LEGGE 24 luglio 2008 , n. 127


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio
2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il
riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28-7-2008
testo in vigore dal 29-7/2008)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.




  1. Il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 luglio 2008


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano






 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 maggio 2008 , n. 95


Testo del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 126 del 30 maggio 2008), coordinato con la
legge di conversione 24 luglio 2008, n. 127 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti
relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e
dei vice procuratori onorari»
.


Avvertenza:


Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.


Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((…))


A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1.




  1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

(( «Art. 1-bis.




  1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.». ))

Art. 2.




  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.