“Lettera….. del comma …., dell’art…., così come modificato dalla legge….e dichiarato illegittimo dalla sentenza n°…della ….sez. della Cass…. a seguito di….D.L  n°…(e così via).”
di Bartolomeo Morgese

Cominciamo con il dire che…..non sono pazzo!!!! Ed allora da dove me ne sono uscito? Presto detto. Si sa che le norme, quale esse siano e regolatrici di qualunque ordinamento, sono suscettibili di modifiche e fin qui, nulla quaestio. Del resto l’Università ci ha impresso anche questo principio (tra gli altri) e guai se così non fosse: saremmo refrattari alle vicende democratiche che ci coinvolgono direttamente.
Ma quando, aprendo un codice e concentrandosi nella lettura di un articolo si legge ciò che è riportato nel titolo, allora qualche domanda il cittadino e non solo, se lo pone. Innanzitutto, ma cosa è successo? Oppure: cosa ne è rimasto quindi di questo articolo? Praticamente è ancora…..buono?
Cioè ci si imbatte in una serie di indicazioni normative per cui il professionista non sa più se studiarselo, approfondire applicarlo o cos’altro per timore di imbattersi in un labirinto dantesco senza uscita.
Questa volta vorrei perfino rappresentare, scripta manent, la situazione suesposta.
Si apre il codice all’art. tal dei tali, ed a un certo punto c’è il richiamo e già qui, si comincia ad intravedere un certo sospetto: che faccio lo leggo? Ma è ovvio, che razza di avvocato sarei. Che mai lo avessi fatto: un susseguirsi infinito di cenni a norme anche del 1900 (e rotti)….insomma smarrimento!!! Ed iniziano, così, gli “improperi” ai politici, ai governi, a chi ci ha messo le mani fisicamente e non, insomma a chi è diretto responsabile del fattaccio. (anche se non indicato espressamente, tra i tanti….lo si azzecca).  Ma niente è perduto. Si cerca altro codice dove, speriamo bene, tale richiamo manchi, non  foss’altro per trovare una via di scampo e, siccome sappiamo che non tutti i codici sono uguali, basti vedere la differenza di prezzi che c’è tra l’uno e l’altro, (santo Simone) al termine della ricerca, quello che cerchi lo trovi. Ma siccome (e due) sappiamo che la coscienza dell’avvocato non è pulita se il medesimo non fa di tutto per essere davvero a posto, rinuncia alla “ricerca facile e senza intoppi” e ritorna nel labirinto cercando di uscirsene. (che poi esca o meno, non è questo il punto).
La domanda che sempre lo studioso del diritto si pone, non è tanto “come fare?”, ma “chi diamine (ad essere buoni) può essere stato? Ma è possibile che da un giorno all’altro cambiano norme e leggi, senza neppure darci il tempo di abituarci a quella abrogata?”.
Chi i responsabili? Faccio un esempio. Tempo fa, senza fare nomi, il Governo appena insidiato, modificò buona parte del codice penale; opportunamente la Massima Consulta, ritenne di bocciarne qualcuno. Se su Google ricercate “codice delle Assicurazioni” come 1° documento trovato, troverete “Pubblichiamo il testo del codice delle assicurazioni private approvato con il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ed aggiornato con le modifiche del Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007. …” quindi solo 2 decreti legislativi, ma quanti incontri sono stati realizzati su questo tema e quanti ancora hanno dei dubbi sia sulla sua efficacia che sulla sua applicazione pratica?
Io stesso ho appurato che vi sono Colleghi che acquistano un codice nuovo e questo diventa immediatamente da “robivecchi” a distanza di pochi mesi perchè all’interno è un succedersi di fotocopie che riproducono le modifiche agli articoli piuttosto che spendere 30/40 €, ogni due-tre mesi, intendiamoci, come minimo per l’acquisto di un nuovo codice. Quindi o robivecchi o codice nuovo con il richiamo……subdolo.
Ma perché i Governi, quali essi siano, anzi uno in particolare (tanto c’è qualcuno che sa come la penso) appena insediato i primi provvedimenti che adotta è in relazione alla modifica dei codici: tutti e 4, nessuno escluso. Ci sono un sacco di altri problemi più importanti per la nazione.
Gli unici che non si possono lamentare, e che non vedrete mai scioperare, sono gli autori e le varie case editrici.
ATTENZIONE, però. Quanti tra avvocati e ex giudici sono seduti in Parlamento? È giusto dire che anche loro ci mettono un po’ della “farina del loro sacco” per creare questo annoso problema. Cioè quando approvano si rendono conto che la modifica può anche essere peggiorativa rispetto alla stesura iniziale? Quantomeno su questo aspetto ritengo non esserci dubbi. (almeno spero).
Ma quante domande e quante poche risposte!!

Avv. Bartolomeo Morgese