richiesta di pronuncia di rigetto nel merito. Ciò posto, si osserva che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. E’ noto che, in materia di opposizione avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, ai sensi dell’art. 18 dpr n. 1035/1972 e della conforme disciplina dell’art. 22 della legge Regione Puglia n. 54/1984, la giurisdizione è soggetta alle ordinarie regole di riparto. Consegue che deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario della ipotesi in cui l’occupante, nel contestare la pretesa di rilascio, faccia valere il proprio diritto soggettivo al godimento dell’alloggio, ed in particolare il diritto al subingresso nel rapporto sulla base delle disciplina di settore (Cass. 16 luglio 2001, n.9647). In tale ipotesi, la domanda dell’occupante non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma tende a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto soggettivo della quale occorre verificare la fondatezza nel merito (cfr.Cass. 23 febbraio 2001 n.67/SU). Per contro, ove l’occupante deduca il “diritto” alla assegnazione dell’alloggio in sanatoria, in quanto in possesso dei requisiti all’uopo previsti dalla disciplina della edilizia residenziale pubblica, egli fa valere una situazione giuridica che già in partenza non è qualificabile in termini di diritto soggettivo, situazione che è in attesa di tutela nell’ambito del procedimento pubblicistico di assegnazione. Tale procedimento, in quanto preordinato al perseguimento degli interessi pubblici che costituiscono il fondamento e l’obiettivo della disciplina di e.r.p., ed in quanto destinato a concludersi con il provvedimento di concessione del bene pubblico, è caratterizzato dall’esercizio da parte della Amministrazione di poteri discrezionali ai fini della verifica e del controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti per la assegnazione (i requisiti di reddito e gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi), e dalla corrispondente assenza di posizioni di diritto soggetti o in capo agli aspiranti, titolari di meri interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, V. 6 ottobre 2003 n. 5890; Cons. Stato, IV, 11 settembre 2001 n. 4725).


Nella specie il ricorrente ha prospettato e dedotto esclusivamente il proprio diritto a conseguire la assegnazione dell’alloggio in sanatoria. Di tale pretesa, in base alle motivazioni esposte, non può conoscere il giudice ordinario. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione. Ricorrono in giusti motivi per la compensazione delle spese, avuto riguardo al comportamento processuale e alla esigenza abitativa a base della azione.


P.Q.M.


pronunciando sulla domanda proposta da D. P. A. nei confronti delll’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari con ricorso del 4 dicembre 2003, così provvede:



  1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione;

  2. dichiara compensate le spese.