RAPPORTO TRA INDULTO E
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Due istituti giuridici a confronto: il controverso rapporto tra i due benefici,
le loro modalità applicative, ed il diritto di scelta da parte dell’imputato
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di Francesco Morelli

Si ringraziano la dott.ssa Margherita Grippo, Giudice presso il Tribunale di Trani, sez. distaccata di Barletta, nonchè il dott. Francesco Messina e dott. Lorenzo Gadaleta, Giudici presso il Tribunale di Trani, per il preziosissimo contributo offerto per la stesura del presente articolo.


Com’è noto, con Legge 31.7.2006 n. 241 è stato concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.


A distanza di circa sedici anni dall’ultimo provvedimento di clemenza (D.P.R. 394/1990), si è dunque deciso di fornire una risposta al perenne problema del sovraffollamento e del degrado delle nostre carceri. Un provvedimento che, com’è stato efficacemente evidenziato nel corso dei lavori parlamentari (1), si configura come una sorta di “patto tra Stato e condannato”: in cambio di uno sconto di pena, il beneficiario non deve commettere nei cinque anni successivi un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, al fine di evitare la revoca del beneficio concesso. In tal modo, oltre alla più evidente finalità di sfollamento della popolazione carceraria, l’indulto assume un’ulteriore funzione sociale preventiva, costituendo un deterrente rispetto al compimento di ulteriori reati da parte del condannato.


Non è il caso, almeno in questa sede, di ripercorrere il travagliato iter che ha condotto alla promulgazione di questa legge, connotata da aspre polemiche e forti scontri che hanno messo in evidenza come, in assenza di ulteriori interventi quali riforme strutturali, costruzione di nuovi edifici penitenziari, incremento dell’organico dell’amministrazione penitenziaria e potenziamento del servizio sociale per consentire un reinserimento del condannato, appare utopistico ritenere che possano realmente essere risolte le gravi disfunzioni che affliggono il nostro sistema penitenziario e che, più in generale, possano essere efficacemente realizzate le finalità sottese alla concessione dell’indulto.


Appare invece utile evidenziare come, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della Legge 241/2006, dubbi permangano in ordine ad alcune modalità applicative dell’indulto ed ai rapporti intercorrenti con l’ulteriore beneficio rappresentato dalla sospensione condizionale della pena.


Quest’ultimo istituto è disciplinato dall’art. 163 c.p., a norma del quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.


L’art. 183 c.p. contiene una serie di disposizioni volte a regolare i casi in cui si verifichi il concorso tra diverse cause estintive disponendo in via generale che la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente, prevale su quella che estingue la pena, essendo la prima idonea a produrre effetti più favorevoli per il condannato.


Stante la espressa previsione normativa succitata, un primo indirizzo giurisprudenziale ritiene che non possa che attribuirsi prevalenza alla sospensione condizionale della pena, essendo causa estintiva del reato, con conseguente preclusione per l’applicabilità dell’ulteriore beneficio rappresentato dall’indulto, essendo quest’ultimo idoneo ad estinguere unicamente la pena.


Un secondo indirizzo, condiviso dalla giurisprudenza di Barletta, evidenzia invece come tale principio possa trovare applicazione solo qualora una pluralità di cause estintive intervengano contemporaneamente: ne consegue che solo ove si accertasse una concomitanza temporale dell’operatività delle due cause estintive sarà possibile dichiarare la prevalenza dell’una rispetto all’altra.


A tal fine appare utile ricordare come la sola concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non valga ad estinguere immediatamente il reato, che si estingue, invece, solo a seguito dell’utile decorso dell’intervallo temporale previsto e sempre a condizione che siano adempiuti gli obblighi eventualmente imposti nella sentenza di condanna ai sensi dell’art. 165c.p.


Ne consegue che l’estinzione del reato si verifica in tal caso solo in via successiva ed eventuale, potendo l’effetto estintivo dirsi compiutamente realizzato soltanto qualora sia decorso interamente il periodo di tempo normativamente individuato e sempre a condizione che il reo abbia adempiuto agli obblighi imposti dal giudice con la sentenza di condanna.


Viceversa, l’estinzione della pena prevista dalla legge n.241/2006 opera in modo diretto ed immediato, seppur con possibilità di successiva revoca del beneficio già concesso.


Sulla scorta delle considerazioni che precedono, parte della giurisprudenza ritiene che non possa trovare applicazione il principio di prevalenza ex art. 183c.p ., la cui operatività è circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia una contemporanea sussistenza di entrambi gli effetti estintivi.


Non può peraltro sottacersi come risulterebbe monca una lettura dell’art. 183, 2° comma, c.p. che omettesse di considerare quanto previsto dal primo comma dell’articolo in esame e, soprattutto, da quanto previsto dall’art. 167 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena.


Perché possa trovare applicazione il principio scolpito nell’art. 183 c.p., è dunque necessario che le cause estintive, seppur intervenute in tempi diversi, siano entrambe immediatamente operative: nessuna preclusione sussisterebbe invece nell’ipotesi in cui l’indulto intervenga in pendenza del termine per l’estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale della pena. In questo caso, infatti, non sussisterebbe alcuna ragione ostativa all’immediata operatività dell’indulto, difettando il requisito della contemporanea operatività delle due cause estintive in esame.


Del resto, almeno in linea di principio, nulla osta all’applicazione congiunta dei due benefici per assicurare al condannato l’estinzione della pena, anche se allo spirare del termine stabilito dall’art. 163c.p. non si dovessero verificare le condizioni per l’estinzione del reato ex art. 167 c.p. ovvero si verificassero le condizioni previste dall’art. 168 c.p. per la revoca della sospensione condizionale della pena.


Come precisato infatti dalla Suprema Corte (2), l’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non preclude l’applicabilità dell’indulto, non essendo infatti ravvisabile fra i due istituti un’incompatibilità logico-giuridica ex art. 183c.p., poiché il primo estingue il reato, ma solo in futuro ed eventuale, mentre l’altro estingue la pena con efficacia immediata.


Non mancano tuttavia ulteriori pronunce di segno opposto della giurisprudenza di legittimità nelle quali si è avuto modo di evidenziare come la concessione del beneficio più favorevole precluda la contestuale applicabilità di quello meno favorevole. A giudizio della Suprema Corte, difetterebbe dunque l’interesse del condannato all’applicazione dell’indulto quando gli sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Cassazione penale , sez. VI, 20 giugno 1990).


Si è peraltro osservato come la concessione del solo beneficio della sospensione condizionale della pena non si traduca in una lesione degli interessi del condannato, potendo quest’ultimo sempre ottenere la concessione dell’indulto nella fase di esecuzione qualora, durante l’espiazione della pena, sopravvengano cause che comportino la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.


Di converso, non manca chi osserva come la mancata concessione, già in sede di cognizione, di un beneficio spettante all’imputato che ne abbia fatto richiesta, si concretizzi ugualmente in una, seppur temporanea, privazione di un diritto che gli viene riconosciuto per legge, essendo posticipato ad un momento successivo ciò che è già possibile ottenere in una fase antecedente.


Altra questione controversa, strettamente e funzionalmente connessa alla precedente, è rappresentata dalla necessità di valutare quale sia il beneficio più favorevole all’imputato e, più precisamente, se tale giudizio debba essere effettuato in concreto, tenendo conto della posizione del soggetto che, in relazione a circostanze particolari, potrebbe avere un interesse maggiore all’uno o all’altro dei benefici.


Non può infatti sottacersi come l’imputato, soprattutto in caso di applicazione di pena su richiesta (potendo anche tale rito comportare la successiva estinzione del reato), e sussistendo i presupposti per l’applicabilità di entrambi i benefici, possa preferire la sola applicazione dell’indulto, riservandosi la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per altre eventuali condanne che dovesse, suo malgrado, subire.


Mentre una parte della giurisprudenza ritiene che all’imputato spetti un diritto di scelta, un altro indirizzo giurisprudenziale, particolarmente seguito dal Tribunale di Trani, ritiene che la concessione dell’uno o dell’altro beneficio debba prescindere da ragioni di convenienza individuale, essendo compito del giudice quello di concedere il beneficio “normativamente” ed oggettivamente più favorevole.


Il succitato indirizzo giurisprudenziale ritiene pertanto concedibile l’indulto unicamente quando non sussistano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, dovendo, in caso contrario, indipendentemente dalle richieste del difensore e dalle ragioni di opportunità individuali, essere concessa la sola sospensione condizionale della pena.


Anche in riferimento al diritto di scelta da parte dell’imputato del beneficio a lui più favorevole, non sono mancate pronunce della Suprema Corte, nelle quali si è esaminata la questione anche sotto il profilo di costituzionalità: nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione, la Cassazione ha stabilito la piena legittimità dell’art. 183 nella parte in cui esclude il diritto dell’imputato a scegliere il beneficio a lui più favorevole, tenuto conto che la previsione legislativa della prevalenza delle cause estintive del reato su quelle estintive della pena tende a tutelare maggiormente l’interesse dell’imputato e non compromette il suo diritto di difesa (cfr. Cass. pen. Sez. VI 02.12.1989).


Non mancano tuttavia opinioni contrarie da parte di chi osserva come le predette disposizioni risultino evidentemente ispirate al principio del favor rei. Ciò premesso, non vi sarebbe alcuna ragione preclusiva all’ottenimento da parte del condannato del beneficio richiesto, qualora risulti essere “in concreto” quello a lui più favorevole.


La questione risulta quindi di particolare interesse, soprattutto ove si consideri che ad oggi è ancora controversa e che entrambi gli indirizzi risultano parimenti condivisibili, con la conseguenza che spetterà al giudice decidere se aderire all’uno o all’altro indirizzo con una decisione che, se adeguatamente motivata, risulterà difficilmente censurabile.


Dott. Francesco Morelli


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Note



  1. Così, l’On. Alessandro Naccarato nella seduta n.30 del 24/07/2006, reperibile all’indirizzo: http://testo.camera.it/_dati/leg15/lavori/stenografici/sed030/s040r.htm


  2. cfr., ex multis, Cassazione penale, sez. VI, 18 maggio 1989