DECRETO 2 dicembre 2008
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008)

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano un’attivita’ di
investigazione privata autorizzata in conformita’ alla legge, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto l’art. 135 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, che demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’ attivita’ di investigazione privata autorizzata in conformita’ alla legge;
Visto l’art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere, nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;
Visto l’art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che i codici di deontologia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003;
Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, la deliberazione di tale Autorita’ n. 60 del 6 novembre 2008 che ha verificato la conformita’ alle leggi e ai regolamenti del codice di deontologia e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sottoscritto dall’AIGA – Associazione italiana giovani avvocati, dal CNF – Consiglio nazionale forense, dall’OUA – Organismo unitario dell’avvocatura italiana, dall’UAE – Unione avvocati europei, dall’UCPI – Unione camere penali italiane, dall’UNCC – Unione nazionale camere civili, dall’AIPROS – Associazione italiana professionisti della sicurezza, dalla FEDERPOL – Federazione italiani istituti investigazioni-informazioni-sicurezza, e ha disposto la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2008);


Decreta:


Art. 1.




  1. Il codice di deontologia e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, oggetto della deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 novembre 2008, e’ riportato nell’allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 2 dicembre 2008
Il Ministro : Alfano






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