La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura,

in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di elaborazione di un nuovo ordinamento professionale forense ed alla bozza fatta circolare dal Consiglio Nazionale Forense con data 16.9.2008,


esprime le seguenti valutazioni


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ritiene che il principale obiettivo di una riforma dell’ordinamento forense – ed anzi la stessa ragione che ne giustifica la necessità – sia rappresentato dall’approntamento di uno statuto professionale ed ordinamentale che, sul presupposto della specificità della professione forense, del suo rilievo anche costituzionale, del ruolo sociale dell’avvocato quale difensore, in ogni sede, dei diritti, e, così, quale attore indispensabile nell’evoluzione economica e sociale della collettività, appresti gli strumenti necessari a garantire, nell’interesse pubblico, la migliore qualità professionale e deontologica degli avvocati, oltre che, conseguentemente, le più idonee condizioni di esercizio dell’attività professionale.


Il percorso per conseguire tali obiettivi l’Avvocatura lo ha già segnato da tempo; ne sono fedele testimonianza i risultati degli ultimi Congressi Nazionali e della Conferenza di Napoli del 2005, da comporsi in un’adeguata ed aggiornata sintesi.


In questa prospettiva appare senz’altro da condividersi la determinazione del Consiglio Nazionale Forense, che, preso atto dell’esistenza di più iniziative dirette ad attuare tale sintesi, ha predisposto un testo base, promuovendo una serie di consultazioni e di confronti volti a cercare le necessarie convergenze.


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, che ha partecipato a tali lavori, prende atto che il testo in commento ha recepito, in più parti, le soluzioni prospettate nella bozza di riforma dell’ordinamento professionale che aveva diffuso già nel 2005.


Ci si riferisce in primo luogo all’accesso attraverso il sistema delle scuole forensi obbligatorie, ma anche, tra l’altro, alle norme generali sulla disciplina dell’ordinamento e della professione di avvocato, alla previsione espressa di percorsi per conseguimento e spendita di titoli di specializzazione, che comunque non comportino esclusive, alla previsione nella legge del contenuto del regolamento sulle specializzazioni, alla partecipazione finanziaria delle regioni all’attività formativa, all’eliminazione dell’accesso diretto dei professori universitari all’albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, all’eliminazione della previsione dell’ordine nazionale, alla previsione del revisore unico per gli ordini con meno di 500 iscritti.


L’Organismo Unitario, nella convinzione della centralità del sistema ordinistico, pur con le mutate caratteristiche di tutore dell’interesse collettivo alla qualità degli avvocati e di promotore della stessa, ha condiviso l’attribuzione al Cnf della potestà regolamentare, sostenendo però la necessità della corrispettiva consultazione obbligatoria delle principali rappresentanze dell’Avvocatura e quindi anche dell’Organismo espresso dal Congresso, istanza peraltro allo stato pacificamente accolta nel testo.


Così come ha condiviso e sostenuto la scelta di riservare all’esclusiva competenza dei consigli distrettuali la trattazione del procedimento disciplinare, con la previsione di distinte sezioni, istruttoria e giudicante, nella convinzione che il tentativo di superare la grave opacità dell’attuale gestione della giustizia disciplinare presso troppi ordini debba prevalere sulle pur comprensibili ragioni addotte a sostegno della permanenza quanto meno del dibattimento in sede circondariale.


Ha condiviso altresì la previsione delle Unioni, momento ormai insostituibile di coordinamento e di promozione dell’attività degli ordini circondariali.


Ritiene tuttavia che una legge professionale ed ordinamentale che voglia davvero conseguire gli obiettivi sopra indicati, necessiterebbe di ulteriori previsioni, aventi ad oggetto, in primo luogo:




  1. la rimozione dell’incomprensibile incompatibilità con l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, in un momento in cui occorre immaginare per gli avvocati maggiori aree di intervento professionale anziché restringerle;


  2. la sostituzione della previsione della vigilanza del Cnf sulle associazioni specialistiche con (i) la previsione della verifica delle condizioni e dei requisiti per costituzione e funzionamento di tali associazioni e (ii) con la previsione della disciplina di condizioni e requisiti per il riconoscimento di quelle esistenti e la previsione della verifica degli stessi;


  3. l’esclusione della previsione di un ordine forense, della quale non si avverte la necessità e della quale non sono chiare le implicazioni innanzi tutto in termini di salvaguardia dell’autonomia degli ordini circondariali;


  4. nella stessa prospettiva, la reintroduzione, in capo ai consigli dell’ordine, della rappresentanza istituzionale a livello circondariale e l’eliminazione della previsione, in capo al Cnf, del potere di coordinamento dell’attività dei consigli circondariali;


  5. la rimozione della soglia anagrafica per l’elettorato passivo nei consigli dell’ordine, misura anacronistica ed ingiustificata (risulta che tale richiesta sia stata fatta propria dal Cnf negli ultimi giorni);


  6. la modificazione del numero dei componenti del Cnf, onde venire incontro, in particolare, alle esigenze degli ordini minori facenti parte di distretti nei quali vi sia un ordine di dimensioni tali da rendere pressoché impossibile l’accesso dei primi al Consiglio Nazionale; modificazione alla quale dovrebbe accompagnarsi anche una verifica dell’adeguatezza dell’attuale meccanismo elettorale;


  7. la rimozione della previsione che al Cnf accedano solo gli iscritti all’albo speciale, anch’essa ingiustificatamente discriminatoria – in particolare nella prospettiva della condivisibile robusta restrizione dell’accesso a tale albo – nei riguardi di iscritti di rilevante caratura professionale e morale che abbiano fatto la scelta professionale di non patrocinare dinanzi le giurisdizioni superiori;


  8. la valorizzazione espressa del principio della pari opportunità;


  9. l’integrazione della disciplina sull’accesso, tra l’altro, sia con la previsione di una preselezione all’accesso al tirocinio anche nel periodo transitorio, sia con il recupero di una serie di disposizioni che non compaiono più nella stesura in commento, quali quelle relative all’attestazione, da parte dell’avvocato, del compiuto tirocinio, alla previsione che la violazione dei doveri dell’avvocato costituisce illecito disciplinare, all’ambito del patrocinio sostitutivo, al termine dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo, alla cancellazione dei praticanti, al contenuto del regolamento relativo ai corsi delle scuole forensi (art. 41/4 e 41/5 della precedente bozza), all’organizzazione delle scuole (art. 42 della precedente bozza), all’organizzazione dei corsi (art. 44 della precedente bozza);


  10. la reintroduzione del tirocinio presso gli uffici giudiziari, preziosa esperienza formativa;


  11. la statuizione, per i collegi di disciplina, dell’impossibilità che alla trattazione di singoli procedimenti partecipino componenti eletti dal consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvocato indagato o incolpato nel procedimento stesso, ovvero che detti componenti siano in minoranza.

Altra scelta non condivisibile appare quella di vietare le società di capitale con soci solo professionisti (e cioè con esclusione di soci di puro capitale) e con statuto ad hoc, finalizzato a salvaguardare le specificità della professione forense e le esigenze di natura previdenziale. In un momento nel quale altre categorie assai vicine agli avvocati stanno per dotarsi di modelli flessibili e moderni di esercizio dell’attività professionale (le società intellettuali) e nel quale in altri Paesi viene fatta tale scelta nell’ambito della professione forense (addirittura con soci di puro capitale), si rischia di perdere l’occasione di fare scelte innovative, destinate forse al momento ad una nicchia di avvocati, ma che in un futuro anche prossimo potrebbero rappresentare una comoda ed adeguata formula organizzativa. Va ricordato, al riguardo, che gli esiti della Conferenza Nazionale di Napoli 2005 e delle due sessioni del XXVIII Congresso Nazionale Forense muovevano significativamente in tale direzione e che l’Organismo Unitario ebbe conseguentemente a predisporre e circolarizzare ipotesi di testo normativo, nonché di statuto e regolamento per tale peculiare forma di società, nella quale valorizzare adeguatamente il capitale umano e non solo quello finanziario.


Ultimo argomento, il Congresso Forense.


L’Organismo Unitario, in ossequio alle deliberazioni congressuali, intende difendere la scelta fatta dagli avvocati italiani, ormai quasi quindici anni fa, di modificare il Congresso e mutarne le connotazioni, da congresso giuridico a congresso latu sensu “politico”, che rappresenta (e viene riconosciuto, anche all’esterno, come) il momento nel quale l’Avvocatura, attraverso delegati democraticamente eletti in ogni Foro, discute ed esprime determinazioni sui temi della giustizia e della professione.


Pertanto, pur nella consapevolezza della necessità di una significativa revisione dell’assetto del Congresso, che non ne muti la natura, ma lo renda più funzionale ed adeguato alle esigenze ed alle aspettative alla quali è chiamato a rispondere, e dichiarando di essere pronto fin da subito a discutere delle nuove regole congressuali, l’Organismo Unitario non può non sottolineare il palese conflitto tra la condivisa previsione dell’autonomia statutaria del Congresso e, da un lato, la previsione della sua convocazione da parte del Cnf, nonché, dall’altro, la mancanza dell’indispensabile – onde evitare pericolosi ed ambigui vuoti normativi – richiamo dell’applicazione, in via transitoria, e cioè fino a modifica, delle regole statutarie vigenti.


Questo, per l’Organismo Unitario, è un tema condizionante l’adesione al testo in commento, talché, qualora non venisse recepito, dovrebbe a malincuore – innanzi tutto in ossequio alla volontà manifestata dal Congresso – ritenersi libero di riproporre autonomamente tutte le proprie ragioni, anche quelle che, nello spirito di leale collaborazione che ha contraddistinto i lavori culminati nella bozza in commento, sono state oggetto di modifica o di rinunzia nell’obiettivo di convergere su un testo davvero unitario.


Pertanto, ciò considerato, la Giunta dell’Organismo Unitario


auspica


che il Consiglio Nazionale Forense recepisca e faccia proprie, nella bozza che andrà ad adottare, le ragioni esposte e dia poi corso ad ulteriore consultazione delle rappresentanze dell’Avvocatura, onde pervenire ad un testo finale che rappresenti davvero la sintesi unitaria dei loro contributi.


Roma, 25 settembre 2008