TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Promiscua
Il Tribunale di Trani – Sezione Promiscua – composto dai signori magistrati :
– dr. Luciano Guaglione Presidente
– dr. Alberto Binetti Giudice relatore
– dr. Riccardo Leonetti Giudice
a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 10 ottobre 2006 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale Reclami al n. 2300/2006
TRA
D. A. D. M. V. e D. M. F., rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell’atto di reclamo, dall’Avv. M. M. ed elettivamente domiciliati in Trani al C.so ., .., presso il suo studio; -RECLAMANTI-
E
S. S. M. & C. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 24 ottobre 2006 dall’Avv. F. D., ed elettivamente domiciliata in Trani al Lung. C. ., .., presso il suo studio;- RECLAMATA –
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Oggetto della presente procedura è la concessione della sospensione dell’esecuzione per rilascio disposta con ordinanza provvisoria del 24 ottobre 2005.
In particolare, gli odierni reclamanti avevano intimato un atto di precetto di rilascio in data 17 febbraio 2006 nei confronti della conduttrice S. S. M. & C. snc., notificando unitamente il titolo esecutivo rappresentato dalla ordinanza provvisoria di rilascio (emessa in sede di convalida dello sfratto per morosità) del Giudice di Trani.
Con ricorso in opposizione, depositato in data 20 aprile 2006, l’odierna reclamata ha evidenziato la circostanza che sarebbe sopravvenuto un nuovo contratto di locazione tra le parti, che, sostituendo quello precedente, risolto per effetto della morosità, avrebbe legittimato la permanenza della stessa locataria nei locali di cui si chiede il rilascio.
In via preliminare, l’odierna reclamata ha chiesto disporsi la sospensione dell’esecuzione.
Sentite le parti sul punto, il giudice dell’esecuzione per rilascio, con il provvedimento oggi reclamato ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris dell’opposizione (revocando il proprio provvedimento di sospensione, reso con decreto inaudita altera parte in occasione della fissazione della comparizione delle parti), ma ha subordinato la prosecuzione della esecuzione (e quindi del rilascio) alla circostanza che la società conduttrice non provveda – entro il 4 settembre 2006 – “al pagamento in favore degli opposti della somma corrispondente ai canoni locativi maturati e a maturarsi sino a tale data, oltre accessori ed interessi legali”.
Hanno, dunque, interposto reclamo i locatori, censurando il provvedimento del primo giudice nella parte in cui, pur avendo accolto le posizioni degli opposti ed avendo revocato la precedente sospensione, ha posto per la prosecuzione dell’esecuzione la condizione del mancato pagamento dei canoni di locazione (condizione che, evidentemente, la società conduttrice si è affrettata a far avverare mediante offerta formale della somma relativa – offerta rifiutata dai locatori-).
Nel costituirsi nella presente fase di reclamo, la società S. S. & C. ha dedotto l’inammissibilità ed improponibilità del reclamo principale ed ha proposto reclamo incidentale nella parte in cui il primo giudice ha affermato l’insussistenza del fumus dell’opposizione.
Disposta la comparizione delle parti dinanzi al collegio, ciascuna di essa si è riportata ai propri atti chiedendo l’accoglimento delle rispettive richieste.
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In via preliminare va precisato che il reclamo principale è ammissibile e proponibile.
In primo luogo, infatti, va ricordato che il termine per la proposizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nella nuova formulazione (essendo la stessa applicabile al caso che ne occupa, attesa la presentazione del ricorso per la sospensione in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma) è di quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento – se avvenuta in udienza – ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Poiché il provvedimento reclamato risulta notificato a mezzo di biglietto di cancelleria in data 28 agosto 2006, il reclamo, proposto in data 7 settembre 2006, appare del tutto tempestivo.
Sotto diverso profilo, il reclamo risulta proponibile, in quanto, contrariamente a quanto assunto dalla reclamata, la statuizione del primo giudice con la quale è stata posta la condizione negativa alla prosecuzione della esecuzione, non può affatto qualificarsi come mera attuazione del provvedimento già reso, facendo parte integrale della decisione di sospensione; e ciò a prescindere dal fatto che anche i provvedimenti di attuazione sono suscettibili di reclamo, alla luce della prevalente interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale, nonostante la formulazione apparentemente limitativa dell’art. 669 terdecies co. 1 c.p.c. – che sembrerebbe circoscrivere lo strumento del reclamo alla censura dei soli provvedimenti che accolgono o rigettano richieste cautelari – ogni provvedimento di natura cautelare (ivi compresi quelli dichiarativi dell’inammissibilità o quelli di attuazione) è suscettibile di reclamo.
Passando al merito, occorre dire che, a fronte della richiesta di sospensione di una esecuzione già avviata – ai sensi dell’art. 624 c.p.c. –, il giudice dell’esecuzione non è investito del potere di emettere provvedimenti cautelari innominati – che potrebbero e dovrebbero essere specificamente richiesti e ne dovrebbe essere dimostrata l’esistenza dei relativi presupposti – bensì deve limitarsi al mero accertamento della esistenza dei gravi motivi (ormai pacificamente riconducibili al fumus dell’opposizione e al periculum in mora) e, all’esito dello stesso, a disporre o a non disporre la sospensione dell’esecuzione.
Ogni ulteriore provvedimento (quale potrebbe essere una condizione o una cauzione o simili) sarebbe emesso, a parere del Collegio, in assenza del relativo potere da parte del giudice – tanto più che lo stesso non è stato neppure richiesto dalla parte opponente, che si è limitata a prospettare l’esigenza di sospendere la procedura.
In conclusione, una volta verificata l’inesistenza del fumus per la concessione della sospensione, risulta contraddittorio, se non arbitrario, porre una condizione (che nessuno aveva richiesto) alla prosecuzione dell’esecuzione, rendendo, a questo punto, legittima – mediante l’offerta reale dei canoni, che puntualmente è avvenuta – la resistenza al rilascio che, però, con lo stesso provvedimento era stato ritenuto doveroso.
Tanto comporta l’accoglimento del reclamo e la riforma del provvedimento reso dal primo giudice mediante l’eliminazione della condizione ivi apposta.
Quanto al reclamo incidentale lo stesso appare infondato.
Condivide, infatti, il Collegio la motivazione del primo giudice nella parte in cui esclude che le argomentazioni portate dalla S. snc in altro ricorso tendente all’accertamento di diverso contratto di locazione (disconosciuto dai locatori) possano incidere sulla decisione in ordine alla sospensione di un titolo di rilascio, fondato sulla risoluzione per morosità – già accertata e non sanata – di un precedente e diverso contratto di locazione.
In particolare, è pur vero che l’odierna reclamata prospetta una sostanziale continuità nel rapporto di locazione che sarebbe in contrasto con il rilascio richiesto dai reclamanti; tuttavia, a prescindere dal fatto che la S. snc non allega l’esistenza di un contratto scritto e registrato, bensì l’intervenuto perfezionamento della fattispecie negoziale per effetto dell’accettazione di precedente proposta, il che presuppone un accertamento giudiziale che certamente è sottratto tanto al giudice dell’esecuzione quanto al Collegio del reclamo avverso l’ordinanza che si pronuncia sulla sospensione all’esecuzione; in ogni caso, i due rapporti prospettati, dei quali il primo (quello avente ad oggetto lo sfratto) sì è sicuramente concluso, appaiono distinti, di modo che, da una parte non vi sono impedimenti giuridici a che l’esecuzione sia portata a compimento sulla scorta di un titolo esecutivo (l’ordinanza di rilascio) perfettamente legittimo ed in assenza di elementi sopravvenuti incidenti sul titolo medesimo, e, dall’altra, l’esistenza di altro rapporto che giustificherebbe una detenzione qualificata legittimerebbe, al più, l’asserito conduttore ad agire in via di urgenza nell’ambito dell’instaurato giudizio di accertamento, per ottenere un provvedimento innominato onde permanere nella detenzione di cui sopra.
Tanto, comporta il rigetto del reclamo incidentale.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la pendenza del giudizio di opposizione, comporta che le stesse siano rimesse all’esito di quest’ultimo.
P.Q.M.
1) Accoglie il reclamo proposto in data 7 settembre 2006 e, per l’effetto, riforma il provvedimento del giudice di Trani del 5 luglio 2006 eliminando la parte in cui subordina il rilascio dell’immobile di proprietà dei reclamanti al difetto del pagamento dei canoni locativi;
2) Rigetta il reclamo incidentale della S. S. M. & C. sas proposto con comparsa del 24 ottobre 2006;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trani – Sezione Promiscua, il 23 gennaio 2007.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. A. Binetti Dott. L. Guaglione