Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nella seduta del 10/07/2008 ha affrontato la tematica sollevata dall’avv. Zotti circa la formazione di un elenco specifico di avvocati particolarmente competenti in materia di Diritto dei minori e della Famiglia, adottando apposita delibera. Il Consiglio ha ritenuto di dover sensibilizzare le Autorità al rispetto della normativa vigente attraverso l’invio di una comunicazione alle Autorità competenti ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte di Appello, che di seguito si trascrive per renderla nota agli iscritti.

 

Trani, 16. 07. 2008

Gent.mo Signor
Avv. Debora Zotti
Presidente Osservatorio Nazionale
sul Diritto di Famiglia sez. di Trani
Gall. V. Pisani 6
70031 Andria

e p.c.
Ill. mo Signor
Dr. Francesco Occhiogrosso
Presidente del Tribunale per i Minorenni
Via T. Fiore 49/D
70123 Bari


Ill.mo Signor
Dr. Vito Caferra
Presidente della Corte di Appello
70123 Bari


Preg.mo Signor
Avv. Emmanuele Virgintino
Presidente Consiglio dell’Ordine
Degli Avvocati
P.zza E. De Nicola 1
70123 Bari


Preg.mo Signor
Avv. Lucio Miranda
Presidente Consiglio dell’Ordine
Degli Avvocati
Palazzo di Giustizia
71100 Foggia


Preg.mo Signor
Avv. Giuseppe Agnusdei
Presidente Consiglio dell’Ordine
Degli Avvocati
71036 Lucera



Il Consiglio, in merito alla Sua istanza, datata 26. 05. 2008 prot. n. 1386, dopo una approfondita disamina della questione, ha adottato la seguente deliberazione in data 10. 07. 2008:


Al fine di tentare di dare esauriente risposta alla istanza presentata in data 26.5.08, prot. n. 1386, dall’avv. Debora Zotti, del Foro di Trani, nella qualità di Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione territoriale di Trani, con la quale la Collega istante, evidenziando e premettendo che a decorrere dal 1° Luglio 2007 sono entrate definitivamente in vigore le modifiche introdotte dalla Legge 28.3.2004 n.249 e dall’art. 336 cod. civ. nei procedimenti civili de potestate, secondo cui i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello stato, nonché dall’art. 8 comma IV^ e dall’art. 10 comma II^ della Legge 4.05.1983 n.184 che introduce la difesa anche d’ufficio dei minori, dei genitori e degli altri parenti nei procedimenti di adottabilità; che con l’entrata in vigore di detta normativa è stata prevista la possibilità, per gli avvocati che nella materia abbiano maturato particolare competenza, di inserirsi negli elenchi del gratuito patrocinio indicando in modo specifico fra i settori d’interesse anche il “Diritto dei minori e della Famiglia” al fine di fornire un supporto qualificato soprattutto nei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni; che, infine, altri Ordini hanno provveduto a stilare un elenco specifico che viene trasmesso periodicamente presso il Tribunale per i Minorenni.
L’avv. Debora Zotti, sulla scorta di tali premesse, ha inteso sensibilizzare il Consiglio dell’Ordine sull’opportunità di formare un elenco specifico di avvocati particolarmente competenti in materia di Diritto dei minori e della Famiglia, integrandolo al registro già esistente dei professionisti iscritti al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia civile, dal quale il Tribunale per i minorenni possa attingere per assegnare le difese d’ufficio in materia di procedimenti civili de potestate.


Il Consiglio dell’Ordine di Trani ha già in precedenza esaminato la questione proposta dall’avv. Debora Zotti ed, in particolare, nella seduta del 25.10.2007 ed in tale circostanza ha espresso il seguente parere che ritiene di dover confermare per le seguenti argomentazioni:


premesso




  • che in data 28.3.2001 veniva promulgata la L. 149 avente ad oggetto modifiche alla L.184/83, sulla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al Titolo VIII^ del Libro Primo del Codice Civile;


  • che l’art. 37 3° co. della suddetta normativa modificava l’art. 336 c.c. inserendo al IV^ co. le parole “anche a spese dello stato nei casi previsti dalla Legge”;


  • che tuttavia il suddetto inciso è stato successivamente soppresso dall’art. 299 del DPR 30.5.2002 n. 115;


  • che con successivi provvedimenti legislativi veniva prorogata l’entrata in vigore della L. 149/01 sino al 30.6.07;


  • che in data 1.7.07 entrava definitivamente in vigore la L. 149/01 ed in particolare, per quanto ci occupa, l’art. 37 della medesima così come successivamente modificato dal DPR 115/02;


  • che allo stato pertanto, per quanto a ns. conoscenza, non vi è una disposizione normativa che, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.184/83, così come modificata dalla L. 149/01, regolamenti la difesa d’ufficio nei giudizi minorili né l’istituzione del gratuito patrocinio nel settore Diritto dei minori e della Famiglia nei procedimenti civili de potestate;


  • che il Legislatore preso atto di quanto sopra, conseguente al mancato coordinamento di norme promulgate in tempi successivi, aveva in studio dinanzi alla Camera dei Deputati-XV Legislatura II^ Commissione Permanente (Giustizia) in sede referente un progetto di Legge riguardante la Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al Codice Civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (cfr. a riguardo il sito dell’AIAF – Associazione degli Avvocati per la Famiglia e per i minori).

Allo stato, pertanto, è parere di questo Consiglio che vi è un vuoto legislativo per l’attuazione delle norme di cui all’oggetto dell’istanza avanzata dall’avv. Debora Zotti (L. 184/83 e L. 149/01) atteso che il vigente art. 336 IV^ co. cod. civ. così recita “ Per i
provvedimenti di cui ai commi precedenti (n.d.r. procedimenti civili de potestate), i genitori e il minore sono assistiti da un difensore” e da tale comma sono state elise le parole “anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla Legge” in forza dell’art. 299 DPR 115/02.
Quanto sopra inerisce alla possibilità del gratuito patrocinio nei procedimenti civili de potestate.
In merito all’opportunità e/o possibilità di specificazione di particolare competenza per il Diritto dei Minori e della Famiglia per i Colleghi già iscritti nel Registro del gratuito patrocinio si ritiene che ciò, allo stato, non sia possibile in quanto il DPR 115/02 alla parte III intitolata “Patrocinio a spese dello Sato” e al successivo Titolo I delimita l’ammissibilità a tale beneficio “Nel processo Penale, Civile, Amministrativo, Contabile e Tributario” delineando per ciascuna materia indicata la omniacomprensività della stessa (ovverrossia nell’ambito del Giudizio Civile tutto ciò che riguarda tale materia comprensiva anche del Diritto dei Minori e della Famiglia)”.


Ciò premesso, la formazione di un elenco dei difensori “che abbiano maturato particolare competenza nella materia del Diritto dei Minori e della Famiglia”, in difetto di una specifica specializzazione acquisita dagli iscritti, non sembra che possa giustificare comportamenti discriminatori in danno degli Avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio nei giudizi civile e penali.
Pertanto, poiché l’avv. Debora Zotti, nella predetta qualità di presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia –sezione territoriale di Trani-, lamenta che “attualmente vengono nominati Avvocati appartenenti esclusivamente all’Ordine di Bari anche in procedimenti che coinvolgono minori e genitori residenti nella circoscrizione del Tribunale di Trani”, si invita cortesemente l’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari ad utilizzare gli elenchi ufficiali dei difensori di ufficio predisposti dagli Ordini circondariali, con osservanza dei criteri di rotazione e di competenza territoriale, onde favorire il corretto ed effettivo esercizio delle funzioni costituzionali attribuiti all’Avvocatura.


Con stima.


Avv. Francesco Logrieco