LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:




  • Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe – rel. Presidente –

  • Dott. CUOCO Pietro – Consigliere –

  • Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

  • Dott. STILE Paolo – Consigliere –

  • Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –


    ha pronunciato la seguente:


    sentenza


    sul ricorso 24144/2005 proposto da:
    O.S., domiciliato in ROMA, – ricorrente –
    contro
    DITTA I S.A.S. DI M. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, – controricorrente –


    avverso la sentenza n. 759/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/06/2005 R.G.N. 622/04;
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2008 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO;
    udito l’Avvocato C. G.;
    udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


    Svolgimento del processo


    Con sentenza 20 giugno 2005 la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da O.S. nei confronti della s.a.s. Is. e diretta ad ottenere la nullità del patto di prova e la conseguente illegittimità del licenziamento intimatogli in data (OMISSIS) e, per l’effetto, la condanna della convenuta alla riassunzione o al risarcimento dei danni, oltre al pagamento di Euro 575,13 per compenso di lavoro straordinario. Nel confermare la decisione impugnata il giudice del gravame osservava che non era stata acquisita la prova che il rapporto di lavoro – per il quale era stato previsto in periodo di prova di 25 giorni di lavoro effettivo – era iniziato prima del (OMISSIS) (a fronte dell’allegazione del lavoratore che aveva indicato il (OMISSIS) come data di inizio del rapporto), né che detta parte avesse prestato lavoro eccedente l’orario normale.


    Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo O. con tre motivi, illustrati da memoria. La I. s.a.s. resiste con controricorso.


    La I. S.a.s. resiste con controricorso


    Motivi della decisione


    Con il primo motivo il ricorrente – nel censurare la decisione impugnata per vizi di motivazione e per violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 1, 2 e 4 e in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 5 – sostiene che sarebbe errata la valutazione del contenuto della “cartella sanitaria e di rischio” redatta in data (OMISSIS) dal sanitario competente, dato che in essa viene indicata come mansione “attuale” quella di addetto alla produzione di pannelli isolanti, ossia delle mansioni svolte alle dipendenze della Is.


    Tale documento, ai sensi della normativa richiamata, presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro, nella misura in cui mira a tutelare il lavoratore durante tutto il tempo in cui egli presta la sua opera alle dipendenze del datore di lavoro.


    Con il secondo motivo, nel denunziare vizi di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente riporta le deposizioni di alcuni dei testi escussi, richiama quanto esposto con il primo motivo circa la cartella e critica la sentenza di appello per non aver correttamente valutato le risultanze, dalle quali emergerebbe che il rapporto effettivamente è iniziato nello stesso giorno in cui detta cartella sarebbe stata redatta.


    Con il terzo motivo – sempre denunziando vizi di motivazione – a dire del ricorrente il giudice del merito avrebbe dovuto verificare la correttezza dei conteggi e non limitarsi ad affermare che non era stata raggiunta la prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario.


    Il ricorso è privo di fondamento.


    In relazione alla censura di violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, è il caso di osservare che tale normativa, all’art. 16, prevede che il lavoratore va sottoposto ad accertamenti “preventivi” al fine di accertare l’esistenza di eventuali controindicazioni al lavoro che verrà assegnato, oltre ad accertamenti periodici. Orbene, da nessun dato letterale di tale norme emerge che le indagini in questione debbano coincidere con l’inizio del rapporto di lavoro e nulla esclude, pertanto, che vi possa essere un distacco temporale tra i due momenti.


    Passando allora ai denunziati vizi di motivazione, che riguardano tutti i motivi di ricorso, va osservato che la valutazione circa le risultanze processuali è compito riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità a meno che dalla stessa sentenza impugnata risultino incongruenze logiche. Nella specie il giudice di appello (che ha condiviso in pieno quanto ritenuto anche dal giudice di primo grado) ha valutato compiutamente e senza vizi logici sia la cartella sanitaria che le deposizioni dei testi, osservando – quanto alla prima – che dalla stessa non si potesse trarre la prova dell’inizio del rapporto e – quanto alle seconde – che le dichiarazioni rese dai soggetti, nominativamente richiamati nel ricorso, non erano risultate credibili e convincenti, spiegando il perché di una siffatta conclusione. E poiché non è consentito in questa sede di legittimità procedere alla valutazione delle prove, la critica proposta non può essere accolta.


    Per quanto riguarda in particolare il terzo motivo, basta osservare che il giudice del merito – al quale spetta il relativo compito – ha interpretato la domanda di pagamento di somme come conseguenza dell’espletamento di lavoro straordinario – del quale lo stesso ricorrente ammette che non è stata acquisita la prova – con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, il motivo è infondato.


    Il ricorso va quindi rigettato e le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.


    P.Q.M.


    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 25,00 per spese, di Euro 1.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.


    Così deciso in Roma il 22 ottobre 2008


    Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008