REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 01
riunita con l’intervento dei Signori
- MELCARNE Avv. Antonio – Presidente
- VENEZIANI Dott. Emanuele – Giudice
- BARLETTA – Alfredo – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1001/2008
( depositata in data 18/09/2008)
sul ricorso n. 1330/06
depositato il 21/02/2006
avverso Avviso irrogazione Sanzioni n. ( omissis)
Contro Agenzia Entrate Ufficio Trani
proposto dal ricorrente (omissis )
F A T T O
In sede di verifica, effettuata il ( omissis) nei confronti della Soc( omissis), esercente l’attività di pizzeria in ( omissis), la Guardia di Finanza riscontrava la presenza di alcuni dipendenti intenti a prestare la propria opera all’interno del locale ove veniva svolta l’attività.
I verbalizzanti, non avendo ricevuto dal Sig. ( omissis), legale rappresentante della Società, adeguata giustificazione documentale (libri, registri e documenti relativi alla vigente normativa sul lavoro) in ordine alla regolarità del rapporto di dipendenza, in data ( omissis) redigevano apposito verbale di constatazione con addebito della violazione prevista e punita dall’art. 3, terzo comma del D.L. 22/2/2002 n. 12
Sulla base del detto verbale e dei rilievi ivi evidenziati l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trani in data ( omissis) notificava alla suindicata Società l’atto di irrogazione sanzioni n.( omissis) per l’importo di € 3.404,59, oltre le spese di notifica.
Con ricorso consegnato al suindicato Ufficio il 15/2/2006 e presentato il 21 successivo alla Segreteria di questa Commissione, la ricorrente Società, rappresentata e difesa dal Dott. Comm. ( omissis), chiedeva l’annullamento dell’avviso di irrogazione sanzioni, evidenziandone l’assoluta infondatezza in ordine alla mancata produzione della documentazione inerente al rapporto di lavoro; eccepiva l’incostituzionalità dell’art. 3 della Legge 73/02; produceva in copia, unitamente all’impugnato avviso, il Mod. C/Ass, la dichiarazione di assunzione, lo stralcio del libro matricola, il libro delle presenze, il verbale di operazioni compiute-( omissis)
Con note del 13/4/2006 prot. ( omissis) depositate il 19/4/2006, si costituiva l’opposta Agenzia, contestando l’infondatezza e l’inconsistenza dei motivi addotti dall’opponente in ricorso; evidenziava la carenza di idonea prova in ordine alla data di assunzione dei dipendenti ed opponeva l’irrilevanza, ai fini del giudizio, della sollevata questione di incostituzionalità; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle somme portate dall’atto impugnato con gli interesse, vinte le spese processuali.
Disposta la comparizione delle parti in pubblica udienza come da richiesta della ricorrente, non presente, la Commissione, sentiti il relatore e il rappresentante dell’Ufficio dott.ssa ( omissis), riserva la decisione.
D I R I T T O
La Commissione osserva:
La sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, irrogata dall’Ufficio di Trani, ha per presupposto l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture obbligatorie e dunque l’inosservanza di norme «lavoristico-previdenziali».
Appare del tutto evidente che il provvedimento adottato dall’Ufficio è costituito da una sanzione amministrativa, con la conseguenza che l’opposizione all’applicazione di detta sanzione avrebbe ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro irregolare e un tale accertamento rende necessaria una attività istruttoria basata essenzialmente sulla prova testimoniale non consentita nel processo tributario.
L’unico riferimento al campo tributario è costituito dalla attribuzione agli uffici finanziari della competenza ad irrogare la sanzione.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 130 del 14/5/2008 e con specifico riguardo alla giurisdizione tributaria in relazione a questioni di legittimità analoghe a quelle in esame, ha precisato che essa «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 34 del 2006); ha, altresì, affermato che «l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)».
Con specifico riferimento al caso in esame, la sanzione attiene, come risulta dal verbale della Guardia di Finanza, a “violazione in materia di lavoratori irregolari” per aver, la ricorrente, “avuto alle proprie dipendenza nr. 1 lavoratore in violazione alla normativa sul lavoro” e, pertanto, la relativa controversia non rientra nella giurisdizione tributaria.
Quanto innanzi riportato è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la suindicata sentenza n. 130/2008, che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria irrogate dagli uffici finanziari, giacchè esse conseguono alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.
Concludendo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e in applicazione del principio della traslatio iudicii la causa va rimessa innanzi al Tribunale territorialmente competente (Cass. Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 14831 del 5/6/2008) con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questa Commissione che, per quanto innanzi, si dichiara priva di giurisdizione.
Si ravvisono giusti motivi per compensare le spese del giudizio anche in considerazione della particolarità della materia.
P.Q.M.
La Commissione, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e rimette la causa innanzi al Tribunale territorialmente competente, onerando la parte diligente a dar corso ai conseguenti adempimenti nei prescritti termini. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 20 giugno 2008.
Il Presidente-relatore
Avv.Antonio Melcarne