CASSAZIONE PENALE SEZ. I, 21 maggio 2008 (6 maggio 2008), n. 20289
 
S Chieffi – Presidente
E. G. Gironi – Relatore


LA CORTE


Vista l’ordinanza in epigrafe, che ha rigettato la richiesta del P.M. di revoca, ex art. 168, co. 1, n. 1 cod. pen. , del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato a X con sentenza 20.7.1999 Trib. Aosta in conseguenza della condanna di cui a sentenza 16.1.2004 del medesimo tribunale, ritenendo che non possa dar luogo a revoca una sentenza di condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria;
visto il ricorso con cui il P.M. denuncia violazione dell’art. 168, co. 1, n. 1 cod. pen. sull’opposto assunto della revocabilità del beneficio anche in forza di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, dovendosi avere esclusivo riguardo alla pena sostituita, come ritenuto da Cass., sez. IV, ud. 12.4.1995, Currò, in Ced Cass., rv. 201.511;
ritenuta l’infondatezza del ricorso, dovendosi disattendere il precedente invocato dal ricorrente in considerazione del disposto dell’art. 57 L. n. 689/1981, il quale, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che “per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita” stabilisce, all’opposto, che “la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva”;
rilevato, invero, che la citata sentenza Currò, trascurando del tutto il chiaro dettato del predetto art. 57, si limita a sostenere che l’opinione qui accolta darebbe luogo al cumulo del beneficio della sostituzione della pena detentiva con quello della permanenza della sospensione condizionale, il che non costituisce ragione pertinente ed idonea ad escludere l’applicazione della previsione normativa sopra richiamata, postulando come assiomatico proprio l’assunto da dimostrare;
considerato che altrettanto inappagante deve ritenersi la motivazione addotta dalla sentenza di questa stessa sezione in data 9.10.2000, Rizzato, che si limita a richiamare il precedente della sentenza Currò, giudicando irrilevanti le successive “vicende esecutive” della pena detentiva, laddove la sostituzione di quest’ultima, in quanto disposta dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna, non riguarda affatto la fase dell’esecuzione;
ritenuta, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 168, co. 1, n. 1) cod. pen. in difetto del prescritto requisito della condanna a pena detentiva.


P. Q. M.


Rigetta il ricorso


Roma, 6 maggio 2008