REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Trani – Sezione Civile,
in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti


ha emesso la seguente


S E N T E N Z A


nella controversia, iscritta al n. 569/2004 del R.G.A.C., avente ad oggetto il contratto di factoring


T R A


I. M. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale per atto notar S. Z., dagli Avv.ti G. e S. B. ed elettivamente  domiciliata in Trani alla  , .. presso il loro studio;- ATTRICE


E


E. S. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione del 28 maggio 2004, dagli Avv.ti E. C. e V. G., ed elettivamente domiciliata in Trani alla p.zza  , presso lo studio di quest’ultimo;- CONVENUTA


Conclusioni delle parti :
per l’attrice :precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti ed agli atti svolti ;
per la convenuta :precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2004.


Svolgimento del processo
con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2004, l’I. M. spa conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la E. S. srl, assumendo :
– di avere intrattenuto rapporti contrattuali di factoring con la G. spa, con sede in Corato alla Strada V. s.n., aventi ad oggetto la cessione di crediti d’impresa rivenienti dalla somministrazione di beni da parte della detta G. spa in favore dei propri clienti;
– che i citati clienti consistevano nella rete commerciale di affiliati in franchising, facente capo al gruppo economico-parentale F., al quale di fatto la G.spa era riconducibile;
– che nell’ambito di tali rapporti la G . spa aveva fornito beni anche alla E S  srl, con sede legale in S  (LT) alla Via C., cedendo il relativo diritto di credito alla M. spa;
– che a fronte della cessione, la E. S. era rimasta debitrice della somma di Euro 68.331,72, portata dalle fatture e/o bolle di consegna analiticamente indicate nell’atto di citazione;
– che, in conseguenza della enorme quantità di fatture rappresentative dei crediti ceduti, le cessioni erano state effettuate a mezzo tabulati elettronici riportanti le singole fatture ed il relativo ammontare, trasmessi alla M. spa attraverso un sistema elettronico interattivo, di modo che, in caso di inadempimento dei debitori, la cedente era tenuta a trasferire al factor, a semplice richiesta verbale di quest’ultimo, copia cartacea della documentazione probatoria del credito (fatture e relative bolle di consegna);
– che, nonostante ciò, la G. non aveva provveduto a consegnare la documentazione dimostrativa dei crediti ceduti e non aveva ottemperato neppure all’impegno assunto a seguito dell’emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. ad opera del Tribunale di Milano in data 19-20 febbraio 2003;
– che la convenuta non aveva mai adempiuta alla propria obbligazione, nonostante i diversi solleciti scritti;
concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma richiesta, in via istruttoria, disporre ex art. 118 c.p.c. l’ispezione contabile sui registri della convenuta, ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla E. S. l’esibizione delle fatture di cui in narrativa, e nel merito, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 68.331,72, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 28 maggio 2004, si costituiva la convenuta con comparsa, con la quale eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Latina, e, nel merito, l’infondatezza della domanda non essendo dimostrate le forniture di merce i cui crediti erano stati ceduti.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea con condanna dell’attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Espletati gli adempimenti di cui agli artt. 180 (con la concessione del termine per il deposito di note ex art. 170 c.p.c.), 183 (con la c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della stessa norma) e 184 c.p.c. (con la concessione dell’ulteriore termine per l’articolazione di nuove prove e documenti e per prova contraria), all’udienza del 22 novembre 2004 l’attrice si costituiva con nuovi difensori che si riportavano alle deduzioni e richieste del precedente procuratore, mentre il G.I., con ordinanza resa all’udienza del 30 gennaio 2006, ammetteva le prove orali, nella specie del solo interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta – non espletato per la mancata presentazione di costui – nonché disponeva l’ordine di esibizione dei libri contabili della convenuta – rimasto inevaso, in quanto l’intera documentazione era andata distrutta come da dichiarazione di parte in atti – e l’ordine di esibizione rivolto al terzo curatela del fallimento G. spa – adempiuto con il deposito della documentazione in data 14 luglio 2006.
Esaurita l’attività istruttoria, il G.I invitava le parti a precisare le conclusioni.
All’udienza del 25 maggio 2007, quindi, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


Motivi della decisione
In primo luogo va rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio dal momento che, per un verso, il contratto di somministrazione tra la G. spa e la E. S. prevedeva il foro esclusivo del Tribunale di Trani, circostanza questa che sebbene non provata documentalmente (per non essere stato depositato il citato contratto) deve ritenersi presuntivamente acclarata per la mancata contestazione della controparte, e, per l’altro, la convenuta non ha contestato tutti i profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Passando al merito va detto che l’odierna controversia si inserisce nell’ambito di una ampia operazione di finanziamento eseguita dalla I. M. spa in favore della G. spa.
Infatti, come noto, il contratto di factoring, rientrante nello schema generale della cessione di crediti di cui all’art. 1260 cod. civ., altro non è che una forma di finanziamento del cedente i crediti d’impresa da parte del cessionario dei medesimi crediti, di modo che la società finanziaria anticipa al cedente le somme dei singoli crediti che man mano le sono ceduti, mentre il debitore ceduto, con la comunicazione del contratto di cessione (factoring) deve pagare al cessionario i debiti via via contratti con il cedente.
La norma dell’art. 1264 cod. civ., poi, la cessione produce i suoi effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui la cessione gli è stata notificata.
Ebbene, nel caso che ne occupa, il debitore ceduto E. S. srl non ha contestato l’esistenza del contratto di factoring (peraltro prodotto in giudizio) né la comunicazione della cessione dei crediti nei suoi riguardi (anch’essa riscontrata dalle copie delle lettere recanti l’elencazione specifica delle fatture portanti i relativi crediti e la indicazione dell’avvenuta cessione) e neppure di avere specificamente adempiuto all’obbligazione di pagamento (magari nei confronti della G. spa, bensì si è limitato a dedurre genericamente l’assenza di prova in ordine alle forniture di merce e, quindi, al corrispondente credito.
Sul punto, l’istruttoria compiuta nel corso del giudizio ha consentito di accertare la fondatezza delle pretese istruttorie.
Infatti, è stata depositata la documentazione di cui era stata ordinata l’esibizione ex art. 210 c.p.c. alla curatela del fallimento G. spa e cioè le copie delle fatture e delle bolle di accompagnamento elencate dall’attore nell’atto di citazione.
Per altro verso, la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta per rendere il deferito interrogatorio formale non fa altro che confermare gli assunti della I. M.
E’ mancato solo il riscontro dei libri contabili della E. S. srl che non sono stati esibiti – nonostante fosse stato ordinato dal G.I. – solo perché la stessa convenuta ha dichiarato che gli stessi erano andati distrutti in circostanze che non sono state chiarite nel corso del giudizio.
Ritiene, in ogni caso, lo scrivente che gli elementi documentali acquisiti, soprattutto in assenza di una puntuale contestazione della controparte, attestino la regolarità delle somministrazioni e l’esistenza del corrispondente diritto di credito vantato dalla G. spa e ceduto alla I. M. spa; così come l’assenza di allegazioni e di prova al riguardo escludono che i crediti in parola siano mai stati onorati dalla convenuta.
Tanto comporta l’accoglimento della domanda e la condanna della convenuta al pagamento in favore della attrice della somma di Euro 68.331,62 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Quanto alla statuizione sulle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da I. M. spa con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2004 nei confronti di E. S. srl, così provvede :




  1. Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 68.331,62, oltre interessi legali dalle singole scadenze delle fatture al soddisfo;


  2. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attore, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 500,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.

Trani, 1° febbraio 2008


Il Giudice
dott. A. Binetti