DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008 , n. 155


Misure  urgenti  per garantire la stabilita’ del sistema creditizio e
la continuita’ nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9/10/2008
in vigore dal 9/10/2008)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 117,  secondo  comma, lettera e), della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerate  le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui  principi  comuni  dell’Unione europea per l’adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
Valutata  la  straordinaria  necessita’  ed urgenza di garantire la stabilita’  del  sistema  creditizio e la continuita’ nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;
Ritenuta la straordinaria  necessita’  ed urgenza di prevedere un programma  di  interventi  per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita’ finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;


E m a n a
il seguente decreto-legge:


Art. 1.




  1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, anche in  deroga  alle  norme  di  contabilita’ di Stato, a sottoscrivere o garantire  aumenti  di  capitale  deliberati  da  banche italiane che presentano  una  situazione  di  inadeguatezza patrimoniale accertata dalla  Banca  d’Italia. Tale sottoscrizione puo’ essere effettuata a condizione   che   l’aumento   di   capitale  non  sia  stato  ancora perfezionato,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che  vi  sia  un  programma  di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.


  2. La sottoscrizione e’ effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dei seguenti elementi:
    a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
    b) l’adeguatezza  del  piano  di  stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale;
    c) le  politiche  dei  dividendi,  approvate dall’assemblea della banca  richiedente,  per  il  periodo  di  durata  del  programma  di stabilizzazione e rafforzamento.


  3. Le azioni detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla  data  di  sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono  privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.


  4. Fino  alla  data  di  cessione  delle  azioni  sottoscritte dal Ministero dell’economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma  di  stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette  alla  preventiva approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.


  5. Alle  partecipazioni  acquisite  dal  Ministero dell’economia e delle  finanze  ai  sensi  del presente articolo, non si applicano le limitazioni  alla partecipazione  al  capitale  di cui al capo V del titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita’ di socio di banca popolare e’ acquisita  dalla  data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di  cessione  delle azioni sottoscritte dal Ministero dell’economia e delle   finanze,   nelle  banche  partecipate  non  si  applicano  le disposizioni  speciali  in  materia  di esercizio del diritto di voto proprie delle societa’ cooperative.


  6. Non  si applicano al Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni  degli  articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico  delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.


  7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate per  ciascuna operazione  di  cui  al  presente  articolo le risorse necessarie  per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da  iscrivere  in  apposito capitolo dello  stato di previsione del Ministero   dell’economia   e  delle  finanze,  sono  individuate  in relazione a ciascuna operazione mediante:
    a) riduzione  lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle  dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,  comprese  le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti  territoriali  aventi  natura  obbligatoria; del fondo ordinario delle  universita’;  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle risorse  destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche’ quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
    b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
    c) utilizzo  mediante  versamento  in  entrata  di disponibilita’ esistenti  sulle contabilita’ speciali nonche’ sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione  di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
    d) emissione di titoli del debito pubblico.


  8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di   bilancio sono trasmessi con immediatezza  al  Parlamento  e comunicati alla Corte dei conti.

Art. 2.




  1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidita’, che possa recare pregiudizio alla stabilita’ del sistema finanziario, si   applicano  le  procedure  di  cui  agli articoli 70,  e  seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


  2. Il  Ministero  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad effettuare  le  operazioni di cui all’articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte  alle  procedure  di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva   ai   commissari  straordinari,  sentito  il  Comitato  di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero  dell’economia  e delle finanze. La delibera dei commissari e’ preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 3.




  1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita’, la Banca d’Italia  eroghi  finanziamenti  che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti  del  debitore  e  dei  terzi  aventi causa, all’atto della sottoscrizione  del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264,  1265  e  2800  del  codice  civile e agli articoli 1, comma 1,   lettera q), e 2,  comma 1,  lettera b),  del decreto legislativo  21 maggio  2004,  n.  170.  Ai medesimi finanziamenti si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.


  2. Il  Ministero  dell’economia e delle finanze puo’ rilasciare la garanzia  statale  su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali  di banche estere in Italia per fronteggiare   gravi   crisi   di   liquidita’  (emergency  liquidity assistance).

Art. 4.




  1. Ad  integrazione  ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia   dei   depositanti   istituiti   e  riconosciuti  ai  sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il   Ministero   dell’economia  e  delle  finanze  e’  autorizzato a rilasciare  la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane  per  un  periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.




  1. Con   decreti   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro dell’economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d’Italia, da adottarsi entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  sono stabiliti criteri, condizioni e modalita’ di sottoscrizione degli  aumenti di capitale  e  di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.


  2. La  garanzia  dello  Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sara’  elencata  nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  di  cui all’articolo 13 della legge 5 agosto  1978,  n.  468.  Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale dibase 8.1.7.

Art. 6.




  1. Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi’ 9 ottobre 2008


NAPOLITANO
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Tremonti,   Ministro   dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano