decreto 3 settembre – 5 settembre 2008, n. 630
Giudice Tutelare Rana
Letta l’istanza di nomina di amministratore di sostegno depositata in data 25.2.2008 da omissis in favore del padre omissis;
visti gli esiti dell’esame del beneficiario;
sentiti il ricorrente nonché i prossimi congiunti;
viste le conclusioni del P.M.;
considerato che l’amministrando è affetto da una grave forma di morbo di Alzheimer e, nel corso dell’esame, non è stato in grado di rispondere ad alcuna domanda;
rilevato che la Corte di cassazione, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13854, ha affermato che “L’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 l. 9 gennaio 2004 n. 6 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie”;
ritenuto pertanto che nella specie sussistono i presupposti di cui all’art. 404 c.c. in quanto le evidenziate esigenze di protezione (limitate al perfezionamento della pratica di pensione-accompagnamento ed agli atti di ordinaria amministrazione) possono essere adeguatamente cautelate con l’A.S., opportunamente calibrata, senza ricorrere all’interdizione;
osservato che per la nomina ha offerto la sua disponibilità la stessa figlia ricorrente;
rilevato che ella appare idonea a ricoprire l’ufficio, in quanto gradita al beneficiario;
Nomina
al beneficiario omissis, nato a omissis, il omissis, res. in Bari alla via omissis, l’amministratore di sostegno nella persona di omissis
Dispone che l’amministratore
1) presenti, entro 60 gg. dal giuramento, idoneo inventario del patrimonio del beneficiario;
2) duri nell’incarico a tempo indeterminato;
3) provveda alla cura della persona, intrattenendo i rapporti opportuni con il SSN, con eventuali strutture di assistenza e ospitalità pubbliche o private, anche residenziali e, ove necessario, con i servizi sociali; provveda alla selezione e nomina di eventuale personale privato di assistenza; comunichi a questo G.T. tutti gli eventi più rilevanti e richieda al medesimo l’autorizzazione alle relative spese;
4) compia, in nome e per conto del beneficiario, gli atti connessi al perfezionamento della praticaà di pensione e/o accompagnamento, nonché al successivo ritiro ed all’amministrazione del relativo assegno, utilizzando l’intera somma in libera disponibilità per le esigenze del beneficiario;
5) provveda all’amministrazione ordinaria degli immobili di comproprietà del beneficiario, intrattenendo i rapporti con il condominio, il Fisco e le PP.AA., il tutto salvi atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere specificamente autorizzati da questo G.T.;
6) riferisca al giudice sullo svolgimento del mandato con cadenza annuale.
Manda alla cancelleria perché convochi l’amministratore per il giuramento di cui all’art. 249 c.c., come richiamato dall’art. 411 c.c., per l’apertura dell’amministrazione, per le annotazioni nell’apposito registro e per le comunicazioni allo Stato Civile.
Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo per legge.
Bari 03/09/2008
Il Giudice Tutelare
Dott. Giuseppe Rana
______________
Nota
Si consolida l’orientamento in favore dell’amministrazione di sostegno.
di Nicola Ulisse
Con decreto depositato il 5/9/08, il Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, in persona del dott. Giuseppe Rana, riconosce l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno nel caso di persona affetta da malattia di Alzheimer.
Nel caso di specie, la misura era stata invocata dalla figlia del beneficiario al mero fine di perfezionare la pratica per l’indennità d’accompagnamento.
Invero lo scorso anno con decreto del 4/7/07 il Tribunale di Bari – per primo sul panorama giurisprudenziale nazionale – aveva già ammesso analoga istanza in favore di persona affetta dalla medesima patologia.
Nel provvedimento in oggetto il Giudice, richiama la luminosa pronuncia della Cass. 13584/06, che ha contribuito a chiarire l’ambito di applicazione e le finalità della riforma, volto non solo a garantire le cure e l’assistenza del beneficiario, ma, ove possibile, a realizzare con lui un progetto di sostegno esistenziale.
La S.C. prende le mosse dalle indicazioni rese dalla Consulta (cfr. sent. 440/05), la quale ha sottolineato che la funzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno pone al centro dell’attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum dell’incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come confermato anche dalla formulazione dell’articolo 404 c.c.. Ma, il discrimen consisterebbe piuttosto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Ciò significa che l’amministrazione di sostegno è l’istituto di elezione di primo e pronto impiego per l’apprestamento della tutela della persona inferma (o menomata) e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale dell’interdizione, che, come detto, dipende non dalla gravità dello stato d’incapacità, ma dal grado di protezione necessaria per l’incapace.
Avv. Nicola Ulisse