BREVE GUIDA ALLA PREVIDENZA FORENSE


A CURA DEL DELEGATO AVV. RICCARDO MARCHIO


AGGIORNAMENTO 2005-2006-2007-2008






CONTRIBUTO SOGGETTIVO





























10%


3%

Anno 2005sino a € 80.600,00 oltre a € 80.600,00
Anno 2006sino a € 82.200,00 oltre a € 82.200,00
Anno 2007sino a € 83.600,00 oltre a € 83.600,00

12%


3%

Anno 2008sino a € 85.250,00 oltre a € 85.250,00


E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo annuale che per




  • l’anno 2005 ammonta a € 1.220,00


  • l’anno 2006 ammonta a € 1.245,00


  • l’anno 2007 ammonta a € 1.265,00


  • l’anno 2008 ammonta a € 1.290,00 





CONTRIBUTO INTEGRATIVO


E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo annuale che per




  • l’anno 2005 ammonta a € 365,00


  • l’anno 2006 ammonta a € 375,00


  • l’anno 2007 ammonta a € 380,00


  • l’anno 2008 ammonta a € 385,00





CONTRIBUTO DI MATERNITA’




  • l’anno 2005 ammonta a € 173,00


  • l’anno 2006 ammonta a € 173,00


  • l’anno 2007 ammonta a € 173,00


  • l’anno 2008 ammonta a € 173,00

N.B.: Gli iscritti pensionati ultrasettantenni pagano solamente il contributo di solidarietà del 4% che non dà diritto ad alcuna prestazione


N.B.: Per i primi tre anni gli iscritti infratrentacinquenni hanno un bonus del 50% del contributo soggettivo minimo e sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo (pagano cioè il 2% solo sul fatturato effettivo)







CONTINUITA’ PROFESSIONALE
Efficacia ai fini pensionistici









































Irpef


Iva

l’anno 2005

€ 7.320,00 


€ 10.980,00


ridotto


€ 3.660,00 


€ 5.490,00

l’anno 2006

€ 7.470,00 


€ 11.205,00


ridotto


€ 3.735,00 


€ 5.602,50

l’anno 2007

€ 7.590,00 


€ 11.385,00


ridotto


€ 3.795,00 


€ 5.692,50

l’anno 2008

€ 8.000,00 


€ 12.000,00


ridotto


€ 4.000,00 


€ 6.000,00


I praticanti e gli avvocati per il primo anno di iscrizione all’Albo, sono esonerati dalla prova dell’esercizio continuativo; per il secondo e terzo agli avvocati è riconosciuta la continuità per un volume di affari di qualsiasi importo. Dal quarto all’ottavo anno di iscrizione all’Albo e per gli avvocati ultrasettantenni, il criterio reddituale per la continuità è ridotto alla metà dei redditi professionali minimi e volume d’affari fissati dal Comitato dei Delegati.


In ogni caso è ammessa la media tra le cause (fino al 1986) o i redditi o i volumi d’affari relativi a tre anni consecutivi.