La responsabilità civile della P.A. nella custodia del demanio stradale.
(nota alla sentenza n. 1055/2007 della Corte di Appello di Bari)
Nicola Ulisse

La sentenza n° 1055/07 resa dalla III^ Sez. Civile della Corte di Appello di Bari (Pres. Dott. Michele Cristiano – Cons. Rel. Dott.ssa Emma Mininni) si annovera nel ricco ed affermato filone giurisprudenziale che, in caso di danni dovuti a difetto di vigilanza e manutenzione del demanio comunale, ravvisa la responsabilità oggettiva della P.A.
La pronuncia si distingue per la chiarezza della motivazione.
La vicenda riguarda il proprietario di un immobile che, a causa dell’errata conformazione della strada pubblica e delle relative pendenze, subisce danni al pian terreno della sua abitazione, all’interno della quale, quando piove copiosamente, anche a causa esecuzione di opere all’impianto pubblico fognario, si verificano infiltrazioni e riversamenti d’acqua meteorica.
La Corte di Appello di Bari ne ha accolto le istanze, ribadendo che – tanto nel caso in cui il profilo causale della responsabilità della P.A. sia riconducibile a quello contrattuale quanto a quello aquiliano – può aversi una diminuzione della responsabilità della P.A. danneggiante se, ai sensi dell’art. 1227 co. 1° cod. civ., si riscontra in capo al medesimo soggetto danneggiato un comportamento colposo (abnorme) idoneo a interrompere il nesso causale o a spiegare una qualche incidenza concorsuale sulla produzione dell’evento.
La pronuncia s’inserisce nel ricco filone giurisprudenziale, a cui, invero, anche la maggioranza della dottrina più recente aderisce, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure indicative dell’impossibilità della custodia da parte della P.A., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perchè solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto.
In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali – nell’ipotesi dell’insidia o trabocchetto – la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere l’anomalia con l’ordinaria diligenza (il brano è tratto dalla sent. n° 15384/06 della Suprema Corte (di seguito allegata); cfr. nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 06/04/2004, n.6753 in Mass. Giur. It., 2004; così anche Cass. civ., sez. III, 20/08/2003, n.12219; Cass. civ., sez. III, 09/04/2003, n.5578; Cass. civ., sez. III, 15/01/2003, n.472; a sostegno della presunzione di responsabilità oggettiva della P.A. adde Cass. Sez. Un. 12019/91).
Trani, 16 luglio 2008


Avv. Nicola Ulisse