Corte di Cassazione Sez. V, Sent. del 09-12-2008, n. 28887


Svolgimento del processo


V.M. otteneva la condanna del suo datore di lavoro al risarcimento dei danni da demansionamento liquidati dal Pretore di Milano (con sentenza n. 3660 del 22 ottobre 1997) in somma pari a L. 101.385.309. La Banca Nazionale dell’Agricoltura, datore di lavoro del V., gli accreditava la somma detraendo le ritenute fiscali pari a L. 41.567.976 che versava all’Esattoria Imposte dirette di Roma.


V.M. presentava quindi istanza di rimborso dell’IRPEF per L. 45.380.000 e impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria; riteneva infatti che la somma di cui alla condanna emessa dal Pretore di Milano non era soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine derivato dal demansionamento. Il ricorso del contribuente veniva respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale (sentenza n. 87/10/01) e in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 45/23/03) che interpretava le disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, e quelle del D.L. n. 41 del 1995, nel senso dell’imponibilità dell’indennità percepita dal contribuente per essere in generale soggette “a tassazione le somme e i valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria relativa a questioni di lavoro”.


Ricorre per cassazione V.M. affidandosi di impugnazione. Si difendono con controricorso il Ministero e l’Agenzia delle Entrate.


Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, art. 6, comma 2, art. 48 e D.L. n. 41 del 1995, art. 32 (convertito in L. n. 85 del 1995). Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente insiste nel sottolineare la natura di risarcimento non patrimoniale e non derivante dall’accertamento di una perdita reddituale del suo credito accertato in giudizio nei confronti del datore di lavoro e rivendica quindi il suo diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente detratte dalla somma corrisposta dal datore di lavoro e non restituite dall’amministrazione finanziaria. Fa rilevare a tale proposito che nessuna diminuzione stipendiale si era verificata nel quadro dell’accertato demansionamento e afferma l’erroneità dell’interpretazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e al D.L. n. 41 del 1995, recepita dalla CTR milanese.


Il ricorso è manifestamente fondato.


La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cassazione civile sezione 5^ n. 9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21 maggio 2007). Sicchè ad esempio non sono assoggettabili a tributo l’indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile.


Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente diretto all’accertamento della non soggezione a tassazione IRPEF della somma percepita dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura, a seguito della sopracitata sentenza n. 3660/1997 del Pretore di Milano, e al conseguente diritto al rimborso delle ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro. Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.


P.Q.M.


 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008